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Documenti necessari per il decreto ingiuntivo e per l’opposizione

La Cassazione del 21.7.2015 n. 15332 ha stabilito che la fattura costituisce titolo idoneo (documento idoneo) per l’emissione di un decreto ingiuntivo (633 e 634 cpc), ma nell’eventuale giudizio di opposizione la fattura non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (creditore)
A cura di Paolo Giuliano
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L'art. 633 cpc prevede che il decreto ingiuntivo può essere ottenuto se del diritto fatto valere si dà prova scritta; aggiunge il successivo 634 cpc che sono prove scritte idonee ad ottenere il decreto ingiuntivo le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata  e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.  Sono altresì prove scritte idonee (tra imprenditori che esercitano un'attività commerciale o tra imprenditori verso persone che non esercitano tale attività) gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Dalla lettura della norma si può evincere che per ottenere un decreto ingiuntivo la prova da offrire è semplificata, infatti, per ottenere un decreto ingiuntivo è sufficiente una qualsiasi prova scritta, quando agiscono due soggetti privati (senza, cioè, la qualifica di imprenditori), quando, invece, il decreto ingiuntivo è richiesto da un imprenditore verso un altro imprenditore oppure da un imprenditore verso un soggetto non imprenditore, la prova scritta richiesta è stata specificatamente individuata (634 cpc)

Naturalmente, occorre comprendere se l'elenco sopra riportato è tassativo oppure è possibile richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo anche documenti che non sono indicati nel predetto elenco, come, ad esempio, la fattura, inoltre, occorre chiedersi se il documento usato per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo sia sufficiente anche nella fase (eventuale) dell'opposizione al decreto ingiuntivo (oppure, se per far riconoscere il proprio credito occorre integrare la documentazione)

In particolare, si fa riferimento alle fatture, e ci si chiede se il giudice può emettere il decreto ingiuntivo sulla base della semplice fattura proveniente dalla società creditrice. Il dubbio sorge per il fatto che negli art. 633 cpc e 634 cpc non è indicata la fattura come documento idoneo alla richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo.

Secondo la giurisprudenza costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale).

Naturalmente, l'idoneità e la completezza della documentazione esibita per ottenere il decreto ingiuntivo va valutata ed accertata nell'eventuale successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, in altri termini, se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo e contesta l'idoneità della documentazione per ottenere il decreto ingiuntivo.

Anche la fattura costituisce titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l'ha emessa.

Diversa è tutta la problematica relativa alla prova necessaria per ottenere, in sede di opposizione, il riconoscimento del credito. Infatti, l'opposizione è un giudizio a cognizione piena, nel quale il vantaggio (e la semplificazione) probatoria prevista dal legislatore per ottenere il decreto ingiuntivo è eliminata, quindi, il creditore dovrà provare il suo credito nei modi e con i mezzi ordinari.

Nel giudizio di opposizione a cognizione piena il creditore può provare il suo credito (indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio), allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto, del resto nel giudizio di opposizione è possibile chiamare in causa un terzo, come presentare una domanda riconvenzionale.

Nell'eventuale giudizio di opposizione la mera fattura  non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.

La fattura costituisce titolo idoneo solo per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto la stessa, quantificando la somma dovuta, rende il credito di una somma di denaro "liquido", come richiesto dall'art. 633 comma 1 cod. proc. civ. ai fini dell'ammissibilità del procedimento d'ingiunzione. Quanto detto, tuttavia, vale solo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto nel successivo giudizio di opposizione, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né — tanto meno – la sua liquidita ed esigibilità.

Cass., civ. sez. II, del 21 luglio 2015, n. 15332 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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