Il trasferimento di denaro dai genitori ai figli
Prelevare del denaro dal conto corrente per regalarlo ad un figlio oppure per sostenere uno dei figli (momentaneamente) in difficoltà, può far nascere dei seri problemi nel momento in cui occorre regolare i rapporti tra i figli dopo l'apertura della successione (sorvolando sulle questioni relative ai creditori).
E' opportuno precisare che con la locuzione prelievo di denaro non si intende solo il prelievo in contanti, ma anche altra disposizione mediante assegni o bonifici.
Il primo problema relativo al trasferimento di denaro dai genitori ai figli è l'identificazione del contratto (titolo) del trasferimento:
- infatti, è possibile che il trasferimento sia avvenuto a titolo di mutuo, con obbligo di restituzione della somma prestata, se si apre la successione dei genitori i figli (tutti) assumeranno la posizione di mutuante / creditore verso il figlio a cui è tato fatto il prestito, in altri termini, uno dei figli assumerà – contemporaneamente – la posizione di debitore e creditore;
- è anche possibile che il trasferimento di denaro sia avvenuto a titolo di donazione (regalo), senza obbligo di restituzione, questo, però non esclude che una volta aperta la successione i figli che non hanno beneficiato della donazione risultano lesi (avendo ricevuto meno di quanto dovuto come legittimari); inoltre, aperta la successione occorre anche valutare se ai fini della successione (e del calcolo delle quote come legittimari) deve essere valutato il valore nominale del denaro trasferito oppure il valore del bene acquistato con il predetto denaro.
Modalità di consegna del denaro e incidenza sulla successione
Per quanto può sembrare assurdo le modalità di consegna del denaro possono influire nel momento in cui si apre la successione dei genitori.
Infatti, il trasferimento del denaro dai genitori ai figli può avvenire mediante consegna diretta del denaro ai figli al fine di acquistare un immobile e, in seguito, i figli useranno tale somma per acquistare (ad esempio) un bene immobile, oppure è possible che il denaro sia consegnato direttamente al venditore dai genitori (non acquirenti formali)e l'immobile sarà intestato ai figli.
Le diverse modalità di consegna del denaro (e/o di destinazione dello stesso) sono rilevanti al momento della successione per regolare i rapporti tra i figli, in quanto se oggetto della donazione rimane solo il denaro, ai fini del calcolo delle quote tra i figli si deve valutare solo il valore nominale del denaro, se, invece, oggetto della donazione è il bene (immobile) acquistato con il denaro ai fini del calcolo delle quote dei figli si dovrà considerare il valore del bene
Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si e' in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.
Prelievo del denaro da un conto corrente cointestato e influenza sulla successione
Se il prelievo del denaro avviene da un conto corrente cointestato, alla questione sopra esposta (si deve considerare il denaro o il bene acquistato con il denaro) si deve tenere conto di un altro elemento: nei conti correnti cointestati le somme presenti sul conto si presumono comuni, in parti uguali, dei cointestatari.
Questo comporta che cade in successione solo la parte del conto (e del trasferimento) imputabile al genitore deceduto, non la parte del trasferimento imputabile al genitore vivo. Del resto, la cointestazione di un conto corrente attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, si deve presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, salvo la prova del contrario.
Cass. civ. sez. II del 30 maggio 2017 n 13619