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Divisione e scioglimento della comunione legale dei coniugi

La Cassazione del 2.2.2016 n.1963 ha stabilito che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologazione di quella consensuale), che rappresenta il fatto costitutivo dello scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di divisione dei beni, ma condizione dell’azione. Conseguentemente, la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia. D’altra parte, il nuovo art. 191 comma 1 cc prevede che nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al tribunale, purché omologato.
A cura di Paolo Giuliano
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Il regime patrimoniale dei coniugi della comunione legale prevede delle cause di cessazione, alcune naturali come la morte di uno dei coniugi, altre traumatiche, come la separazione dei coniugi (o il divorzio). L'originario  art. 191 cc, infatti, stabiliva che "la comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi".

Non è questa la sede per indicare le differenze che discendono dal passaggio dal regime della comunione legale al regime della comunione ordinaria sui beni residui, è, invece, opportuno sottolineare che la fine del regime della comunione legale dei coniugi segue (o può seguire) la divisione tra i coniugi dei beni residui (art.194 cc), con tutte le conseguenze derivanti dalla necessità di regolare i rapporti dare/avere tra i coniugi.

La divisione dei beni compresi nella comunione legale dei coniugi non è una conseguenza automatica dello scioglimento del regime della comunione legale dei coniugi, ma si tratta di una scelta discrezionale dei coniugi, del resto i coniugi possono decidere di conservare la contitolarità dei beni ed, in questa situazione, il regime della comunione legale dei beni è sostituito dal regime della comunione ordinaria, (in altri termini, la divisione è necessaria se si vuole passare da una situazione di quota astratta ad una situazione di titolarità esclusiva su determinati beni).

In altre situazioni, (ad esempio in presenza di una separazione o divorzio), la divisione dei beni residui diventa una fase quasi necessaria e difficile (si pensi alle separazioni contenziose). Resta, in ogni caso, il dato che la divisione è una scelta discrezionale dei coniugi, come resta incontrovertibile anche il principio generale secondo il quale se non c'è accordo dei coniugi sulle modalità di divisione o se solo uno dei due vuole ottenere la divisione, i coniugi (o il coniuge interessato) può chiedere la divisione giudiziale della comunione dei beni residui, applicando il principio comune a tutte le comunioni.

Un aspetto che non viene messo in luce è quello relativo al momento in cui può essere chiesta la divisione, infatti, è vero che le cause di scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi della comunione legale sono automatiche quando si verifica uno degli eventi indicati nell'art. 191 cc, ma è innegabile che è molto più semplice determinare il momento a partire dal quale si può chiedere la divisione in caso di morte di uno dei coniugi, mentre è molto più difficile determinare questo momento in presenza di un giudizio di separazione

Infatti, in presenza di un giudizio di separazione giudiziaria solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o con l'omologazione degli accordi di separazione consensuale) si potrà chiedere la divisione dei beni residui, in questa situazione è facile intuire che per avere una divisione (in caso di separazione giudiziale) potrebbero essere necessari anni.

Ecco, quindi, che per evitare situazioni di evidente sperequazione, la giurisprudenza è intervenuta ed ha permesso l'inizio del procedimento di divisione anche in corso del processo di separazione.

Infatti, va ribadito che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologazione di quella consensuale), che rappresenta il fatto costitutivo (dell'estinzione del regime patrimoniale della comunione legale dei coniugi) e del diritto ad ottenere lo scioglimento (divisione)  della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione. Conseguentemente, la domanda (di divisione) è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia.

Questa evidente incoerenza è stata presa in considerazione dal legislatore, il quale ha modificato l'art. art. 191 cc stabilendo che "Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione"

Quindi, il nuovo art. 191 comma l cc, (come modificato dall'art. 2, L. 6 maggio 2015, n. 55, con decorrenza dal 26 maggio 2015 ed applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data) prevede che nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato,

Di conseguenza, per proporre la domanda di divisione non si deve attendere la sentenza di separazione, ma occorre attendere l'omologa del verbale di separazione consensuale oppure l'autorizzazione del presidente del tribunale ai coniugi di viere separati, poiché in questo momento il regime patrimoniale della comunione legale dei coniugi è considerato cessato.

Cass., civ. sez. I, del 2 febbraio 2016, n. 1963 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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