video suggerito
video suggerito
Opinioni

Competenza territoriale e obbligazione pecuniaria non liquida

Cassazione del 24.10.2018 n. 26985 le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 comma 3 c.c. (e ex art. 20 cpc) sono – agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali.
A cura di Paolo Giuliano
32 CONDIVISIONI

Immagine

Il luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie

Per quanto potrà sembrare eccessivo il codice civile individua anche il luogo dove deve essere adempiuta una obbligazione.  Uno dei motivi di tale specificazione può essere individuato nel costo dell'adempimento, infatti, per il debitore (recarsi in un certo luogo ad adempiere) oppure per il creditore (recarsi in un certo luogo per ricevere l'adempimento) può comportare dei costi e per evitare inutili contestazioni, altro motivo può essere individuato nell'esigenza di evitare discussioni quando  il debitore e il creditore non si accordano sul luogo dell'adempimento.

Con il passare del tempo, quindi,  sono state codificate anche le modalità di adempimento specificatamente dirette a individuare il luogo ove effettuare l'adempimento.

L'art. 1182 comma 3  cc stabilisce che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.

Il comma 4 dell'art. 1182 cc prevede che negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Occorre osservare che l'art. 1182 cc non specifica se  il pagamento indicato nell'art. 1182 comma 3 cc(pagamento presso il creditore) riguarda debiti certi (esattamente quantificati) oppure anche debiti non certi (da quantificarsi). Risulta evidente che se l'art. 1182 comma 3 si riferisce solo ai debiti pecuniari esattamente quantificati,  i debiti pecuniari non esattamente quantificati andranno adempiuti presso il domicilio del debitore ex art. 1182 comma 4 cc.

La questione non è limitata solo all'aspetto civile relativo all'adempimento, ma ha risvolti anche processuali in quanto influenza anche l'identificazione del giudice territorialmente competente per le domande di pagamento delle obbligazioni pecuniarie.

Il giudice competente per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie

Se l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria avviene spontaneamente, nessun problema, se, invece, l'adempimento non avviene il creditore è costretto ad iniziare un procedimento giudiziario per ottenere una sentenza (esecutiva) che accerta il credito.

Anche nel contesto processuale occorre individuare il giudice competente a decidere la lite, i criteri che regolano l'individuazione del giudice competente per le obbligazioni pecuniarie (compente a chiedere la condanna al pagamento).

In particolare l'art. 20 cpc stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi  l'obbligazione dedotta in giudizio, risulta immediatamente evidente che il giudice dove deve eseguirsi l'obbligazione potrebbe essere quello del 3 o 4 comma dell'art. 1182 cc.

L'art. 1182 comma 3 e 4 differenza tra obbligazioni pecuniarie esattamente quantificate e non quantificate

E' opportuno subito osservare che si tende ad applicare l'art. 1182 comma 3 cc solo alle obbligazioni esattamente determinate, mentre si tende ad applicare l'art. 1183 comma 4 cc alle obbligazioni non determinate esattamente.

L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento pecuniario non quantificata (ad esempio il pagamento  in favore di un avvocato del compenso professionale che non sia stata determinato all'atto del conferimento dell'incarico) va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, poiché il titolo non determina né il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali.

Di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al "forum destinatae solutionis", va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione.

Anche le sezioni unite hanno affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.

Cass., civ. sez. II, del 24 ottobre 2018, n. 26985

32 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views