Il contratto di somministrazione
L'art. 1559 cc descrive il contratto di somministrazione definendolo come il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Caratteristiche di questo contratto sono, da un lato, l'obbligo assunto da una parte di fornire (nel corso del tempo) delle prestazioni, mentre l'altra parte contrattuale assume l'obbligo di pagare tali forniture.
Somministrazione di servizi essenziali come acqua, luce, telefoni ecc.
Come si è visto, il legislatore individua con la locuzione "cose" l'oggetto del contratto di somministrazione, quindi, per espressa indicazione del legislatore, il somministrante deve fornire al somministrato delle cose, che possono essere beni materiali come ad esempio l'acqua o beni immateriali come l'energia elettrica, oppure anche il servizio di telefono.
In modo più semplice, il contratto di somministrazione regolato dal codice civile all'art. 1559 cc comprende anche i contratti di fornitura elettrica, di fornitura idrica o telefonica che vengono stipulati ogni giorno da milioni di consumatori.
Quantificazione delle prestazioni e pagamenti
Descritto (anche se in modo generico) il contratto di somministrazione si nota subito che in un tale tipo di rapporto la quantità del bene fornito potrebbe non essere immediatamente quantificabile (almeno al momento della stipula del contratto).
Anche su questo punto il legislatore è stato previdente, infatti, l'art. 1560 cc si occupa dell'identificazione della quantità del bene fornito e prevede che se non è determinata l'entità della somministrazione, (quando il contratto è stipulato) la quantità di somministrazione s'intende pattuita in quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto.
Nella prassi, tale principio si è andato sempre più ampliando (o derogando) fino a giungere, nei moderni contratti di fornitura, alla nozione di consumo giornaliero o mensile, in altri termini, la nozione di fabbisogno normale è sostituita dalla nozione di consumo periodico.
Contratto di somministrazione e contestazione dei consumi
Dalla stessa struttura del contratto risulta evidente che un punto importante dell'intero rapporto di fornitura è quello relativo alla quantificazione dei consumi (o delle forniture) e alla prova dei medesimi consumi.
Infatti, si potrebbe sostenere che basta la fattura emessa dal somministrante per provare i consumi (sia in fase di decreto ingiuntivo, sia in fase di opposizione al decreto ingiuntivo).
E si potrebbe anche sostenere che sarebbe irrilevante la prova del funzionamento del contatore (quando la misurazione della quantità avviene con tali modalità) e sarebbe anche irrilevante l'eventuale sostituzione dello stesso contatore, (operata dal somministrante, senza il consenso del somministrato) che di fatto impedisce riscontri e/o accertamenti tecnici sull'eventuale funzionamento e/o non funzionamento.
La stessa problematica può essere descritta affermando che occorre individuare i principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio in relazione ad un contratto di somministrazione, laddove il fruitore di una somministrazione lamenti l'addebito in fattura di consumi per prestazioni non erogate, o erogate in misura inferiore rispetto a quanto risultante dalla fattura.
La prova dei consumi indicati nelle fatture
E' principio consolidato quello per cui la fattura emessa dal somministrante è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dal somministrante opposto.
La natura del contratti di somministrazione dei servizi essenziali.
In presenza di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova del consumo sarà fornita dal somministrante in base alla lettura del contatore, in altri termini, in un sistema di somministrazione di utenze i cui consumi sono contabilizzati mediante un contatore occorre valutare il valore come prova (e l'attendibilità) riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore.
I contratti di abbonamento telefonico, (come per quelli di fornitura idrica)
sono sempre stati inquadrati contratti di adesione di stampo privatistico, pur se integrati da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono la regola della contabilizzazione a contatore centrale)
Si è pertanto affermato che il rapporto di utenza telefonica (ma lo stesso principio è richiamabile a proposito dell'utenza idrica) costituisce, un servizio pubblico essenziale, soggetto tuttavia al regime contrattuale di diritto comune ed alle relative regole di adempimento e di prestazioni secondo buona fede.
La prova dei consumi nei contratti di somministrazione dei servizi essenziali effettuata mediante contatori
Le successive domande da porsi sono le seguenti: 1) quale valore ha la lettura effettuata dal contatore; 2) le norme che integrano i contratti privati di somministrazione dei servizi essenziali limitato i poteri di contestazione dell'utente finale.
Nei contratti di somministrazione dei servizi essenziali con consumi quantificati con il sistema dei contatori al sistema di quantificazione dei consumi (un sistema a contatore) è stato attribuito il valore probatorio di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova.
Il contratto di somministrazione dei servizi essenziali (come quello telefonico o idrico) ha natura privata (anche se integrato da norme speciali che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico e norme regolamentari che prevedono le regole della contabilizzazione a contatore centrale), e, di conseguenza, l'ordinamento non impedisce all'utente di superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello indicato nella fattura, in quanto la bolletta è atto unilaterale di natura meramente contabile.
L'obbligo regolamentare (art. 12 D.M. n. 484 del 1988) del gestore di effettuare addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, incombendo al detto gestore dimostrare sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, mediante la documentazione del consumo relativo all'utenza, mentre l'utente ben può, in difetto, esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell'utenza e dell'impossibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo (come avviene nel caso di domestici infedeli).
L'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, senza che spieghi, all'uopo, influenza la scelta dell'utente di non chiedere il controllo del traffico telefonico, richiesta funzionale, in concreto, al conseguimento di finalità differenti.
Può quindi affermarsi che, nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi.
Onere della prova del consumo
Nei contratti di somministrazione in cui il consumo sia contabilizzato con sistema a contatore, è il somministrante che deve dare la prova del regolare funzionamento del contatore stesso ( o del suo malfunzionamento che ne ha reso necessaria la sostituzione, come nella specie) in caso di contestazione laddove il somministrato è gravato dall'onere di provare che i consumi eccessivi riportati da un contatore funzionante siano dovuti a cause esterne alla sua volontà ed a lui non imputabili.
Sostituzione del contatore
Se la prova tecnica di funzionamento non può essere esperita a causa del comportamento del somministrante (che ha provveduto alla sostituzione del contatore al di fuori del contraddittorio e lo ha eliminato, impedendo ogni verifica tecnica), non può addebitarsi al somministrato, la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti dall'opposta.
L'impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse mal funzionante a vantaggio del fruitore della prestazione, se è determinata dal comportamento del creditore, che ha sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della sostituzione, e lo ha distrutto o comunque reso non più suscettibile di verifica, non può che andare a discapito del creditore, che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato.
Cass., civ. sez. III, del 22 novembre 2016, n. 23699