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Comunione legale dei coniugi e acquisto di un bene personale ex art. 179 cc

Cassazione 12.3.2019 n. 7027 Nella comunione legale dei coniugi, per escludere l’acquisto di un bene dalla comunione ex art. 179 comma 2 cc., occorre il riconoscimento dei coniugi della natura personale del bene e la sussistenza di una delle cause di esclusione indicate dall’art. 179 comma 1 lett. c) d) f) cc; l’eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo.
A cura di Paolo Giuliano
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Gli acquisti compiuti dopo il matrimonio dai coniugi nel regime della comunione legale       

L'art. 177 cc stabilisce che sono oggetto della comunione legale dei coniugi  e, quindi, sono compresi nella comunione legale, gli acquisti compiuti dopo il matrimonio, da entrambi i coniugi o separatamente.

Per cui per ricomprendere un determinato bene nel regime della comunione legale dei coniugi sono necessari alcuni presupposti:

  • la presenza del matrimonio e del regime della comunione legale dei coniugi
  • l'acquisto del bene deve essere avvenuto dopo il matrimonio (questo comporta che i beni acquistati dai coniugi prima del matrimonio) non sono ricompresi nella comunione legale dei coniugi
  • un acquisto del bene, per acquisto si intende un atto a titolo oneroso (non necessariamente una vendita), sono quindi esclusi gli acquisti a titolo gratuito o per successione mortis causa

Sono esclusi dalla comunione legale i beni indicati dal legislatore come beni personali nell'art. 179 cc.

I beni personali ex art. 179 cc

Il legislatore individua una serie di beni che sono considerati personali e, quindi, esclusi dalla comunione, (anche se l'acquisto è avvenuto dopo il matrimonio), in particolare, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge che li ha acquistati:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era già proprietario
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione,
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

Aggiunge il legislatore che in relazione ai beni immobili o mobili registrati indicati nelle lettere c) d) f) dell'art. 179  sono considerati personali se l'acquisto è effettuato dopo il matrimonio e tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Accertamento dell'esistenza di un bene personale ex art. 179 cc

Occorre individuare gli elementi essenziali per accertare se un determinato bene rientra nella categoria dei beni personali (o meno), di conseguenza, occorre individuare le prove (e, di fatto, i requisititi) necessari per individuare un bene come personale.

Naturalmente la controversia relativa all'esistenza (o meno) di un bene personale sorge al momento della separazione dei coniugi oppure in presenza di creditore del singolo coniuge e/o di entrambi i coniugi.

Accertamento di un bene personale ex art. 179 cc in base alla provenienza e/o alle modalità di acquisto e/o al tempo dell'acquisto

Se si osserva l'art. 179 cc si nota che l'art. 179 cc distingue tre tipologie di requisiti: 1) la prova mediante la provenienza del bene (donazione e successione mortis causa); 2) la prova mediante la data dell'acquisto (acquisti precedenti al matrimonio), 3) la prova fornita (apparentemente) solo dalla dichiarazione del coniuge relativa al bene come personale.

Accertamento di un bene personale ex art. 179 cc in base alla dichiarazione del coniuge

Esistono, inoltre, una serie di beni (indicati nelle lettere c) d) f) dell'art. 179 cc che richiedono una dichiarazione dell'altro coniuge (non acquirente) che attesti (confermi) che i beni (immobili o beni mobili registrati) sono personali.

Resta da chiedersi se basta solo l'esistenza della dichiarazione del coniuge a considerare personale il bene (e, quindi, non caduto in successione) oppure è necessario anche l'esistenza  dei requisiti di fatto indicati nelle lettere c) d) f) dell'art. 179 cc.

Le conseguenze sono evidente, in caso di contestazione, basterebbe solo provare l'esistenza della dichiarazione del coniuge per escludere un determinato bene dalla comunione, oppure, dovrebbe esistere la dichiarazione e occorrerebbe provare che esistono anche i requisiti di fatto indicati nelle lettere c) d) f) dell'art. 179 cc.

Mancando la prova della sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione legale di cui alle lettere c) d) ed f) dell'art. 179 c.c., la mera partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di trasferimento e la sua dichiarazione circa la natura dei beni non comportasse l' esclusione de beni medesimi, acquistati in regime di comunione legale, dalla comunione stessa.

Invero, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente  in  funzione  della  necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.

Cass., civ. sez. II, del 12 marzo 2019, n. 7027

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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