L'amministrazione dei beni compresi nella comunione legale dei coniugi
Per l'amministrazione dei beni compresi nella comunione legale dei coniugi è stabilita la regola per la quale occorre il consenso di entrambi i coniugi per compiere atti di straordinaria amministrazione che riguardano i beni immobili compresi nella comunione legale, invece, agli atti di ordinaria amministrazione relativi a beni mobili compresi della comunione legale, possono essere compiuti anche solo da uno dei coniugi.
Sanzione per aver compiuto un atto avente ad aggetto un bene compreso nella comunione legale senza il consenso del coniuge
L'art. 184 cc regola le sanzione per aver violato il principio del consenso congiunto dei due coniugi.
Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili registrati. Quindi, l'atto non è invalido automaticamente, ma è valido fino all'annullamento, la domanda di annullamento dipende da una scelta discrezionale del coniuge che non ha prestato il consenso.
Se gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il consenso dell'altro coniuge riguardano beni mobili non registrati il coniuge che li ha compiuti è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione.
Termine entro cui chiedere l'annullamento dell'atto compiuto senza consenso avente ad oggetto beni immobili
L'azione di annullamento relativa agli atti di straordinaria amministrazione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione.
Per cui se il coniuge non interpellato non si avvale del diritto di annullamento dell'atto, (che, si ripete è una scelta discrezionale), l'atto resta valido a tutti gli effetti anche senza il consenso di uno dei due coniugi.
Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.
Natura del termine entro cui chiedere l'annullamento dell'atto compiuto senza il consenso dell'altro coniuge
Ci si potrebbe chiedere se il termine entro cui chiedere l'annullamento è di decadenza o di prescrizione della relativa azione.
Il termine annuale previsto dall'art. 184 cc è di prescrizione e non di decadenza, si tratta di un termine avente la stessa natura di quello quinquennale – entro il quale, ai sensi dell'art. 1442 c.c., può promuoversi l'azione generale d'annullamento dei contratti – le due azioni di annullamento ex art. 184 cc e 1442 cc si differenziano solo la più breve durata del termine, fissata dal legislatore ex art. 184 cc, per evitare (data la specifica disciplina della materia) pregiudizi alla certezza dei rapporti giuridici
Computo del termine di annullamento dell'atto compiuto senza il consenso dell'altro coniuge ex art. 184 cc
Resta da individuare il momento dal quale decorre il termine entro cui chiedere l'annullamento dell'atto.
Si potrebbe pensare che il termine decorre dalla stipula dell'atto, cioè dalla data in cui l'altro coniuge non ha prestato il consenso alla stipula dell'atto (ma presupposto dell'azione di annullamento ex art. 184 cc è il mancato consenso all'atto di uno dei due coniugi, quindi, inevitabilmente, presupposto dell'azione di annullamento ex art. 184 cc è la mancata partecipazione di uno dei due coniugi alla stipula dell'atto e la non conoscenza dell'atto).
Quindi il legislatore ha scelto come momento a partire dal quale decorre il termine entro cui chiedere l'annullamento ex art. 184 cc la data in cui il coniuge (che non ha prestato il consenso) ha avuto conoscenza del perfezionamento dell'atto di trasferimento del diritto reale.
In conformità alla disposizione del secondo comma dell'art. 184 c.c., secondo cui il termine prescrizionale decorre dalla data in cui il coniuge, il cui consenso era necessario, ha avuto conoscenza dell'atto, e, solo se tale conoscenza non abbia avuto, dalla data della sua trascrizione nei registri della conservatoria.
Naturalmente, occorre provare il momento che si è avuta conoscenza dell'atto.
Cass., civ. sez. II, del 17 gennaio 2019, n. 1215