Titolarità passiva del rapporto e legittimazione processuale passiva
Di solito in un procedimento giudiziario il convenuto (debitore) è la parte processuale passiva ed è il titolare passivo del rapporto obbligatorio
Questo, però, non esclude che legittimazione passiva e titolarità passiva del rapporto in un processo non coicidono, di conseguenza, sono anche diversi anche i criteri per rilevare i due elementi: la legittimazione passiva va sempre valutata alla stregua della prospettazione che se ne faccia nella domanda, dovendo escluderne la ricorrenza quando dalla domanda stessa emerga il suo difetto, mentre la titolarità passiva del rapporto deve essere valutata in base al titolo (contrattuale o da atto illecito) dedotto nel processo.
Cessione del credito e la legittimazione e la titolarità
La differenza (o la non perfetta coincidenza) tra legittimazione e titolarità si nota nella cessione del credito, infatti, con la cessione del credito (a cui è estraneo il debitore) la legittimazione e la titolarità sono imputate a più persone tra loro diverse (cedente e cessionario), in quanto non c'è trasferimento del rapporto, ma solo trasferimento del credito.
L'importanza si nota nel regime delle eccezioni: infatti, il codice civile – diversamente da quanto è stabilito in caso di modificazioni dal lato passivo del rapporto obbligatorio (artt. 1271 e 1272) – non detta, per la cessione del credito, una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, per questo si ritiene che il debitore ceduto (estraneo alla cessione) non può subire una modifica peggiorativa della sua posizione originaria.
Per evitare che la cessione possa danneggiare il debitore ceduto si ritiene che il debitore ceduto possa "opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto"
Cessione dei crediti in blocco o cartolarizzazione ex Legge 30.4.1999 n. 130
Occorre valutare se questa ricostruzione è applicabile anche alla cessione in blocco, infatti, in presenza di cessione "in blocco" dei crediti (effettuata ai sensi degli artt. da 1 a 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130) – sarebbe ravvisabile una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente, donde la possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante.
Cartolarizzazione ex Legge 30.4.1999 n. 130
La legge n. 130 del 1999 ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o "special pourpose vehicle").
Le società veicolo provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (cd. "originator") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi.
Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione.
Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione.
In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione.
Cartolarizzazione ex Legge 30.4.1999 n. 130 ed eccezioni opponibili
Per mettere al debitore di eccepire ogni tipo di eccezione siginifica annullare la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto.
Consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo.
I possessori dei titoli emessi dallo "special pourpose vehicle" possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati – perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione – ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dall'art. 1, comma 1, lett. b, della legge n. 130 del 1999) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori.
Tale conclusione, del resto, trova un indiretto conforto nel dettato normativo, ed esattamente nell'art. 4, comma 2, della legge n. 130 del 1999.
Esso, infatti, per un verso, stabilisce che dalla "data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)", nonché, per altro verso, che "in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e í crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data".
Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti "sorti posteriormènte" alla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del "patrimonio separato a destinazione vincolata" cui dà vita l'operazione cartolarizzazione.
Cass., civ. sez. III, del 30 agosto 2019, n. 21843