L'individuazione del giudice competente è una questione sempre molto delicata nel processo civile, anche perché non sempre è chiaro come individuare i criteri o gli elementi per radicare la competenza. Basta pensare all'opposizione a decreto ingiuntivo (giudice che ha emesso il decreto) o all'opposizione al precetto (giudice dell'esecuzione), oppure si potrebbe pensare alle cause relative ai condomini che vedono competenze sempre il giudice del luogo dove si trova l'edificio anche quando si tratta di risarcimento del danno derivante da infiltrazioni.
Un ulteriore problema di competenza si pone per le cause ereditarie, infatti, l'art. 22 cpc dispone che "è competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause: 1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione; 2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione; 3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione; 4) contro l'esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente".
L'apertura della successione è regolata dall'art. 456 c.c. il quale dispone che "la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto".
Quindi, sostanzialmente, le cause ereditarie è competente il giudice del luogo di domicilio del de cuius al momento dell'apertura della successione. (E' opportuno precisare he il luogo dell'apertura della successione non rileva solo ai fini processuali, ma anche per la denuncia dell'eredità e per l'accettazione dell'eredità)
Esposta la normativa in questo modo potrebbe sembrare che non sussistono eccessivi problemi, poichè, di solito, residenza e domicilio coincidono, quindi, problemi di competenza non si dovrebbero porre. Del resto, l'art. 44 c.c. prevede che quando si trasferisce la residenza si trasferisce anche il domicilio e dove è collocata la residenza è anche collocato il domicilio se non risulta una formale ed espressa diversa disposizione del soggetto.
In realtà, il problema si pone perché la residenza e il domicilio potrebbero non coincidere, per una serie infinita di ragioni. In alcuni casi la residenza e il domicilio potrebbero non coincidere perché il de cuius ha espressamente e formalmente scisso e diviso la residenza dal domicilio come prevede l'art. 44 c.c., in altre ipotesi, la residenza non coinide con il domicilio semplciemente perché il soggetto conserva una residenza solo anagrafica, ma di fatto vive in un luogo diverso.
Risulta evidente che in questa situazioni (di residenza/domicilio effettivo diverso dalla residenza effettiva, ma meramente anagrafica) occorre valutare se è possibile (ai fini della competenza territoriale e per il combinato disposto dell'art. 22 cpc e 456 c.c.) provare che sussiste un domicilio e/o una residenza diversa da quella anagrafica e, ove si seguisse questa strada, occorre anche individuare quali sono gli elementi probatori necessari per poter supportare una tale decisione.
Sul primo aspetto si è stabilito che è ius receptum, quello secondo il quale la determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita (art. 22 cod. proc. civ.) con riferimento al luogo in cui il de cuius aveva al momento della morte l'ultimo domicilio ex art. 456 c.c., intendendosi con tale locuzione il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, concentra la generalità dei suoi interessi sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari.
Ai fini della competenza per territorio nelle cause ereditarie è pertanto necessario (possibile) accertare quale sia il domicilio del defunto al momento del decesso (se sussistono dubi che il domicilio anagrafico non coincide con il domicilio reale ed effettivo) dovendo intendersi il luogo dove la persona, (alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo), concentra la generalità dei suoi interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari.
Risulta evidente che se occorre fare riferimento alla volontà del soggetto al fine di accertare il luogo dove questo aveva stabilito il suo domicilio è possibile anche provare che il domicilio anagrafico non coincideva con il domicilio effettivo e reale. La prova di questo può essere raggiunta provando alcuni parametri: relazioni familiari (luogo dove vivono la moglie e figli); cure mediche (luogo dove si ricevono le cure mediche (servizio sanitario nazionale); relazioni culturali (luogo dove sono ubicate le relazioni culturali giornaliere o settimanali); rapporti economici continuativi (luogo dove si trova l'istituto bancario usto generalmente). Non è indicativo, invece, il luogo dive si trovano la maggioranza dei beni immobili (se contrastante con il resto dei dati sopra esposti).
Cass., civ. sez. VI, del 23 marzo 2015, n. 5811 in pdf