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Divisione parziale o incompleta e conguaglio

Cassazione 23.11.2018 n. 30477 E’ erroneo quanto statuito dal giudice di appello il quale, solo perché alcuni beni erano ancora rimasti in comunione, ha negato il diritto dell’attrice ad un corrispettivo in denaro (a titolo di conguaglio)
A cura di Paolo Giuliano
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Divisione totale, divisione parziale e divisione incompleta

La divisione è lo strumento predisposto dal legislatore per mettere fine alla comunione. Di solito la divisione è totale, cioè giunge alla suddivisione completa di tutti i beni compresi nella comunione.

Può capitare che la divisione sia parziale o incompleta, nel senso che vengono divisi (sono oggetto della divisione) solo una parte di beni compresi nella comunione, di conseguenza, alcuni beni (in origine compresi nella comunione) vengono attribuiti in proprietà esclusiva altri beni (in origine compresi nella comunione) restano in comune e indivisi.

La divisione parziale o incompleta (che ha come altra faccia della domanda la comunione parziale) non è una situazione anomala, ma potrebbe derivare (in modo del tutto lecito)

  • da una originale domanda di divisione espressamente parziale (cioè limitata in modo consapevole solo ad una parte dei beni compresi nella comunione).
  • oppure da una divisione, in origine totale, ma, dopo aver effettuato la divisione si scopre l'esistenza di altri beni in precedenza sconosciuti.
  • La divisione parziale potrebbe, in teoria, anche avere ad oggetto solo un bene rispetto l'intera massa in comunione, in quanto se si chiede la divisione solo di un bene, di fatto, si chiede di restare in comunione (o di non sciogliere la comunione per gli altri beni) e questa è una scelta possibile.

Il conguaglio divisionale

Il conguaglio nella divisione è lo strumento predisposto dal legislatore per eliminare i disequilibri che possono verificarsi al momento dell'attribuzione dei singoli beni. Infatti, non tutti i beni hanno lo stesso valore e può capitare che  il valore dei beni attribuiti può non corrispondere (in eccesso o in difetto) al valore della quota astratta (o ideale) che dovrebbe percepire ogni condividente. In questa situazione per evitare il verificarsi di sperequazioni tra  condividenti il legislatore ha previsto l'obbligo di versare dei conguagli in denaro a carico di chi ha ricevuto più del dovuto a favore di chi ha ricevuto meno del dovuto.

La condanna al pagamento del conguaglio non presuppone una domanda della parte, ma la condanna al pagamento del conguaglio essendo una conseguenza (effetto) necessario derivante dalla  necessità di  completare la divisione, per questo motivo la Cassazione del 22.3.2018 n. 7181 ha affermato che la determinazione del conguaglio in denaro prescinde dalla domanda di parte, ma concernendo l’attuazione del progetto divisionale, il giudice deve procedere d’ufficio alla quantificazione del conguaglio, alla rivalutazione del conguaglio e al pagamento dello stesso conguaglio.

Trattandosi di un debito di un condividente e di un corrispondente credito a favore di un altro condividente la Cassazione del 5.12.2017 n. 29094 ha stabilito che in sede di divisione l’obbligo di pagare gli interessi sul conguaglio decorre, quale conseguenza dell’effetto dichiarativo della divisione – non dal momento della domanda di divisione, ma dalla pronuncia giudiziale di divisione (anche perché il conguaglio deriva ed è conseguenza della divisione e non della domanda di divisione).

Oltre l'aspetto giuridico il conguaglio presenta anche problematiche tributarie relative alla tassazione.

Conguaglio nella divisione parziale o incompleta

Anche nella divisione incompleta o parziale si può verificare l'esigenza di evitare sperequazioni tra i condividenti, resta solo da chiedersi se la funzione del conguaglio muto per il fatto che la divisione abbia ad oggetto solo un bene (o solo alcuni beni) compresi nella divisione (poiché,  di conseguenza, resta una comunione ancora do sciogliere).

Le strade che possono essere seguite sono sostanzialmente due:

1) la presenza di una comunione ancora da sciogliere completamente (in presenza di una divisione parziale) potrebbe far pensare che l'eventuale conguaglio dovuto nella divisione parziale possa essere rinviato al momento della divisione dei rimanenti beni, onde avere al momento dello scioglimento  completo della comunione una visione di insieme e completo, del resto se la sentenza nulla dice in ordine ad alcuni beni compresi nella comunione è evidente che detti beni restano nella comunione, così, se la sentenza nulla dice in relazione ai conguagli significa ache anche il conguaglio deve essere determinato in un momento successivo (oppure al momento della divisione che completa l'estinzione della comunione);

2) la presenza o meno di altri beni da dividere non incide sulla funzione del conguaglio (che è quella di evitare sperequazioni tra i condividenti) qualsiasi siano (tutti o solo uno) i beni oggetto della divisione.

Se è condivisibile l'idea che  i beni non oggetto di attribuzione (in una divisione) restano  in comunione (dovendosi pervenire, in mancanza di specificazioni da parte del giudice della divisione, alla conclusione secondo cui i beni per i quali non sia disposta l'attribuzione siano rimasti in comunione tra tutti i condividenti e secondo le quote ideali singolarmente vantate), tuttavia non appare altrettanto condivisibile l'idea per la quale nessuna somma  a titolo di conguaglio potrebbe essere reclamata in presenza di una divisione parziale (che non estingue la comunione, ma che produce una sperequazione tra i condividenti).

Invero, a fronte dell'assegnazione ad uno dei condividenti  di un bene che eccede il valore della quota ideale vantata, agli altri condividenti deve essere riconosciuta la somma pari all'eccedenza dell'attribuzione in natura rispetto alla quota ideale, quantificazione e attribuzione della somma non può essere rinviata la momento della divisione completa o essere  soddisfatta sui beni ancora indivisi.

E' pertanto erroneo quanto statuito dal giudice di appello che, sol perché alcuni beni erano ancora rimasti in comunione, ha negato il diritto ad un corrispettivo in denaro a titolo di conguaglio.

Cass., civ. sez. II, del 23 novembre 2018, n. 30477

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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