Assegnazione a sorte (sorteggio) o attribuzione diretta di quote uguali o di quote diseguali in sede di divisione
In sede di divisione può capitare una divisione con quote dei condividenti uguali, come può capitare una divisione con quote dei condividenti diseguali. In queste situazioni il codice con l'art. 729 cc stabilisce che "l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione".
Non è espressamente regolata l'ipotesi in cui vi è coesistenza di condividenti con quote uguali e diseguali (es. Tizio quota 25%, Caio quota 25%, Sempronio quota 40%, Mevio quota 10%). In una situazione simile possono essere prospettate queste ricostruzioni:
- si procede sempre all'assegnazione a sorte
- si procede sempre all'attribuzione diretta
- si procede all'attribuzione diretta per le quote diseguali e alla assegnazione a sorte delle quote uguali (una sorta di coesistenza tra assegnazione e attribuzione)
- si procede all'assegnazione a sorte per le quote uguali e all'assegnazione a sorte solo per i beni che costituiscono frazioni eguali di quote diseguali (il resto per attribuzione diretta), anche in questa ipotesi è prevista la coesistenza dell'assegnazione a sorte e dell'attribuzione diretta, ma l'attribuzione diretta è limitata ai beni che costituiscono fazioni diseguali di quote diseguali.
Le prime due ipotesi (che prevedono in modo esclusivo l'assegnazione o l'attribuzione) sono da escludersi perchè in contrasto con l'art. 729 cc (prima parte), del resto, applicare le prime due tesi significherebbe disapplicare completamente una parte dell'art. 729 cc
Coesistenza dell'assegnazione a sorte (sorteggio) e dell'attribuzione diretta
La ricostruzione che ammette la coesistenza del metodo dell'assegnazione a sorte delle quote (uguali) e del metodo dell'attribuzione diretta (delle quote diseguali) è quella conforme alla volontà del legislatore, (al massimo si dovrà solo spiegare il riferimento dell'ultima parte dell'art. 729 cc (all'assegnazione a sorte delle frazioni uguali di beni comprese in quote diseguali).
Il legislatore con l'art. 729 cc ha espressamente previsto che, in presenza di quote diseguali, il metodo da seguire debba essere per queste quote, quello dell'attribuzione, non essendo plausibile il ricorso al metodo dell'estrazione a sorte, (in presenza di quote diseguali) che chiaramente presuppone che vi siano delle quote di eguale valore da sorteggiare, in quanto solo in presenza di tali presupposti (cioè di quote uguali) l'intervento del caso (inteso come estrazione a sorte) appare idoneo a salvaguardare il principio di imparzialità, dovendosi presumere la sostanziale indifferenza nell'assegnazione di una delle quote (identiche nel valore) da sorteggiare.
Viceversa, in presenza di una quota o più quote diseguali, solo l'attribuzione diretta è in grado di assicurare il principio della corrispondenza tra la quota astratta e la quota in natura, principio che non verrebbe preservato laddove si procedesse ad un unico sorteggio di tutte le quote (quelle uguali e quelle diseguali), posto che in tal caso, all'esito del sorteggio, il titolare della quota ideale di maggior valore potrebbe vedersi assegnata una quota in natura di valore (minore) e non corrispondente ai diritti vantati sulla massa comune.
Presupposti per l'attribuzione diretta di quote diseguali
L'attribuzione diretta delle quote diseguali (quando tutte le quote sono diseguali oppure quando ci sono contemporaneamente quota uguali e quota diseguali) non è automatica, ma presuppone che sia provata l'esistenza di quota diverse, la prova può essere ottenuta provando che il legislatore presuppone quote diverse (come nella successione ereditaria) oppure che il titolo prevede partecipazioni diverse. Quindi, si deve procedere direttamente all'attribuzione delle quote ai singoli condividenti, una volta rilevato che i medesimi concorrono in parti diseguali alla comunione e che la diseguaglianza delle quote non ne rende possibile l'assegnazione mediante sorteggio.
L'esistenza di quota diseguali può essere dovuta anche alle richieste dei condividenti in sede di divisione, infatti, alcuni dei dividenti possono chiedere di rimanere tra loro in comunione (c.d. divisione parziale o stralcio divisionale). Per cui, in presenza di quote diseguali, debba disporsi, ex 729 cc, l'attribuzione diretta delle relative quote in natura, senza ricorrere al sorteggio, anche quando tale situazione venga a determinarsi in conseguenza della richiesta di alcuni condividenti di rimanere fra di loro in comunione e ciò sebbene in origine tutte le quote ideali fossero di eguale entità.
Sorteggio di per i beni che costituiscono frazioni uguali di quote diseguali
Resta da chiarire cosa intende il legislatore quando con l'art. 729 cc fa riferimento al sorteggio dei beni che costituiscono frazioni uguali di quote diseguali.
La norma presuppone l'ipotesi in cui nella comunione vi siano due o più beni di eguale valore e qualità, i quali costituiscano delle componenti delle quote in natura, alcune delle quali però diseguali. In tal caso, il ricorso all'estrazione a sorte permetterebbe di stabilire quale di questi beni debba essere compreso in una quota e quale invece in un'altra. La previsione presuppone evidentemente che si trarti di beni aventi una loro autonomia e specificazione, suscettibili quindi, una volta inseriti in una quota, di assicurare l'esercizio di un potere esclusivo da parte del titolare.
Cass., civ. sez. II, del 2 marzo 2016, n. 4129 in pdf