L'agenzia delle entrate fornisce alcune spiegazioni su alcune questioni controverse:
- relativamente alla conservazione delle ricevute ici
- se la detrazione spetta solo in caso di vendita o anche in qualsiasi altro tipo di cessione dell'immobile (es. permuta) attuata a titolo oneroso o gratuito (donazione)
- se la detrazione è applicabile e quale soggetto ne può beneficiare in caso di trasferimento parziale o pro quota dell'immobile.
Agenzia delle Entrate Circolare N. 25/E del 19 giugno 2012
Oggetto: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata
1 Detrazione del 36 per cento
1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione del 36 per cento
Domanda
Stante le modifiche intervenute, si chiede se a decorrere dal 1° gennaio 2012 si rende ancora necessaria la conservazione delle dichiarazioni ICI, come indicato dal provvedimento direttoriale n. 149646 del 2 novembre 2011.
Risposta
Ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione, restano valide le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. I contribuenti sono dunque ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, le ricevute di pagamento dell’ICI se dovuta. Nel provvedimento non si fa alcun riferimento alle dichiarazioni ICI come riportato nel quesito. Si ricorda che il soggetto tenuto al pagamento dell’ICI può non coincidere con il soggetto che usufruisce della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si evidenzia, pertanto, che si procederà al controllo delle ricevute di pagamento dell’ICI solo nel caso in cui il soggetto che usufruisce della detrazione sia anche tenuto al versamento dell’imposta.
1.2 Trasferimento della detrazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 8, del TUIR
Domanda
Per effetto dell’utilizzo della locuzione “… in caso di vendita …”, al comma 8, del nuovo articolo 16-bis, del D.P.R.. n. 917 del 1986, la detrazione del 36% non utilizzata può essere trasferita o meno, a scelta delle parti, anche in presenza di atti a titolo non oneroso (donazioni) o di altre tipologie (permute)?
Risposta
L’articolo 4, comma 1, lett. c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha inserito l’articolo 16-bis nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (di seguito TUIR), introducendo a regime la detrazione dall’imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Come evidenziato nella relazione illustrativa al menzionato articolo 16-bis, restano confermati non solo l’ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni relative alla suddetta detrazione – introdotta dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia. Il comma 8 dell’articolo 16-bis prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
Con riferimento agli atti di trasferimento a titolo non oneroso, si confermano i chiarimenti già forniti con la circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, del Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, nella quale, in relazione alla detrazione del 36 per cento, si è precisato che l’espressione “vendita” debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito.
Pertanto, in caso di cessione a titolo gratuito (ad esempio, la donazione), le parti potranno stabilire che la detrazione permanga in capo al donante. Le medesime considerazioni valgono anche in caso di permuta poiché, in base all’articolo 1555 del codice civile, “le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto siano con questa compatibili”. L’articolo 4 del D.L. n. 201 del 2011 entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Al riguardo si fa presente che già i commi 12-bis e 12-ter dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011, introdotti in sede di conversione ad opera della legge n. 148 del 2011, hanno modificato le disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detrazione in caso di vendita e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (articolo 1, comma 7, della legge n. 449 del 1997, e articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002).
Quindi, dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in presenza di un espresso accordo delle parti, nell’atto di vendita è consentito il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore.
Rimane fermo, anche in base al disposto del comma 8 dell’articolo 16-bis del TUIR, che in assenza di detto accordo la detrazione è trasferita all’acquirente.
1.3 Trasferimento della detrazione in ipotesi di cessione di quota della proprietà dell’immobile
Domanda
Sempre con riferimento al trasferimento del bonus, se l’unico proprietario trasferisce ad altro soggetto una quota di proprietà dell’immobile, può mantenere in capo a se stesso o può trasferire al cessionario l’intera detrazione residuale?
Risposta
In merito alla questione prospettata, si confermano i chiarimenti forniti in via interpretativa da ultimo con la risoluzione n. 77 del 2009 in cui si è affermato che “la residua detrazione Irpef spettante in materia di ristrutturazioni del patrimonio edilizio, si trasmette alla parte acquirente non solo in ipotesi di cessione dell’intero immobile, ma altresì qualora, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell’immobile, parimenti verificandosi, in tale ultima ipotesi, i presupposti richiesti dalla riportata disposizione normativa”. Pertanto, le nuove disposizioni sul trasferimento della detrazione troveranno applicazione solo qualora per effetto della cessione pro-quota, il diritto di proprietà si consolida in capo all’acquirente che diventa proprietario esclusivo dell’immobile (ad es. comproprietario per metà che acquista l’altra metà). Diversamente, la detrazione delle quote residue permane in capo al cedente.