La cessione dell'azienda e i debiti
L'art. 2560 cc regola la sorte dei debiti dell'azienda in caso di trasferimento (cessione e conferimento) dell'azienda medesima, stabilendo che l"alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Quindi, il venditore (o il proprietario originario dell'azienda) risponde sempre dei debiti – sorti prima del trasferimento – ache dopo il trasferimento tranne quando i creditori non lo liberano dal suo debito.
Continua l'art. 2560 cc che in caso di trasferimento dell'azienda commerciale risponde dei debiti dell'azienda (pregressi al trasferimento) anche l'acquirente dell'azienda, se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori [2214]. In altri termini, dei debiti dell'azienda pregressi al trasferimento dell'azienda sono in solido responsabili il venditore e l'acquirente se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori.
La cessione dell'azienda e i debiti tributari
L'art. 2650 cc si riferisce ai debiti sorti durante l'esercizio dell'impresa assunti dall'imprenditore. L'art. 2650 cc non si riferisce ai debiti tributari che sono regolati da una norma speciale.
L'art.14 del d.lgs.472 del 18 dicembre 1997 stabilisce che il cessionario d'azienda è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
L'ultimo comma dell'art.14, introdotto nel 2015, estende l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.
Le differenze tra l'art. 2560 cc e l'art. 14 del D.lsg del 15.12.1997 n. 472
L'art. 2650 cc e l'art. 14 del D.lgs 472/1997 creano una responsabilità solidale tra il venditore e l'acquirente dell'azienda, ma oltre questo elemento non hanno nulla in comune. Infatti, è diverso
- l'oggetto o il debito di riferimento il d.lsg 472/1997 si riferisce a debiti tributari (e non a debiti comuni)
- il quantum, il debito è quello che risulta agli enti impositori (non solo quello presente nei registri contabili obbligatori)
Il rapporto tra l'art. 2650 cc e l'art. 14 del D.Lgs del 18.12.1997 n. 472
In relazione alla cessione di azienda, l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, prevedendo la responsabilità del cessionario per le obbligazioni tributarie, introduce una disciplina speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, cod.civ., sulla quale prevale.
Ratio dell'art. 14 del d. Lgs del 18.12.1997 n. 472
Il d.lgs. n. 472 del 1997 con l'art. 14, ha introdotto misure antielusive a tutela dei crediti tributari, in quanto cerca di evitare, tramite la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico.
Questo spiega anche il motivo per il quale la responsabilità del cessionario è estesa anche alle imposte ed alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte ed alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell'Ufficio.
Introducendo la responsabilità del cessionario per i debiti tributari, la norma ceca di incentivare la spinge a premiare la diligenza del cessionario nell'assumere, prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sulla posizione debitoria del cedente.
Di conseguenza è anche previsto che gli uffici e gli enti sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
Cass., civ. sez. I, del 4 dicembre 2019, n. 31654