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Compenso dei professionisti e il luogo del pagamento ex art 1182 cc

Cassazione 19.3.2019 n 7674 Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 cpc, seconda ipotesi) va individuato ex art. 1182 uc c.c. nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.
A cura di Paolo Giuliano
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Il luogo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria

Il legislatore regola anche il luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione (1182 cc) e, in particolare, per l'obbligazione pecuniaria l'art. 1182 cc comma 3 stabilisce che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [1219 n. 3].

L'ultimo comma dell'art. 1182 cc stabilisce che negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Obbligazioni pecuniarie quantificate ab origine o quantificabili solo al termine della prestazione

Sembrerebbe che ogni obbligazione pecuniaria, quantificata in modo certo ab origine o da quantificare al termine dell'esecuzione della prestazione, deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l'obbligazione sia venuta in essere.

Ne deriva che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell'art. 1182, comma 3 0, c.c., al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre qualora tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell'ult. comma della norma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.

L'art. 1183 comma 3 cc si applica solo alle obbligazioni pecuniarie determinate nel loro ammontare

L'art. 1182 comma 3 c.c.  esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Ratio dell'esclusione dall'art. 1182 comma 3 cc delle obbligazioni pecuniarie non quantificate ab origine

Il fondamento della norma (art. 1182, comma 3  c.c.) che fissa al domicilio del creditore l'adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l'obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare; con la conseguenza che, negli altri casi, riprende la regola generale 1182 ultimo comma.

Onorario dei professionisti e l'art. 1182 comma 3 cc

L'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l'incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata.

Di conseguenza, il pagamento dell'onorario del professionista non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 1182, comma 3  c.c., e non dev'essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore ex art. 1182 cc ultimo comma.

In definitiva, "il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 c.c., u.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo"

Il compenso dell'avvocato non quantificato ab origine

L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico, va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182 comma 4 0, c.c., trattandosi di credito non liquido, poiché il titolo non determina né il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali, con la conseguenza, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in relazione al forum destinatae solutionis, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione.

Cass., civ. sez. II, del 19 marzo 2019, n. 7674

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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