Diritto di abitazione e uso del coniuge superstite
L'art. 540 cc attribuisce (sempre) la coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa familiare e il diritto d'uso dei mobili che l'arredano la casa familiare (se dell'altro coniuge o comuni ai coniugi).
Risulta evidente che i diritti attribuiti dall'art. 540 cc al coniuge superstite sono due (ed autonomi): il diritto di abitazione della casa familiare e il diritto d'uso dei beni che l'arredano.
La scelta dei due diversi diritti non è solo dovuta ad una scelta retorica, ma dipende da una valutazione giuridica, infatti, il diritto di abitazione presuppone un uso specifico del bene (uso abitativo) e un bene idoneo a tale uso, quindi presuppone un bene immobile abitabile (o destinato ad uso abitativo).
Mentre il diritto d'uso (per quanto – in teoria – più ampio del diritto di abitazione) può avere ad oggetto beni mobili o immobili, destinati a qualsiasi uso, anche non abitativo.
Il rapporto tra il diritto di abitazione (540 cc) e gli altri diritti reali parziali (usufrutto)
L'uso del termine diritto di abitazione presuppone che il legislatore ha voluto attribuire al coniuge supersite quel determinato diritto, autonomo e indipendente dagli altri diritti reali di godimento come l'usufrutto.
Per rendere più chiara la situazione si potrebbe pensare ad un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto l'usufrutto della casa familiare attribuito al coniuge superstite dal testatore e il contemporaneo legato ex lege del diritto di abitazione ex art. 540 cc.
In una situazione simile il coniuge a cui è stato lascito il legato in sostituzione di legittima se vuole conseguire la sua quota di eredità come legittimario deve rinunziare al legato in sostituzione di legittima (e, quindi, dovrebbe abbandonare la casa familiare avuta in usufrutto). però, avendo il diritto di abitazione ex art. 540 cc potrà continuare ad abitare la medesima casa (in quanto si tratta di due diritti e due titoli autonomi e indipendenti)
Quindi, l'utilizzo dell'appartamento (anche dopo la rinunzia al legato in sostituzione di legittima dell'usufrutto sul medesimo immobile) può non costituire esercizio del diritto di usufrutto legato con il testamento, ma rappresenta l'esercizio del diritto di abitazione spettante ex lege al coniuge ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c.
E l'eventuale abitazione della casa familiare non è in contrasto con il principio per il quale la facoltà di rinunziare al legato, ai sensi dell'art. 549 c.c., è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la volontà di rinuncia.
Diritto di abitazione ex art. 540 cc e coniuge superstite separato senza addebito
Sicuramente il diritto di abitazione spetta al coniuge non separato, ma spetta anche al coniuge separato ?
Secondo una ricostruzione i diritti di abitazione e di uso, riconosciuti in favore del coniuge dall'art. 540, comma 2, c.c., spettino anche al coniuge separato senza addebito.
La ricostruzione per la quale lo stato di separazione non costituisce ostacolo al riconoscimento dei diritti sulla casa familiare a favore del coniuge superstire, benché sostenuto in dottrina, non è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che ravvisa nella separazione personale un ostacolo insormontabile al sorgere dei diritti d'abitazione e d'uso ex art. 540 cc.
Infatti, in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti di abitazione e uso ex art. 540 cc
Questo perchè il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità dell'art. 540 cc è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi
Cass., civ. sez. II, del 5 giugno 2019, n. 15277