La forma dei documenti
Le diverse forme dei documenti (ad es. contratti) e la loro diversa forza probatoria:
- l'atto pubblico, l'atto è redatto e sottoscritto da un pubblico ufficiale (es. notaio) e sottoscritto anche dalle parti (contrattuali) alla presenza del pubblico ufficiale (notaio), previa lettura dell'atto da parte del pubblico ufficiale.
- la scrittura privata autenticata, con la quale il pubblico ufficiale attesta solo che le sottoscrizioni dell'atto sono avvenute in sua presenza (previa identificazione dei sottoscrittori) risulta, così, rafforzata la certezza delle sottoscrizioni
- la scrittura privata semplice (o non autenticata) in cui le sottoscrizioni apposte sul documento non sono state oggetto di nessun accertamento relativamente all'identificazione del sottoscrivente e non c'è certezza della sua identità.
Modi di contestazione
Le diverse (e più o meno intense) formalità richieste per la redazione del documento incidono sulla certezza probatoria del documento stesso e sulle modalità di contestazione. Infatti, la contestazione dell'atto pubblico richiede la querela, la contestazione della scrittura privata autenticata richiede la querela (relativamente all'autenticità delle sottoscrizioni), mentre diverse sono le modalità di contestazione di una scrittura privata semplice.
Le diverse modalità di contestazione presuppongono che è diverso il tipo di accertamento relativo alla certezza delle sottoscrizioni, infatti nell'atto pubblico e nella scrittura privata, si presume che un controllo dell'autografia delle sottoscrizioni e dell'identità del soggetto che ha sottoscritto il documento è già stata effettuata dal pubblico ufficiale, mentre nella scrittura privata semplice (o non autenticata) manca completamente il controllo relativo alla certezza dell'identità del soggetto che ha sottoscritto l'atto alla certezza dell'autografia delle sottoscrizioni.
Riconoscimento espresso o tacito di una scrittura privata (non autenticata)
E' opportuno notare che in presenza di una scrittura privata non autenticata, l'efficacia probatoria del documento è subordinata al riconoscimento della parte contro la quale il documento è prodotto, si potrebbe anche dire che la valenza probatoria di una scrittura privata semplice è sottoposta alla condizione sospensiva del riconoscimento o alla condizione del mancato disconoscimento.
Modalità del riconoscimento espresso o tacito
Il riconoscimento espresso, cioè la dichiarazione con la quale un soggetto dichiara che la sottoscrizione apposta sotto un particolare documento è la propria, non è espressamente regolato, ma si deduce sottolineando che è regolato il riconoscimento tacito (o presunto) e non avrebbe senso ammettere il riconoscimento tacito e non il riconoscimento espresso.
Occorre, però, precisare che la possibilità di riconoscere (in modo espresso o tacito) l'autografia di una sottoscrizione è una facoltà della parte contro al quale il documento deve essere usato (di solito da tale documento discendono obblighi a carico della controparte che si intende far rispettare). La parte che vuole usate la scrittura privata non autenticata, non ha il potere di disconoscere la propria sottoscrizione, perché non avrebbe senso usare un documento (contro altre parti) quando non si riconosce la propria sottoscrizione.
Da questa situazione discende un ulteriore limite a carico della parte che vuole usare una scrittura privata, l'istanza di verificazione diretta della scrittura privata viene disincentivata prevedendo che se viene effettuato un atto di citazione chiedendo direttamente la verifica di una scrittura privata (e non dopo il formale disconoscimento) le spese del procedimento sono poste a carico dell'attore se la controparte riconosce le sottoscrizioni.
Effetti del riconoscimento espresso o tacito
Preso atto che la scrittura privata semplice presuppone per essere ammessa come prova del riconoscimento, ci si chiede se una volta ottenuto il riconoscimento questo abbia valore anche in altri procedimenti, la stessa domanda può essere posta chiedendosi se la prova (scrittura privata riconosciuta) può essere usata anche in altri procedimenti (sempre come prova) oppure è necessario ottenere un nuovo riconoscimento.
La risposta varia in base al tipo di riconoscimento, infatti,
- se il riconoscimento è stato espresso, questo vale per ogni futuro giudizio, nel senso che la scrittura privata può essere usata come prova in ogni futuro giudizio senza avere bisogno di un nuovo riconoscimento, poiché in questo modo, la parte ha rinunciato ad ogni contestazione (riconoscendo il documento) oppure ha confessato che la sottoscrizione è propria;
- se il riconoscimento è tacito, la scrittura privata per essere usata come prova in un diverso riconoscimento deve avere un nuovo riconoscimento, infatti, la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 cpc, opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione del documento (scrittura privata) come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione;
- diversamente, è regolata l'ipotesi in cui – ex art. 217, comma secondo, cpc – si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può configurarsi solo attraverso (il riconoscimento espresso della scrittura medesima) ovvero mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta.
Disconoscimento
Il disconoscimento è una dichiarazione con la quale viene negata formalmente la propria scrittura (cioè la scrittura con la quale il documento è redatto non è la propria) o viene negata la propria sottoscrizione del documento (214 cpc). L'altra faccia della medaglia è il riconoscimento espresso o tacito regolato dall'art. 215 cpc la scrittura privata si ha per riconosciuta se la parte non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Il disconoscimento deve essere formale (sicuramente deve essere chiaro ed espresso, cioè non ci devono essere dubbi sul disconoscimento), ma non sono previste formule sacramentali, quindi, si può dire "disconosco espressamente la sottoscrizione sul contratto di locazione" oppure, "disconosco qualsiasi altra sottoscrizione all'infuori di quella apposta sul contratto di locazione del 11.2.1991".
Inoltre, un disconoscimento esplicito di una sottoscrizione non è inficiato, ex art. 214 cpc, solo perché espresso unitamente ad altre ragioni di contestazione dello stesso documento disconosciuto.
Cass., civ. sez. III, del 18 aprile 2016, n. 7634 in pdf