La detrazione per le ristrutturazioni edilizie (anche per i lavori di ristrutturazione condominiali) arriva al 50%.
Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese. in G.U. del 26 giugno 2012 n. 147 (supplemento ordinario n. 129 / L )
Art. 11 Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli
interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis.
2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i
valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per
cento delle spese stesse».
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si
applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il Decreto legge è stato convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11.08.2012
con queste modifiche
Art. 11
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
2. (( All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. ))
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.