Con la centrale rischi, per ogni debitore è possibile valutare e comprendere il grado di "solvibilità", ma, questo è solo un lato della medaglia, esiste un altro aspetto "inquietante": con la centrale rischi per ogni nominativo (o soggetto) è anche possibile sapere "quanti" debiti ha contratto e con "chi" sono contratti tali debiti.
E' evidente il pericolo di una tale sistema di "schedatura", ma il diritto all'anonimato di ogni singolo cittadino (imprenditore o meno) è considerato secondario rispetto alla stabilità del sistema creditizio nazionale.
Del resto, il motivo della costituzione della banca dati denominatata "centrale rischi" è semplice: fare credito è un pericolo (rischio) e occorre comprendere quanto è affidabile il soggetto che richiede il credito. Il risultato finale è che, di fatto, ad ogni cittadino – debitore viene "assegnato" un "attestato" di rischio simile a quello previsto per l'assicurazione delle auto.
Ecco il testo del decreto.
Decreto del 11 luglio 2012 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
Disciplina della Centrale dei rischi. in GU n. 174 del 27 luglio 2012
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN QUALITA' DI PRESIDENTE
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modificazioni (TUB) e in particolare, gli articoli: 53, comma 1, lett. b), in forza del quale la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 67, comma 1, lett. b), che conferisce alla Banca d'Italia gli stessi poteri di cui al menzionato art. 53 TUB nei confronti dei gruppi bancari e dei relativi componenti;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del TUB in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti», come modificata dai decreti
legislativi 141/2010 e 218/2010, e in particolare l'art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d'Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle societa' cessionarie di crediti obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, «Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;
Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117,
«Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;
Vista la delibera del CICR del 29 marzo 1994, di istituzione e disciplina del servizio di centralizzazione dei rischi creditizi;
Ritenuto coerente con l'obiettivo del contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni il servizio di centralizzazione dei rischi, che costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;
Decreta:
Art. 1 (Oggetto)
1. La Centrale dei rischi e' un sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti affidato alla Banca d'Italia.
Art. 2 (Intermediari partecipanti)
1. Partecipano alla Centrale dei rischi:
a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 TUB e le societa' cessionarie di crediti di cui all'art. 3 legge 30 aprile 1999, n. 130. Sono esonerati gli intermediari di minore complessita' nel rispetto del principio di proporzionalita' dell'azione di vigilanza. La Banca d'Italia individua con proprio provvedimento i criteri di esonero in base alle caratteristiche operative, dimensionali e organizzative;
b) le altre categorie di soggetti che la Banca d'Italia puo' individuare in relazione ai poteri ad essa attribuiti dalla legge di
emanare disposizioni nei loro confronti per il contenimento del rischio di credito.
Art. 3 (Funzionamento)
1. I soggetti che partecipano alla Centrale dei Rischi comunicano periodicamente, su richiesta della Banca d'Italia e con le modalita' da questa stabilite, l'esposizione nei confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati. A ogni soggetto partecipante la Banca d'Italia fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati.
2. I soggetti partecipanti possono chiedere alla Banca d'Italia la posizione globale di rischio di nominativi diversi da quelli
segnalati, per finalita' connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. A fronte di tali richieste essi versano alla
Banca d'Italia, con le modalita' da questa stabilite, un corrispettivo volto a perseguire l'economicita' del servizio e la
correttezza del suo utilizzo.
Art. 4 (Caratteristiche e utilizzo dei dati)
1. I dati nominativi della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I soggetti partecipanti possono utilizzarli solo per
finalita' connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.
2. La Banca d'Italia e i soggetti partecipanti possono comunicare a terzi i dati della Centrale dei rischi a questi ultimi riferiti.
3. Nel caso di gruppi bancari di cui all'art. 60 TUB, alla capogruppo e alle banche e societa' finanziarie estere del gruppo e'
consentito conoscere, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, i dati della Centrale dei rischi di nominativi di loro
interesse, solo per finalita' connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. La Banca d'Italia puo' subordinare l'accesso ai dati alla comunicazione delle informazioni sul nominativo per il quale e' interrogata la Centrale dei rischi.
4. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 7, comma 6, TUB, la Banca d'Italia puo' portare a conoscenza delle
autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni concernenti le posizioni globali di rischio dei nominativi presenti nella Centrale dei rischi, consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e dalle societa' finanziarie di quegli Stati.
Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)
1. La delibera del 29 marzo 1994 rimane in vigore fino alla fine del periodo transitorio previsto dall'art. 10, comma 1, decreto legislativo n. 141/2010 per gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 TUB vigenti alla data del 4 settembre 2010.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente decreto. Nelle more restano ferme le disposizioni della Banca
d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente decreto.
3. Restano ferme le previsioni del decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117, in materia di accesso alle «banche dati» sul credito.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze, in qualita' di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
Monti