La responsabilità da circolazione stradale: le differenze tra il 1 e il 2 comma dell'art. 2054 cc
Il risarcimento dei danni, oppure, meglio, l'attribuzione della responsabilità per i danni causati da veicoli circolanti è regolata dall'art. 2054 cc.
Il primo comma dell'art. 2054 cc regola i danni causati dalla circolazione di un veicolo, senza il coinvolgimento di altro veicolo e stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il legislatore (con il comma 1 dell'art. 2054 cc) addossa al conducente del veicolo (per l'uso, appunto, del veicolo) la responsabilità dei danni causati dall'uso dei veicolo stesso. In altri termini, rientrerebbe nel primo comma l'investimento di un pedone da parte di un automobilista.
Il secondo comma dell'art. 2054 cc regola i danni causati dallo scontro tra due veicoli e prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli.
Il legislatore con il comma 2 dell'art. 2054 cc addossa ad entrambi i conducenti (in caso di scontro tra veicoli) i danni derivanti dallo scontro tra veicoli in quanto entrambi sono responsabili per l'uso dei veicolo e per i danni derivanti dall'uso dello stesso.
Circolazione in area pubblica o in area privata
L'art. 2054 comma 1 cc è sicuramente applicabile quando la circolazione (e, quindi, il sinistro) avvenga su strada pubblica, resterebbe da valutare l'applicabilità dell'art. 2054 cc nelle ipotesi in cui il sinistro avviene su area privata (ad esempio su un vial di un condominio), in queste ipotesi, non è da escludere l'applicabilità, quanto meno, analogica della norma.
Assenza di altri veicoli
Come si è detto l'art. 2054 comma 1 cc presuppone un danno causato dalla circolazione di un veicolo, ma non regola l'ipotesi dei danni prodotti da uno scontro tra due veicoli regolata dall'art. 2054 comma 2 cc. Per rendere più chiara la casistica si potrebbe pensare al danno prodotto da un veicolo ad un pedone oppure al danno prodotto da un veicolo a un cancello durante la manovra di ingresso.
Per quanto la situazione può sembrare lineare occorre sempre comprendere cosa si intende per veicolo, infatti, il veicolo non è solo la classica automobile, ma, per il codice della strada sono veicoli anche le biciclette (e, per assurdo, si potrebbe anche valutare se l'uso di un triciclo – bicicletta a tre ruote – possa essere considerata un veicolo) per quanto queste precisazioni possono sembrare prive di rilievo pratico, in realtà si potrebbe pensare ad uno scontro tra un veicolo e un triciclo guidato da una bambina e chiedersi se tale evento rientra nell'ambito del primo o secondo comma dell'art. 2054 cc.
L'elemento positivo e negativo della presunzione posta dal comma 1 dell'art. 2054 cc
Come si è detto l'art. 2054 comma 1 cc pone una presunzione di colpa per il danno causato a carico del conducente / proprietario del veicolo.
La presunzione di responsabilità ex art. 2054 comma 1 cc (il conducente è¨ responsabile "se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno) presuppone due elementi:
- un elemento negativo, ovvero il non avere violato il conducente le specifiche regole normative e quelle della diligenza, prudenza e perizia,
- e un elemento positivo, ovvero l'essersi il conducente attivato per "fare il possibile", cioè anche manovre di emergenza, in rapporto alla concreta situazione.
Esclusione della responsabilità ex art. 2054 comma 1 cc
Nel caso in cui, manca l'elemento negativo (non risultano violate norme di comportamento previste dalla circolazione stradale) e manca l"elemento positivo, (il conducente dimostra l'assenza assoluta di una reale possibilità di evitare il sinistro), la presunzione viene superata.
E' necessaria l'assenza di entrambi gli elementi per escludere la responsabilità ex art. 2053 comma 1 cc.
Infatti, logicamente, la coesistenza, accanto all'elemento negativo in termini di violazioni di regole, di un obbligo positivo di porre in essere una condotta diretta a infrangere il nesso causale, deriva che, anche nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia condotto un comportamento colposo, quest'ultimo non è sufficiente ad espungere l'esclusiva responsabilità del conducente gravato dalla presunzione ex articolo 2054, primo comma, c.c., al quale rimane ancora l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele esigibili nella situazione concreta in cui veniva a trovarsi, e ciò pure in rapporto alla prevedibilità della condotta del soggetto danneggiato.
Sotto questo profilo è significativa che, in un caso di investimento di pedone, quanto all'onere della prova dell'adozione di tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, è stato negato il superamento della presunzione di responsabilità facendo riferimento solo alla bassa velocità mantenuta dal conducente del veicolo investitore, poiché per escludere la responsabilità è necessaria non solo la dimostrazione che la condotta del danneggiato non fosse ragionevolmente prevedibile, ma anche l'ulteriore prova che dette specifiche circostanze concrete non "imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi".
Prove concrete per valutare l'applicazione dell'art. 2054 comma 1 cc
Per applicare in modo corretto la regola dettata dall'articolo 2054, primo comma, c.c. occorre non solo ricostruire l'evento dal punto di vista dei soggetti coinvolti (ad esempio veicolo e pedone), ma occorre anche affrontare in modo specifico e determinato il profilo delle manovre di emergenza e comunque dell'adeguamento, da parte del conducente, della sua condotta così da porre in essere tutte le cautele esigibili nella situazione in cui era venuto a trovarsi. Solo affrontando, oltre all'elemento negativo, anche il componente positivo della condotta del conducente si può giungere al superamento della presunzione di responsabilità esclusiva del conducente.
Cass., civ. sez. III, del 19 dicembre 2017, n. 30388