Documenti originali e copie dei documenti
Nel giudizio civile possono essere depositati i documenti in originale o in copia. I documenti in copia possono essere riprodotti mediante il metodo della fotocopia cartacea oppure scannerizzazione (se il deposito avviene in modo telematico).
Disconoscimento della copia del documento
Nulla esclude che i documenti in originale o in copia siano stati falsificati. I modi (le modalità processuali) attraverso le quali è possibile contestare la falsificazione di un documento variano se si è in presenza di un documento depositato in "originale" oppure di un documenti depositato in copia (semplice).
Nel caso di avvenuta produzione in giudizio di copia di un documento – la cui conformità all'originale non sia già attestata da pubblico ufficiale – certamente la parte contro cui il documento è prodotto deve innanzitutto prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, se vuole impedire l'effetto che la copia valga come autentica e sia idoneo mezzo di prova (art. 2709 c.c.). Qualora la parte che ha prodotto il documento in copia non provveda alla produzione dell'originale, il giudice non resta vincolato dal disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa di conformità all'originale attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (ex multiis, Cass. n. 4395 del 2004). (Cass. civ. sez. III, del 20 agosto 2015 n. 16998)
Naturalmente, per impedire, nonostante il disconoscimento di conformità, che la controparte faccia valere il documento la cui idoneità come mezzo di prova sia stata altrimenti accertata, la parte contro cui il documento sia stato prodotto è onerata del disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione. Ed entrambe le ipotesi di disconoscimento, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, restano disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che anche il disconoscimento del contenuto e della sottoscrizione deve essere fatto in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (da ultimo Cass. n. 13425 del 2014). (Cass. civ. sez. III, del 20 agosto 2015 n. 16998)
In presenza di quest'ultimo profilo di disconoscimento, la parte che intenda valersi del documento disconosciuto, anche per l'ipotesi che abbia prodotto l'originale o in presenza di elementi di prova da cui il giudice potrebbe trarre la rispondenza di conformità della copia all'originale, deve chiederne la verificazione, con conseguente applicabilità degli artt. 216 e ss. c.p.c. (Cass. civ. sez. III, del 20 agosto 2015 n. 16998)
In definitiva, in presenza di disconoscimento della conformità della copia all'originale, i poteri del giudice possono sopperire solo alla inerzia della parte che ha prodotto il documento in copia rispetto alla mancata produzione dell'originale e possono sopperire alla necessità di produzione dell'originale per la procedura di verificazione. Ma, non rendono il documento in copia, per ciò solo, riconosciuto anche nel suo contenuto e nella sua sottoscrizione, restando immutate le condizioni previste dalla legge processuale affinché il documento disconosciuto nel suo contenuto e sottoscrizione possa essere utilizzato a favore della parte che lo ha prodotto. (Cass. civ. sez. III, del 20 agosto 2015 n. 16998)
Termine entro cui il convenuto può effettuare il disconoscimento delle copie depositate dall'attore
Il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima della prima udienza altrimenti decade da tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ex art. 166 cpc e 167 cpc.
L'art. 215 cpc stabilisce che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Per coordinare i due diversi termini occorre valutare se il disconoscimento della scrittura privata è (o meno) un'eccezione di merito o processuale non rilevabile d'ufficio (e, quindi, da sollevare entro 20 giorni prima della prima udienza) oppure non rientra nelle eccezioni di merito o processuali non rilevabile, quindi, può essere proposta nei termini previsti dall'art. 2018 cpc (nella prima udienza successiva alla produzione del documento o nella prima difesa).
Il rilevo potrebbe essere importante in quanto il convenuto, anche se si costituisce in ritardo (dopo i 20 giorni dalla prima udienza) potrebbe validamente disconoscere i documenti nella comparsa di risposta.
Il convenuto contro il quale l'attore, in sede di costituzione in giudizio, abbia prodotto una scrittura privata, non è onerato di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente che il disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, cioè con la comparsa di risposta (anche se depositata violando i termini dell'art. 166 e 167 cpc.
Cass., civ. sez. II, del 23 maggio 2019, n. 14100