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Opinioni

Disciplina della Centrale Rischi: Decreto del 27.07.2012

La centrale rischi è una banca dati nazionale dove tutti gli operatori finanziari (dalle banche agli istituti di credito o finaziamento) fanno confluire i dati sulle “posizioni debitorie” (più semplicemente debiti) di ogni soggetto (persona fisica o persona giuridica, dal semplice cittadino all”imprenditore).
A cura di Paolo Giuliano
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 Con la centrale rischi, per ogni debitore è possibile valutare e comprendere il grado di "solvibilità", ma, questo è solo un lato della medaglia, esiste un altro aspetto "inquietante":  con la centrale rischi per ogni nominativo (o soggetto) è anche possibile sapere  "quanti" debiti ha contratto e con "chi" sono contratti tali debiti.

E' evidente il pericolo di una tale sistema di "schedatura",  ma il diritto all'anonimato di ogni singolo cittadino (imprenditore o meno) è considerato secondario rispetto alla stabilità del sistema creditizio nazionale.

Del resto, il motivo della costituzione della banca dati denominatata "centrale rischi" è semplice: fare credito è un pericolo (rischio) e occorre comprendere quanto è affidabile il soggetto che richiede il credito. Il risultato finale è che, di fatto, ad ogni cittadino – debitore viene "assegnato" un "attestato" di rischio simile a quello previsto per l'assicurazione delle auto.

Ecco il testo del decreto.

Decreto del 11 luglio 2012 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio 

Disciplina della Centrale dei rischi. in GU n. 174 del 27 luglio 2012

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN QUALITA'  DI  PRESIDENTE
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO 

Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante  il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni (TUB) e in particolare, gli articoli: 53, comma 1, lett. b), in forza del  quale  la  Banca  d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni  del  CICR,  disposizioni  di carattere generale nei confronti delle banche  aventi  a  oggetto  il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;  67, comma 1, lett. b), che conferisce alla Banca  d'Italia  gli stessi poteri di cui al menzionato art.  53  TUB  nei  confronti  dei gruppi bancari e dei relativi componenti;
Visto il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141  recante attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI  del  TUB  in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il decreto legislativo 14  dicembre  2010,  n.  218,  recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.141;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni  sulla cartolarizzazione  dei  crediti»,   come   modificata   dai   decreti
legislativi 141/2010 e 218/2010, e in particolare l'art. 3, comma  3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in  base  alle deliberazioni del CICR, alle societa' cessionarie di crediti obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la  posizione  debitoria  dei  soggetti  ai  quali   i   crediti   si riferiscono;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17 febbraio 2009, n. 29, «Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106,  107,  113  e  155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
Visto il decreto  d'urgenza  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  –  Presidente  del  CICR  del  3  febbraio  2011,  n.   117,
«Disposizioni  sul  credito   ai   consumatori   e   modifiche   alla deliberazione del 4  marzo  2003  in  materia  di  trasparenza  delle
condizioni contrattuali delle operazioni  e  dei  servizi  bancari  e finanziari»;
Vista la delibera del CICR del 29  marzo  1994,  di  istituzione  e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi;
Ritenuto coerente con  l'obiettivo  del  contenimento  del  rischio nelle sue diverse configurazioni il servizio di centralizzazione  dei rischi, che costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;

                              Decreta:

  Art. 1  (Oggetto)

1. La Centrale dei rischi e' un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.

 Art. 2  (Intermediari partecipanti)

1. Partecipano alla Centrale dei rischi:

a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art.  13  TUB  e  le societa' cessionarie di crediti di cui all'art.  3  legge  30  aprile 1999, n. 130. Sono esonerati gli intermediari di minore  complessita' nel  rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  dell'azione   di vigilanza. La Banca d'Italia individua con  proprio  provvedimento  i criteri  di  esonero  in   base   alle   caratteristiche   operative, dimensionali e organizzative;
b) le altre categorie di soggetti che la  Banca  d'Italia  puo' individuare in relazione ai poteri ad essa attribuiti dalla legge  di
emanare disposizioni nei  loro  confronti  per  il  contenimento  del rischio di credito.

Art. 3  (Funzionamento)

1. I soggetti che partecipano alla Centrale dei  Rischi  comunicano periodicamente, su richiesta della Banca d'Italia e con le  modalita' da questa stabilite, l'esposizione nei confronti dei propri  affidati e dei nominativi collegati. A ogni  soggetto  partecipante  la  Banca d'Italia fornisce periodicamente la posizione globale di  rischio  di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.
2. I soggetti partecipanti possono chiedere alla Banca d'Italia  la posizione  globale  di  rischio  di  nominativi  diversi  da   quelli
segnalati, per finalita' connesse con l'assunzione e la gestione  del rischio di credito. A fronte di  tali  richieste  essi  versano  alla
Banca  d'Italia,  con  le   modalita'   da   questa   stabilite,   un corrispettivo volto a perseguire l'economicita'  del  servizio  e  la
correttezza del suo utilizzo.

Art. 4  (Caratteristiche e utilizzo dei dati)

1. I dati nominativi della  Centrale  dei  rischi  hanno  carattere riservato. I  soggetti  partecipanti  possono  utilizzarli  solo  per
finalita' connesse con l'assunzione e  la  gestione  del  rischio  di credito.
2. La Banca d'Italia e i soggetti partecipanti possono comunicare a terzi i dati della Centrale dei rischi a questi ultimi riferiti.
3. Nel caso  di  gruppi  bancari  di  cui  all'art.  60  TUB,  alla capogruppo e alle banche e societa' finanziarie estere del gruppo  e'
consentito conoscere, secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  Banca d'Italia, i dati della Centrale dei  rischi  di  nominativi  di  loro
interesse, solo per finalita' connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. La Banca d'Italia puo' subordinare  l'accesso ai dati alla comunicazione delle informazioni sul nominativo  per  il quale e' interrogata la Centrale dei rischi.
4. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di  cui  all'art.  7, comma 6, TUB, la Banca  d'Italia  puo'  portare  a  conoscenza  delle
autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea  le informazioni  concernenti  le  posizioni  globali  di   rischio   dei nominativi presenti nella Centrale dei  rischi,  consentendo  che  le stesse siano utilizzate dalle banche e dalle societa' finanziarie  di quegli Stati.

Art. 5  (Disposizioni transitorie e finali)

1. La delibera del 29 marzo 1994 rimane in vigore  fino  alla  fine del periodo transitorio  previsto  dall'art.  10,  comma  1,  decreto legislativo n. 141/2010  per  gli  intermediari  finanziari  iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUB vigenti alla data del 4 settembre 2010.
2. La Banca d'Italia  emana  disposizioni  attuative  del  presente decreto.  Nelle  more  restano  ferme  le  disposizioni  della  Banca
d'Italia vigenti al momento dell'entrata  in  vigore  della  presente decreto.
3. Restano ferme le previsioni del decreto d'urgenza  del  Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR  del  3  febbraio 2011, n. 117, in materia di accesso alle «banche dati» sul credito.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze,  in qualita' di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
Monti

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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