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Decreto Ministeriale del 2.4.1968 n. 1444 sulle distanze tra costruzioni

La Cassazione del 21.11.2016 n. 23681 ha stabilito che n tema di distanze tra costruzioni, il Decreto Ministeriale del 2.4.1968 n. 1444 (art.9), emanato su delega dell’art. 41quinquies della legge 17.8.1942 n. 1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.
A cura di Paolo Giuliano
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Le norme in materia di distanze tra costruzioni

Occorre prendere atto che le norme che regolano le distanze tra costruzioni non sono di una linearità impeccabile.

Infatti, oltre al solito problema interpretativo (dovuto alla mera comprensione delle norme oggettivamente scritte male), sorge anche il problema relativo al coordinamento tra norme contenute in leggi con emanate con finalità diverse (codice civile e norme edilizie) e se questo non bastasse la situazione si complica in modo ulteriore anche perché bisogna individuare una (eventuale) prevalenza tra norme emanate dallo Stato e atti amministrativi approvati dai diversi enti locali deputati alla gestione del territorio.

Il Decreto ministeriale del 2.4.1969 n. 1444 nel quadro generale della normativa sulle distanze tra costruzioni

La prova concreta o la conferma di quanto sopra descritto si può ottenere analizzando quanto disposto dal DM  del 2 aprile 1968, n. 1444.

L'art. 9 comma 2 del Dm del 2 aprile 1968 n. 1444, che detta alcune norme in materia di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati,  è stato emanato in base all'art. 41 quinquies della legge del 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica) modificata dall'art. 17 della legge del 6 agosto 1967 n. 765.

Ora, è evidente che principi in materia di distanze tra costruzioni non sono contenuti in una legge, ma in un decreto ministeriale e, di conseguenza, occorre anche valutare la posizione del decreto ministeriale 1444/1968 rispetto eventuali regolamenti degli enti locali che riportano norme sulle distanze incompatibili con il predetto regolamento ministeriale 1444/1968.

Secondo un consolidato orientamento, in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, comma 2, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell'art. 41- quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), anche se aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.

Contrasto tra il DM del 2.4.1968 n. 1444 e i regolamenti edilizi locali

Si potrebbe pensare che il peggio è passato, in realtà non è così, perché in base ai principi di diritto amministrativo, il piano regolato (anche se in contrasto con il DM 1444/1968) per essere conforme alla Dm n. 1444/1968 dovrebbe essere annullato dal giudice amministrativo o disapplicato dal giudice civile se viene richiesta l'applicazione del Dm n. 1444/1968.

In modo più semplice, il DM 1444/1968 non è direttamente applicabile ai privati (anche se contiene le norme in materia di distanze) e un regolamento comunale in contrasto con il DM 1444/1968 è operante fino all'intervento di un Giudice

L'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765), anche se impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati.

Ciò significa, da un lato, che i limiti in tema di distanze prescritti dall'art 9 del d.m. citato non sono direttamente applicabili nei rapporti tra privati finché non siano stati inseriti negli strumenti appositamente formati o revisionati.

Quindi in assenza di correzione dello strumento edilizio o in presenza di uno strumento edilizio in contrasto con il DM 14444 del 1968 il soggetto che si sente leso dalla costruzione (anche se autorizzata) può solo chiedere l'intervento del giudice

E il giudice in preso atto dell'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con il DM 1444 del 1968 ha  l'obbligo non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, e di applicare immediatamente la disposizione del menzionato articolo 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata.

Quanto sopra descritto è solo un piccolo spaccato del problema, infatti, una volta individuata la norma che regola la contestazione alla costruzione, occorre materialmente calcolare le distanze applicando (o meno) il principio della prevenzione, inoltre, occorre valutare se il calcolo delle distanze può essere oggetto di valutazioni discrezionali e non oggettive ed, infine, nulla esclude che nelle more di un procedimento la normativa sulle distanze subisca delle variazioni o modifiche.

Cass., civ. sez. II, del 21 novembre 2016, n. 23681 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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