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Creditore del legittimario ed esercizio dell’azione di riduzione

Cassazione 20.6.2019 n 16623 E’ ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria – prevista dall’art. 2900 cc – nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti.
A cura di Paolo Giuliano
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Legittimario

Nella categoria dei legittimari rientrano alcuni eredi che hanno con il de cuius un particolare rapporto (moglie e figli).

Il legislatore (in considerazione di tale rapporto) riconosce ai legittimari una quota dell'eredità.

Il legittimario leso (in tutto o in parte), che non ha ricevuto la quota di eredità quantificata dal legislatore ha la possibilità di pretendere dagli altri erediti o da altri soggetti (donatari) quanto dovuto in base alla sua posizione di legittimario, esercitando l'azione di riduzione delle disposizioni lesive (siano queste legati, lasciti ereditari o donazioni).

La scelta discrezionale del legittimario di esercitare l'azione di riduzione

Come si è detto il legittimario leso può decidere di tutelare i suo diritto patrimoniale ad avere la sua quota di eredità. Si tratta di un diritto riconosciuto dal legislatore, ma la lesione della quota del legittimario non determina un'automatica invalidità delle disposizioni lesive, in altri termini anche se il legittimario ha il diritto di chiedere l'attribuzione della quota riconosciuta dal legislatore, l'esercizio di questo diritto (alla  riduzione delle disposizioni lesive) rimane una scelta discrezionale del legittimario.

In poche parole, il legittimario può decidere liberamente (e in modo discrezionale) se chiedere la propria quota o meno.

Il creditore del legittimario e la surrogazione nell'azione di riduzione quando il legittimario leso rimane inerte

Come si è detto il legittimario (leso) può  decidere discrezionalmente se tutelare (o meno) il suo diritto patrimoniale.

La scelta, però, non incide solo sul legittimario, ma anche sui creditori del legittimario che potrebbero essere soddisfatti se il legittimario leso riuscisse ad  ottenere la sua quota di eredità. Quindi la questione che si pone è se i creditori del legittimario leso possono surrogarsi al legittimario nell'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni lesive.

Tesi che nega la possibilità al creditore del legittimario di esercitare direttamente l'azione di riduzione quando il legittimario resta inerte

L'art. 557, comma 1, c.c.,  – nell'occuparsi dei "soggetti che possono chiedere la riduzione" – stabilisce che la riduzione non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. (Del resto, se così non fosse, il creditore esercitando l'azione di riduzione farebbe accettare l'eredità al legittimario, quando l'accettazione dell'eredità è una decisione discrezionale dell'erede)

Secondo questa ricostruzione la formulazione dell'art. 557 c.c. non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quelle contenute nel tenore letterale dell'articolo stesso, secondo cui la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima (pur avendo ad oggetto diritti patrimoniali) può essere domandata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa e  nell'ambito degli aventi causa non possono essere ricompresi  i creditori che agiscono in via di surrogazione.

Tesi che riconosce al creditore del legittimario di esercitare direttamente l'azione di riduzione quando il legittimario resta inerte

E' ammissibile che il creditore del legititmario leso (mediante l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria – prevista dall'art. 2900 c.c. -) si sostituiesca al legititmario  nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, la surroga dei creditori del legittimario è possiible in presenza di  legittimari totalmente pretermessi e siano rimasti del tutto inerti.

I motivi che spingono ad ammettere l'esercizio dell'azione di riduzione direttamente da parte dei creditori del legittimario leso

Nel contesto dell'azione di riduzione  è discusso quale sia l'ambito dei soggetti legittimati che possono ricomprendersi nell'alveo degli "aventi causa" e, in particolare, se a tale categoria appartengano anche i creditori personali del legittimario pretermesso, alla cui questione si collega quella dell'esercitabilità, da parte degli stessi, dell'azione di riduzione in via surrogatoria e a quali condizioni essa possa ritenersi giuridicamente ammissibile.

La soluzione di tale questione implica – sul piano generale – la necessità di ricercare un bilanciamento tra due contrapposte situazioni, ovvero:

  • – da un lato, quella della libertà di esercizio di diritti di natura personale quale è propriamente quello del delato di accettare o meno l'eredità congiuntamente a quella dell'autonomia negoziale del testatore;
  • – dall'altro lato, l'esigenza di preservare la garanzia patrimoniale dei creditori (e, quindi, il diritto al conseguimento dell'effettivo soddisfacimento delle loro legittime ragioni creditorie) dei legittimari pretermessi, pur non potendo questi ultimi considerarsi propriamente chiamati all'eredità ai sensi dell'art. 457, commi 1 e 2, c.c.

Ai fini dei riconoscimento di tale legittimazione, occorre valutare le previsioni normative di cui agli artt. 557, 2900 e 524 c.c. .

Invero bisogna considerare che l'art. 2900 c.c. riconosce al creditore (per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni) la legittimazione ad esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore (per le quali egli rimane inerte), a condizione che i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale – e l'azione di riduzione ha tale requisito  – e non si verta in materia di diritti o di azioni indisponibili ovvero disponibili solo dal suo titolare: la circostanza, dunque, che la legittimazione ex art. 557 c.c. è riconosciuta anche agli aventi causa lascia intendere che non si verte in tema di azione indisponibile ovvero personalissima.

Inoltre, occorre anche considerare che l'art. 524 c.c. consente ai creditorid el chiamato  di "farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti":

E' stato chiarito come, nonostante l'impropria locuzione "accettare in nome e in luogo del rinunciante", deve ritenersi incontestabile che al vittorioso esperimento dell'azione ex art. 524 c.c. non consegue alcuna accettazione dell'eredità, né viene revocata la rinuncia da parte del debitore: si tratta, invero, di un espediente giuridico che persegue una finalità propriamente economica volto, cioè, a consentire in via esclusiva la soddisfazione delle ragioni dei creditori sul compendio ereditario oggetto di rinuncia.

L'art. 524 c.c. non prende, perciò, in considerazione la qualità ereditaria, né da essa potrebbe desumersi che la si voglia attribuire a chi vi ha già rinunziato e, a maggior ragione, a colui che si sostituisce in un atto: il nomen iuris utilizzato («accettazione») eccede («al solo scopo di»), in effetti, la più circoscritta finalità di ricondurre al patrimonio del debitore la sola quantità di beni occorrente all'adempimento.

Detta norma – anche quando la rinuncia all'eredità abbia costituito effetto dell'actio interrogatoria contemplata dall'art. 481 c.c. (esperibile da "chiunque vi ha interesse") – non implica l'acquisizione, in capo al creditore che l'ha esercitata e, poi, ha impugnato l'intervenuta rinuncia ai sensi del citato art. 524 c.c., della qualità di erede ma comporta solo l'attribuzione di una speciale legittimazione allo stesso creditore del rinunciante (ancorché lo abbia fatto senza frode) per l'ottenimento del soddisfacimento della sua pretesa creditoria.

Da questa ricostruzione sistematica derivante dall'esame combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all'art. 481), 557 e 2900 c.c., scaturisce che l'azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell'actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinunzia, ai sensi dell'art. 524 c.c.), realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.

Ne consegue che l'esercizio dell'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso, anche in virtù dell'esigenza di contemperare la tutela dei creditori del legittimario (soprattutto nelle ipotesi di "pretermissione amica") con il principio secondo cui nessuno può assumere la qualità di erede contro la propria volontà, se da una parte consente a detti creditori il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le proprie ragioni, dall'altro non determina, in virtù del richiamato meccanismo previsto dall'art. 524 c.c. – della cui applicabilità, per effetto della forte analogia fra le situazioni sottese ad entrambe le fattispecie, si è già detto – l'acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso.

Cass., civ. sez. II, del 20 giugno 2019, n. 16623

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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