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Differenza tra impugnazione del testamento e petizione dell’eredità

Cassazione 31.5.2019 n 15030 La petizione di eredità è diretta alla restituzione dei beni ereditari, legittimati attivamente e passivamente sono il solo erede ed il possessore dei beni, non anche gli altri coeredi, che non sono litisconsorti necessari. Diversa è la situazione quando alla petizione di eredità si affiancata l’azione di impugnazione del testamento, Il relativo giudizio riguarda il rapporto successorio e il giudizio coinvolge necessariamente anche gli altri successibili.
A cura di Paolo Giuliano
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L'azione di petizione dell'eredità

Con l'art. 533 cc il legislatore riconosce all'erede il diritto di chiedere di far riconoscere la sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari (a titolo di erede o senza titolo alcuno), allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L'azione è imprescrittibile, salvo gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni.

Risulta evidente che l'azione è sostanzialmente diretta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari (previo riconoscimento della propria qualità di erede).

L'azione di nullità del testamento olografo per mancanza del requisito dell'autografia

L'azione di petizione dell'eredità può anche essere esercitata contemporaneamente ad altre azioni (ad esempio la domanda di nullità del testamento olografo, diretta ad accertare la nullità del testamento, far aprire la successione ab intestato e, infine, a richiedere la restituzione dei beni ereditari).

In questa situazione le due domande proposte non integra solo una petizione di eredità pura e semplice, ma ha ad oggetto principale la declaratoria della nullità del testamento, essendo la relativa statuizione necessaria per far valere il titolo di eredi ex lege e, infine, la restituzione dei beni ereditari.

In queste situazioni occorre valutare se i principi in materia di parti necessarie del processo (litisconsorzio) coincidono oppure sono differenti, infatti, la domanda di accertamento della nullità del testamento (al fine di essere riconosciuti eredi ex lege) richiede una decisione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio e quindi la loro necessaria partecipazione in giudizio, mentre la domanda di petizione dell'eredità riguarda solo il soggetto che chiede la restituzione e colui che indebitamente possiede i beni ereditari.

In altri termini, quando l'attore non si limita a chiedere la restituzione dei beni ereditari detenuti da altri soggetti, ma chiedono in via principale che fosse dichiarato nullo il testamento che aveva istituiti eredi i possessore/detentori dei beni ereditari, occorre valutare se l'eventuale mancanza di integrazione del contraddittorio verso uno degli eredi testamentari integra o meno la nullità della sentenza.

Differenza tra petizione dell'eredità e impugnazione del testamento

L'azione di petizione di eredità si differenzia dall'azione di nullità del testamento in quanto, a differenza di quest'ultima, ha natura reale ed è diretta a riconoscere in capo all'istante la sua qualità di erede ma al solo fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari illegalmente detenuti da altri.

L'accertamento della qualità di erede costituisce pertanto non già l'oggetto principale della domanda ma un presupposto dell'azione recuperatoria, che il giudice può accertare in via meramente incidentale, senza quindi efficacia di giudicato ( Cass. n. 16 del 1985; Cass. n. 1482 del 1971 ).

Ne discende che nel giudizio di petizione di eredità, volto ad ottenere la restituzione dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, legittimati attivamente e passivamente sono il solo erede ed il possessore degli stessi, non anche gli altri coeredi, che non rivestono pertanto la qualità di litisconsorti necessari, dandosi luogo ad una situazione identica a quella che si riscontra nel caso in cui il comunista agisca per il recupero del bene comune nei confronti di chi lo detenga senza titolo.

Diversa è invece la situazione che si riscontra nel caso in cui la domanda di petizione di eredità sia affiancata, in ragione del fatto che il detentore dei beni riveste la qualità di erede testamentario, dall'azione di impugnazione del testamento, atteso che in tale ipotesi l'azione è diretta, attraverso l'eliminazione del testamento, ad ottenere una pronuncia su un rapporto sostanziale unitario, quale quello relativo allo status di erede legittimo.

Il relativo giudizio non è più circoscritto al conflitto tra l'erede e il detentore del bene ereditario, ma riguarda il rapporto successorio e l'eventuale apertura, se il testamento è dichiarato nullo o annullato, della successione legittima. In tal caso la situazione giuridica dedotta in giudizio è unitaria e coinvolge anche gli altri successibili, cioè coloro che succederebbero ex lege nel caso in cui il testamento fosse dichiarato nullo, con l'effetto che la loro partecipazione in giudizio è necessaria.

Cass., civ. sez. II, del 31 maggio 2019, n. 15030

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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