I beni privati e pubblici
I beni (materiali ed immateriali) possono appartenere a soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) oppure ad enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni).
Classificazione dei beni pubblici
I beni pubblici possono essere diversamente classificati in base alle loro caratteristiche naturali, alla loro destinazione oppure alla natura dei soggetti pubblici cui appartengono, e si distinguono in: beni demaniali (ulteriormente distinti in necessari e accidentali), beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
Demanio necessario
Il codice civile vigente distingue tra demanio necessario e demanio accidentale. Sono beni del c.d. demanio necessario (art. 822, comma I, cod. civ.) i beni che appartengono necessariamente ed esclusivamente (nel senso che non posso non appartenere) allo Stato (con alcune eccezioni per le regioni a statuto speciale e i porti lacuali).
Secondo il codice civile (ex comma 1 dell'art. 822 c.c.) sono beni demaniali necessari: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Si tratta, come è evidente di beni naturali, cioè di beni già esistenti in natura (salvo per le opere di difesa nazionale) e si tratta di beni che possono appartenere solo allo stato (e non ai privati).
Demanio accidentale o eventuale
Sono beni del cd. demanio accidentale o eventuale (art. 822, comma II, cod. civ.) i beni che possono appartenere a chiunque e, solo se appartengono allo Stato o alle regioni o agli enti locali, sono soggetti al particolare regime del demanio pubblico. E, secondo l'art. 822 cod. civ. possono costituire il demanio eventuale: le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico, artistico a norma della legge in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi delle biblioteche ed infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettate al regime proprio del demanio pubblico.
Risulta evidente che i beni del demanio accidentale sono beni creati con l'intervento dell'uomo (quindi non si tratta di bene naturali).
Il demanio accidentale o eventuale ricomprende beni che presentano caratteristiche e possono appartenere allo Stato o ai privati.
Il demanio accidentale, per legge è caratterizzato da due elementi
- a) l'elemento di appartenenza: il bene deve appartenere, deve essere, cioè, di proprietà dello Stato o in ragione dell'art. 824 cc del Comune o della Provincia;
- b) l'elemento fornito dalla natura o caratteristica del bene, il bene, cioè, deve rientrare in alcune categorie di beni indicate dall'art. 822 comma 2 cc
Il regime giuridico dei beni demaniali
I beni demaniali sono soggetti ad uno speciale regime giuridico che esclude che questi possano essere trasferiti in proprietà o «formare oggetto di diritti a favore di terzi» se non secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle leggi che disciplinano ciascuna categoria dei beni demaniali, sancendone l'inalienabilità, l'incommerciabilità e l'inusucapibilità (art. 823 c.c.).
Individuazione specifica dei beni (terreni e strade ferrate)
Come risulta dal testo dei legge nel demanio accidentale o eventuale rientrano le strade e le c.d strade ferrate. Occorre chiedersi se in tale nozione è compresa solo il bene denominato "strada" (in quanto tale) oppure anche il terreno sul quale è costruita la strada (ferrata o civile che sia).
La questione non è di poco conto, in quanto se il demanio si riferisce solo alla strada intesa come costruzione della sede stradale (e non al terreno sul quale è realizzato il manufatto strada) è evidente che il terreno non fa parte del demanio e non è sottoposto al regime giuridico del demanio. Altrimenti nella nozione di strada deve essere intesa sia il manufatto strada sia il terreno dove è realizzata la sede stradale.
Interpretazione restrittiva della nozione di strada ferrata: non comprensiva del terreno sul quale è realizzata
Il suolo sul quale è costruita la strada ferrata (ferrovia) non rientra tra i beni che il primo comma dell'art. 822 cod. civ., il quale indica i beni del demanio necessario.
Il suolo sul quale è costruita la ferrovia non rientra, neppure, nel demanio accidentale, in quanto solo la strada ferrata può appartenere al demanio accidentale (o in subordine al patrimonio indisponibile dello Stato).
La correttezza di quanto affermato si nota nel momento in cui viene meno (ad esempio, per distruzione in seguito a terremoto, e non viene ricostruita) la strada ferrata.
Se non esiste più la strada ferrata non è più possibile identificare un demanio accidentale, proprio per mancanza di un bene da ricomprendere nelle categorie indicate dal secondo comma dell'art. 822 cod. civ.
Ciò che residuava (in seguito alla distruzione della ferrovia) è semplicemente il terreno dove era situata la strada ferrata ma il terreno non ha la caratteristica per essere identificato come bene demaniale. Non si tratta di un'ipotesi di sdemanializzazione ma di perdita del bene, strada ferrata, che all'origine apparteneva al demanio accidentale.
Trattandosi di un mero terreno, il bene poteva appartenere semplicemente al patrimonio disponibile dello Stato (o comunque al patrimonio indisponibile) sottoposto senza eccezioni alla disciplina codicistica sulla proprietà privata.
Cass., civ. sez. II, del 1 marzo 2018, n. 4864