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Depistaggio e frode nel processo penale

Dopo l’approvazione con modifiche al senato, il testo del disegno che introduce le nuove fattispecie di reato è tornato alla camera per ricevere la definitiva approvazione. Il senato, nel modificare il provvedimento approvato alla camera in prima battuta, ha optato per la soluzione del “reato proprio” – prevedendo una commissione solo ad opera del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio; ma ha predisposto anche delle pene edittali più elevate, oltre nuove attenuanti ed aggravanti. Il testo, quindi, è stato definitivamente licenziato dalla camera in data 6 Luglio 2016.
A cura di Redazione Diritto
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Questo articolo è a cura del Dott. Francesco Marangolo, laureato in giurisprudenza Federico II, con tesi in procedura penale "la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello". In Italia, l'interesse prevalente è diretto all'ambito penalistico, a Londra collabora con studi anglo italiani e si occupa dei rapporti dei clienti Italiani con la pubblica amministrazione Inglese

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Depistaggio

L’art. 375 c.p. – norma che, sino ad  oggi, disciplinava le aggravanti per le ipotesi di falsità processuale – contiene la fattispecie di “depistaggio”e di “frode in processo penale”, nello specifico: è punito con la reclusione da 3 a 8  anni il pubblico  ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

–          mutare  artificiosamente  il  corpo  del  reato,  lo  stato  dei  luoghi  o  delle  cose  o  delle persone connessi al reato;

–          affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui   quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

Trattasi di reato proprio – punisce solo il soggetto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (nel testo licenziato alla camera in prima battuta la sussistenza della qualità personale comportava un aggravio di pena, ma era punita la condotta di “chiunque” commettesse il fatto), ed è sussistente la clausola di sussidiarietà (si applica questa fattispecie solo ove la condotta non sia punita più gravemente da altra norma). Trattasi di condotta rilevante penalmente ove solo sussista il dolo “specifico” di “impedire, ostacolare o sviare un’indagine” – anche se appare discutibile la configurazione della dicotomia dolo generico/specificio in fattispecie così complesse ed articolate in quanto a condotta.

Aggravanti

Gli intenti di politica criminale sono espressi nelle diverse aggravanti previste.

La pena è aumentata  da due terzi sino alla metà se il fatto  è  commesso mediante  distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento,  in  tutto  o  in  parte, ovvero  formazione  o  artificiosa  alterazione,  in  tutto  o  in  parte,  di  un  documento  o  di  un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.

È prevista, inoltre, un’aggravante ad efficacia speciale: si applica la reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali aventi ad oggetto alcuni specifici reati: associazioni  sovversive  (art.  270  c.p.),  associazioni  terroristiche  (art. 270-bis  c.p.),  attentato  contro  il  Presidente  della  Repubblica  (art.  276  c.p.),  attentato  per  finalità terroristiche  o  di  eversione  (art.  280  c.p.),  atto  di  terrorismo  con  ordigni  micidiali  o  esplosivi  (art. 280-bis  c.p.),  attentato  contro  la  Costituzione  (art.  283  c.p.),  insurrezione  armata  (art.  284  c.p.), devastazione,  saccheggio  e  strage  (art.  285  c.p.),  sequestro  di  persona  a  scopo  di  terrorismo  o eversione  (art.  289-bis  c.p.),  cospirazione  politica  mediante  accordo  (art.  304  c.p.),  cospirazione politica  mediante  associazione  (art.  305  c.p.),  banda  armata  (art.  306  c.p.),  mafia  (artt.  416-bis  e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982),  traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.

All’art. 383 bis vengono introdotte alcune aggravanti applicabili tanto al reato di “depistaggio” quanto ai delitti contro l’amministrazione della giustizia; la norma ha ripreso la formulazione dell’art. 375 c.p. – prima che venisse sostituito con l’attuale dizione. Si tratta di ipotesi in cui dalla commissione di una serie di delitti – delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis),  false  dichiarazioni  al  difensore  (articolo  371-ter),  falsa  testimonianza  (articolo  372), falsa  perizia  o  interpretazione  (articolo  373),  frode  processuale  (articolo  374)  e  frode  in processo  penale  e  depistaggio  (nuovo  articolo  375) – sia conseguita la condanna alla reclusione di un terzo soggetto. Il passaggio al senato ha comportato un aumento delle circostanze in oggetto, l’aggravio aumenta in modo proporzionale alla gravità della sentenza di condanna:

–          reclusione  da  4  a  10  anni,  se  la  condanna  derivata  dalla  falsità,  dalla  frode  o  dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni;

–          reclusione  da  6  a  14  anni,  se  la  condanna  derivata  dalla  falsità,  dalla  frode  o  dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni;

–          reclusione  da  8  a  20  anni,  se  la  condanna  derivata  dalla  falsità,  dalla  frode  o  dal depistaggio è all'ergastolo.

Attenuanti

La pena è, al contrario, diminuita dalla metà ad un terzo in alcune ipotesi tassative:

–          ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove;

–          evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;

–          aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.

Pena accessoria e prescrizione

Il sotteso disegno di politica criminale è manifesto anche nella previsione di una pena accessoria: il comma 6 del – nuovo – art. 357 c.p. stabilisce l’interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna superiore ai 3 anni di reclusione. Sempre in tema di finalità della fattispecie in esame – stante, come visto, la incisività della disciplina prevista – è da segnalare la previsione di un raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e per il depistaggio aggravato – il riferimento è alle ipotesi (numerose) di depistaggio relativo a procedimento penale per reati particolarmente gravi, indicati in precedenza.

Dott. Francesco Marangolo

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