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Opinioni

Differenze tra la rinunzia all’eredità e la rinunzia a un diritto reale

Cassazione 10.12.2018 n. 31861 Gli effetti previsti dagli artt. 2644 e 2650 c.c. sono legati solo alla trascrizione degli atti con cui un soggetto, già titolare di un diritto immobiliare, dichiari di volervi rinunciare; tale condizione non si riscontra nella rinuncia all’eredità, infatti il mero chiamato alla successione è titolare di nessun diritto sui beni ereditari, ma ha solo facoltà di accettare o di rifiutare un qualsivoglia acquisto iure successionis.
A cura di Paolo Giuliano
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Il manoscritto originale di Isaac Newton in cui viene calcolata la data della fine del mondo. Il documento è custodito nella Biblioteca Nazionale di Gerusalemme.
Il manoscritto originale di Isaac Newton in cui viene calcolata la data della fine del mondo. Il documento è custodito nella Biblioteca Nazionale di Gerusalemme.

La rinunzia ad un diritto reale

La rinunzia ad un diritto reale è un atto giuridico (di solito un negozio giuridico unilaterale) con il quale il titolare di un diritto reale dismette il suo diritto. Da quanto detto  la rinunzia presuppone due elementi: a) nel patrimonio del rinunziante deve essere già compreso il diritto che si vuole dismettere, cioè il rinunziante deve già essere titolare del diritto che intende dismettere; b) l'effetto della rinunzia è solo la dismissione del diritto reale, la rinunzia non presuppone la distruzione della res materiale oggetto del diritto.

La rinunzia negozio unilaterale

La rinunzia ad un diritto reale è un negozio giuridico unilaterale. Questo, però, non esclude che la rinunzia possa essere compresa in un contratto (ad esempio si rinunzia ad una servitù in cambio di un corrispettivo) queste ipotesi si è in presenza di un contratto (atipico) la cui funzione è quella di dismettere un diritto reale.

L'effetto della rinunzia

Occorre anche chiedersi cosa accade al diritto reale oggetto della rinunzia, la risposta non è univoca, ma occorre distinguere: se oggetto della rinunzia è una servitù attiva, la servitù si estingue; se oggetto della rinunzia è un dritto di abitazione, uso, usufrutto, enfiteusi, questi si consolidano con la nuda proprietà, la quale si riespande diventando piena proprietà; se oggetto della rinunzia è una quota di comproprietà si ritiene che le quota degli altri contitolari si ampliano estendendosi alla quota rinunziata; se oggetto della rinunzia è la piena proprietà si ritiene che il bene diventa res nullius oppure che venga acquisito al patrimonio dello Stato.

La trascrizione della rinunzia ad un diritto reale immobiliare

La rinunzia ad un diritto reale su un immobile va trascritta

La rinunzia all'eredità

Anche nell'ambito dell'eredità è prevista la rinunzia all'eredità, ma (si anticipa)  la rinunzia all'eredità è diversa dalla rinunzia ad un diritto reale.

Al momento della morte di un soggetto il legislatore può regolare la successione all'erede in due modi: a) il legislatore può stabilire che l'eredità passi in capo all'erede automaticamente; b) oppure il legislatore può stabilire che deve essere l'eventuale erede a decidere se accettare l'eredità o meno, in questa ipotesi l'acquisto dell'eredità non è automatico, ma è subordinato ad una valutazione (decisione) dell'erede.

Il motivo che ha spinto il legislatore italiano ad attribuire la possibilità di scegliere  se diventare erede o meno dipendono dal fatto che l'eredità potrebbe essere passiva oppure che l'erede per altre valutazioni (anche morali) potrebbe non avere interesse a essere additato come successore.

Accettazione dell'eredità e successiva rinunzia all'eredità

Anche se il legislatore ha lascito al chiamato all'eredità il potere di decidere se accettare o meno l'eredità, questo potere sussiste fino a quando non c'è (ancora) l'accettazione (espressa o tacita, pure e semplice o con beneficio di inventario), ma una volta intervenuta l'accettazione l‘erede non può più rinunziare all'eredità, cioè una volta acquisito il titolo di erede, non è più possibile rinunziare a tale titolo (ovviamente si possono compiere atti dispositivi dei singoli beni presenti nell'eredità).

Quindi, una volta che è stata accettata l'eredità una successiva rinuncia deve considerarsi priva di effetto.

Rinunzia all'eredità, rinunzia ad un diritto reale e la trascrizione

Come si è già detto la rinunzia ad un diritto reale presuppone la titolarità del diritto (di conseguenza, la rinunzia al diritto reale si trascrive), mentre la rinunzia all'eredità non presuppone la titolarità di nessun diritto reale (proveniente dalla successione) in capo al possibile erede.

Di conseguenza gli effetti previsti dagli artt. 2644 e 2650 c.c. sono legati solo alla trascrizione dei soli atti con cui un soggetto, già titolare di un diritto immobiliare, dichiari successivamente di volervi rinunciare.

Tale condizione (la titolarità del diritto reale) non si riscontra nella rinuncia all'eredità poiché il chiamato alla successione non acquisisce, per effetto della mera delazione, alcun diritto sui beni facenti parte dell'asse ereditario ma acquista la sola facoltà di accettare o di esercitare un rifiuto impeditivo di qualsivoglia acquisto iure successionis, dato che, come previsto dall'art. 521, comma primo, c.c., chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

In tal modo, anche qualora l'acquisto per causa di morte si colleghi alla rinuncia di uno degli altri chiamati, non è necessaria la trascrizione della rinuncia, occorrendo solo presentare il documento che la comprovi e menzionarlo nella nota (art. 2662 c.c.).

Cass., civ. sez. II, del 10 dicembre 2018, n. 31861      

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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