Depistaggio e frode nel processo penale
Questo articolo è a cura del Dott. Francesco Marangolo, laureato in giurisprudenza Federico II, con tesi in procedura penale "la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello". In Italia, l'interesse prevalente è diretto all'ambito penalistico, a Londra collabora con studi anglo italiani e si occupa dei rapporti dei clienti Italiani con la pubblica amministrazione Inglese
Depistaggio
L’art. 375 c.p. – norma che, sino ad oggi, disciplinava le aggravanti per le ipotesi di falsità processuale – contiene la fattispecie di “depistaggio”e di “frode in processo penale”, nello specifico: è punito con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
– mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
– affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.
Trattasi di reato proprio – punisce solo il soggetto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (nel testo licenziato alla camera in prima battuta la sussistenza della qualità personale comportava un aggravio di pena, ma era punita la condotta di “chiunque” commettesse il fatto), ed è sussistente la clausola di sussidiarietà (si applica questa fattispecie solo ove la condotta non sia punita più gravemente da altra norma). Trattasi di condotta rilevante penalmente ove solo sussista il dolo “specifico” di “impedire, ostacolare o sviare un’indagine” – anche se appare discutibile la configurazione della dicotomia dolo generico/specificio in fattispecie così complesse ed articolate in quanto a condotta.
Aggravanti
Gli intenti di politica criminale sono espressi nelle diverse aggravanti previste.
La pena è aumentata da due terzi sino alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.
È prevista, inoltre, un’aggravante ad efficacia speciale: si applica la reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali aventi ad oggetto alcuni specifici reati: associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.
All’art. 383 bis vengono introdotte alcune aggravanti applicabili tanto al reato di “depistaggio” quanto ai delitti contro l’amministrazione della giustizia; la norma ha ripreso la formulazione dell’art. 375 c.p. – prima che venisse sostituito con l’attuale dizione. Si tratta di ipotesi in cui dalla commissione di una serie di delitti – delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (articolo 374) e frode in processo penale e depistaggio (nuovo articolo 375) – sia conseguita la condanna alla reclusione di un terzo soggetto. Il passaggio al senato ha comportato un aumento delle circostanze in oggetto, l’aggravio aumenta in modo proporzionale alla gravità della sentenza di condanna:
– reclusione da 4 a 10 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni;
– reclusione da 6 a 14 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni;
– reclusione da 8 a 20 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo.
Attenuanti
La pena è, al contrario, diminuita dalla metà ad un terzo in alcune ipotesi tassative:
– ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove;
– evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
– aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.
Pena accessoria e prescrizione
Il sotteso disegno di politica criminale è manifesto anche nella previsione di una pena accessoria: il comma 6 del – nuovo – art. 357 c.p. stabilisce l’interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna superiore ai 3 anni di reclusione. Sempre in tema di finalità della fattispecie in esame – stante, come visto, la incisività della disciplina prevista – è da segnalare la previsione di un raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e per il depistaggio aggravato – il riferimento è alle ipotesi (numerose) di depistaggio relativo a procedimento penale per reati particolarmente gravi, indicati in precedenza.
Dott. Francesco Marangolo