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Il corrispettivo del trasferimento del bene si deposita dal notaio

La legge di stabilità (Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 commi da 63 a 67) ha previsto che il corrispettivo del trasferimento della proprietà o di altri diritti reali non sarà immediatamente versato all’alienante, ma resterà bloccato dal notaio fino al controllo dell’inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
A cura di Paolo Giuliano
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La legge di stabilità del 2013 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147)

impone ai Notai versare il corrispettivo dovuto all'alienante su un conto correte specifico in attesa di verificare se sussistono trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto dell'atto (quanto meno sorte tra la data di sottoscrizione dell'atto e data della materiale trascrizione del contratto).

Dalla legge è possibile desumere che il venditore non avrà immediatamente il prezzo del bene venduto, ma dovrà aspettare, prima il deposito e poi la liberazione delle somme e poi la consegna delle somme medesime al venditore, inoltre, non saranno più possibili le c.d. vendite a catena, cioè le vendite effettuate per poi poter acquistare un altro bene.

E' opportuno sottolineare alcune (ulteriori) incongruenze

– la legge (art. 63) non pone molte distinzioni, tanto che (secondo l'art. 63 lett. b) anche per le successioni redatte dal notaio occorre seguire la medesima prassi, con evidente aumento dei costi per le parti;

– la legge (art. 63 lettera c) prevede che vadano depositate anche le somme per estinguere le spese condominiali, ora, volendo sorvolare che sul fatto che bisognerebbe capire quali spese spettano all'acquirente e quali al venditore, occorre comprendere come quantificare tali spese posto che l'unico elemento certo è il rendiconto del condominio che non si approva immediatamente alla fine dell'anno … (!)

– se il notaio dopo aver stipulato un atto trova ulteriori trascrizioni pregiudizievoli non potrà restituire le somme presenti sul conto, fino ad una sentenza dell'autorità giudiziaria o di un "accordo" tra le parti, accordo (transazione, mutuo dissenso) che non potrà essere "informale o amichevole", ma dovendo essere la prova della "liberazione" del notaio dalla sua responsabilità di depositario dovrà avere forma idonea e dovrà essere registrato (aggiungendo nuovi costi a carico delle parti);

– la legge (art. 66) prevede che se l'atto è sottoposto ad una condizione le somme saranno svincolate solo quanto dalle parti sarà fornita al notaio prova (con atti pubblico o scrittura privata o con altro mezzo probatorio determinato dalle parti) che l'evento si è verificato, quindi, prendiamo il classico esempio che si trova nei libri scolastici del contratto sottoposto alla condizione sospensiva della nave che arriva dall'africa, in tali ipotesi le parti dovranno provare l'avveramento della condizione (cioè l'arrivo della nave dall'africa) con atto pubblico o con scrittura privata (!) oppure con altro mezzo predeterminato e concordato tra le parti stesse  (e se questo ulteriore modo di prova non è individuato o non piace al notaio, il quale vorrà l'atto pubblico o la scrittura privata – scatta la necessità di avere un atto pubblico o una scrittura privata, con un ulteriore aggravio di costi).

– la legge (art. 66) stabilisce che  gli interessi sulle somme depositate (eliminate le spese del conto) saranno incamerate dallo Stato (!)

LEGGE 27 dicembre 2013 n. 147 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

in  G.U. Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e'  tenuto  a  versare  su apposito conto corrente dedicato:
    a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i  quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati  e  soggetti  a  pubblicita' immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e  prestazioni  per  le quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria;
    b)  ogni  altra  somma  affidatagli  e  soggetta  ad  obbligo  di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui  alla  legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di  imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
    c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme  destinate  ad  estinzione delle spese condominiali non  pagate  o  di  altri  oneri  dovuti  in occasione del ricevimento  o  dell'autenticazione,  di  contratti  di trasferimento della proprieta' o di  trasferimento,  costituzione  od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

  64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la  parte di prezzo  o  corrispettivo  oggetto  di  dilazione;  si  applica  in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula  di  atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

  65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse  dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e  dal  suo  regime patrimoniale  della  famiglia,  sono  assolutamente  impignorabili  a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile  ad  istanza  di chiunque e' altresi' il credito  al  pagamento  o  alla  restituzione della somma depositata.

  66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto  ai  sensi della  normativa  vigente,  e  verificata  l'assenza  di   formalita' pregiudizievoli ulteriori  rispetto  a  quelle  esistenti  alla  data dell'atto  e  da  questo  risultanti,  il  notaio  o  altro  pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le  parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo  sia  pagato  solo  dopo l'avveramento  di  un  determinato  evento  o  l'adempimento  di  una determinata  prestazione,  il  notaio  o  altro  pubblico   ufficiale svincola il  prezzo  o  corrispettivo  depositato  quando  gli  viene fornita la prova, risultante da atto  pubblico  o  scrittura  privata autenticata,  ovvero  secondo   le   diverse   modalita'   probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in  condizione  si  sia avverato o che la prestazione  sia  stata  adempiuta.  Gli  interessi sulle  somme  depositate,  al  netto  delle  spese  di  gestione  del servizio,  sono  finalizzati  a  rifinanziare  i  fondi  di   credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata,  destinati  ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati  dal  decreto di cui al comma 67.

  67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei ministri, adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti  termini, condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche  con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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