Il deflusso delle acque tra fondi agricoli o rustici
L'art. 913 cc individua i principi che regolano il deflusso delle acque (di solito meteoriche e/o prodotte dallo scioglimento della neve) tra due fondi agricoli stabilendo che: "Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio".
Elementi costitutivi dell'art. 913 cc
Dalla semplice lettura della norma si può desumere che
- lo scolo (o deflusso) delle acque è tanto possibile se tra i due fondi esiste un dislivello (è difficile ipotizzare uno scolo da un fondo ad un altro posti sullo stesso livello), dunque è necessario avere due fondi posti a livello diverso tra loro
- lo scolo (deflusso) delle acque (regolato dalla norma) è quello che avviene "naturalmente", senza che sia intervenuta un'opera dell'uomo
- il proprietario del fondo che riceve il deflusso non può impedire lo scolo o il deflusso delle acque, sussiste a carico del fondo inferiore un obbligo di non facere diretto a non impedire il deflusso naturale delle acque
- il proprietario del fondo che invia il deflusso non può aggravare il deflusso sul fondo inferiore, sussiste a carico del fondo superiore un obbligo di non facere diretto a non aggravare la posizione del fondo inferiore
Deflusso delle acque nei fondi urbani
L'art. 913 cc presuppone fondi agricoli o rustici, cioè appezzamenti di terreno siti in zone non urbane, però, nulla esclude che possono esserci fondi (ad esempio giardini) siti in zone urbane, ecco, quindi, che occorre valutare se l'art. 913 cc si applica anche ai fondi siti in zone urbane o ai fondi c.d. urbani.
L'art. 913 cc non si applica soltanto ai fondi rustici ma anche a quelli urbani. Questo però non può portare ad includere nell'ambito dell'art. 913 cc il deflusso delle acque che avviene in seguito all'opera dell'uso, si pensi al deflusso delle acque tra una costruzione sita in una zona urbana e un giardino limitrofo. In altri termini, l'art. 913 cc non può essere ampliato fino al punto da regolare il deflusso delle acque in situazioni non naturali o in situazioni che derivano dalla mano dell'uomo.
Del resto, l'art. 913 cod. civ., riconoscendo l'obbligo del proprietario del fondo inferiore di ricevere le acque che «dal fondo più elevato scolano naturalmente», evidentemente presuppone l'esclusione di una qualsiasi attività umana che sia idonea ad alterare lo stato dei luoghi.
Interventi con modifica dello stato dei luoghi
Da quanto detto si potrebbe pensare che ogni intervento dell'uomo che altra la situazione naturale esclude l'applicazione dell'art. 913 cc. In realtà la situazione non è proprio così. infatti, lo stesso art. 913 cc prevede che è dovuta una indennità al fondo inferiore quando sono necessarie delle opere di sistemazione agraria, la cui realizzazione rende più grave o pesante il deflusso del fondo inferiore.
Di conseguenza, sono ammesse le opere (umane) di sistemazione agraria che non rendono più grave il deflusso delle acque sul fondo inferiore oppure sono ammesse tutte quelle opere che non comportano una alterazione della configurazione naturale del terreno tale da determinare un peggioramento del deflusso delle acque sul fondo inferiore
Quindi, devono ritenersi permesse tutte le modifiche che non alterino in modo apprezzabile lo scolo delle acque.
Interventi con modifica dello stato dei luoghi e peggioramento del deflusso delle acque
Può capitare che devono essere eseguite delle opere (manutenzione e/o sistemazione) del fondo superiore, (fondo a monte), necessarie per tale fondo, ma che possono portare all'incremento o peggioramento dello scolo delle acque sul fondo inferiore.
Può anche capitare che devono essere eseguite delle opere (manutenzione e/o sistemazione) del fondo inferiore, (fondo a valle), necessarie per tale fondo, ma che possono rendere più difficoltoso il deflusso delle acque dal fondo superiore
Entrambe le ipotesi sono regolate dal legislatore, il quale prevede che è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Cass., civ. sez. III, del 7 luglio 2016, n. 13944