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Opinioni

Cosa sono le società startup innovative e le società incubatrici di startup innovative ?

Una prima descrizione delle nuove società “startup innovative” e della figura di società “incubatrice” introdotte dal Decreto Legge del 18.10.2012 n.179. L’idea di base è quella di dare un impulso alla produzione e commercializzazione di prodotti ad alto valore tecnologico, insomma le basi giuridiche per creare l’hi tech e una silicon valley italiana.
A cura di Paolo Giuliano
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Per incentivare gli investimenti economici e offrire nuove opportunità di lavoro e, nel contempo, favorire la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l'immaginazione del legislatore è, ormai, senza limiti.

Oggi è possibile annunziare che sono nate le società "startup innovativa" (o secondo la denominazione del testo legislativo "start-up innovative"), le quali avranno come balia la nuova figura di "incubatore delle startup innovative". (Il testo della norma può essere letto qui). Questa ennesima novità legislativa si abbatte sugli operatori professionali quando è passato meno di un anno dall'introduzione delle srl semplificate ex art. 2463 c.c. e dalle successive srl a capitale ridotto ex art. 44 Decreto Legge del 22 giugno 2012 n. 83.  Ovviamente, resta tutto da verificare se siamo in presenza solo di un esercizio di pura e sterile immaginazione teorica, che non avrà mai nessun riscontro concreto o risultato pratico, oppure se i sogni si tramuteranno in realtà utili e produttive.

Il Decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179 all'art. 25 comma 2  lett. f prevede che se oggetto esclusivo dell'impresa è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico questa può rientrare nella nozione di statup innovativa (in presenza di altri requisiti, che saranno indicati in seguito) e si avvantaggerà di alcune facilitazioni e semplificazioni derivanti da deroghe alla legislazione prevista per le società normali.

Come già accennato le statup innovative hanno un oggetto sociale particolare ed esclusivo: la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, quindi l'attività è diretta sia alla produzione, sia alla commercializzazione, non è possibile solo una delle due. E' evidente che l'oggetto dell'impresa caratterizza questo nuovo tipo di società. Sono però necessari altri requisiti.

Le startup devono avere la forma di una società di capitali (srl, spa o cooperative), per cui non possono rientrare nella nozione di startup innovative le imprese costituite da società di persone o da imprese individuali.

La società non deve essere costituita da più di 48 mesi, quindi non è previsto come requisito la costituzione della società dopo l'introduzione del decreto legge, ma possono essere startup anche società già esistenti, ma nate da non più di 48 mesi.  Ma la società (sia se già esistente al momento del decreto, sia se costituita dopo il drecreto, per assumere e per poter rientrare nella  qualifica di statup deve essere "nuova" nel senso che non può derivare da una precedente fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda. Le società già costituite (in possesso dei requisiti previsti dal decreto) che richiedono l'applicazione della normativa relativa alle statup innovative devono presentare all'ufficio del registro delle imprese ex art. 2188 c.c. una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti.

La statup non distribuisce utili e non ha distribuito utili, la sede principale deve essere in Italia, il valore della produzione annua non supera i 5 milioni di euro; le cui azioni o quote non devono essere quotate su un mercato regolamentato, la maggioranza delle azioni o quote deve essere devono essere detenute da persone fisiche (quindi sono posti dei limiti di partecipazione per le persone giuridiche).

Oltre alla presenza di  questi requisiti sopra indicati le startup devono anche avere anche uno di questi ulteriori tre elementi: a) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. b) deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; c) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Il medesimo art. 25 comma 5 descrive la c.d. "incubatore di startup innovativa" si tratta di una diversa società che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up  innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti: a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative.

I vantaggi derivanti dall'essere una società starup innovativva possono essere così delineati:

– Sono presenti una serie di deroghe al diritto societario e sono previste delle esenzioni dal pagamento di bolli e diritti di cancellerie per l'iscriizone nel registro delle imprese (art. 26)

– Sono presenti una serie di facilitazioni per l'assunzione di lavoratori subordinati (art. 28)

– Sono previsti deglle detrazioni per favorire gli investimenti nelle statup innovative (art. 29)

– Sono escluse, in caso di crisi dell'impresa, alcune procedure concorsuali (art. 31).

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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