La casa familiare e la separazione dei coniugi
La casa familiare adibita ad abitazione del nucleo familiare (composto da coniugi e da figli) può essere di proprietà di uno o di entrambi i coniugi oppure può essere di proprietà di un terzo e usata dai coniugi e dalla loro famiglia a titolo di locazione o di comodato.
In presenza di figli, se i due coniugi si separano, la casa familiare resta assegnata al coniuge che ha la tutala dei figli onde evitare che i minori perdano i loro legami.
Se la casa familiare è in proprietà di un terzo, nel contratto (locazione o comodato) subentra il coniuge assegnatario, anche se il contratto è stipulato dall'altro coniuge.
In relazione al comodato, quando non è previsto un termine, il contratto si estingue nel momento in cui termina l'uso per il quale è stato concesso il bene in comodato, in altre parole il termine è indicato in modo indiretto in quanto il termine è equiparato all'uso del bene per un determinato scopo, "se" e "quando" verrà meno la destinazione del bene o "se" e "quando" verrà meno l'uso specifico del bene si estinguerà anche il comodato.
La separazione di fatto e la casa familiare
L'attribuzione della casa familiare presuppone una separazione ufficiale dei coniugi, ma non è regolata l'ipotesi nella quale la famiglia si separa solo di fatto.
Si potrebbe sostenere che non deve essere esteso (trasferito) il rapporto di comodato ai familiari conviventi con il comodatario nell'ipotesi di separazione di fatto, nel caso in cui il diretto comodatario cessi, per qualsiasi ragione, di detenere materialmente l'immobile e si trasferisca altrove, lasciando nella detenzione i figli ed il coniuge.
In realtà, tale interpretazione darebbe vita ad una serie di incongruenze: infatti, ci sarebbe una disparità di trattamento tra il coniuge non separato legalmente dall'originario comodatario che risieda altrove per una separazione di fatto e il coniuge separato legalmente, con disparità di trattamento anche nei confronti dei figli costretti a rilasciare la casa familiare dove sono nati e cresciuti solo perché i genitori sono separati in via di fatto e non anche legalmente, rispetto ai figli di una coppia legalmente separata cui il giudice abbia statuito l'assegnazione della casa coniugale.
Casa familiare in comodato anche nella separazione di fatto
I motivi che spingono ad ammettere la successione nel comodato anche in caso di separazione di fatto dei coniugi sono numerosi:
- La crisi familiare non incide sul termine di durata del comodato, infatti, il comodato senza determinazione di durata deve considerarsi sorto per un uso determinato e dunque per un tempo determinabile per relationem, da individuarsi in considerazione della destinazione a casa familiare, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale.
- al fine di conservare la casa familiare nell'interesse della prole, all'immobile si imprime un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari non soltanto a titolo personale del comodatario, ma dell'intera famiglia.
- l'art. 6 della L. 392/1978 in ordine al diritto di successione nel contratto di locazione del coniuge separato, estende il diritto anche al comodato ricorrendo la medesima ratio dell'interesse della prole a non essere costretta ad abbandonare la casa familiare.
- il diritto all'abitazione, quale diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost., non può che condurre al riconoscimento della pari dignità sociale dei figli di genitori separati e di quelli coniugati.
Cass., civ. sez. III, del 15 novembre 2017, n. 26954