La partecipazione in una società di capitali
La qualità di socio (con annessi diritti amministrativi e diritti patrimoniali) si acquista 1) entrando nella società effettuando un conferimento, cioè versando alla società una somma di denaro o trasferendo un bene; b) oppure acquistando da un altro socio tutte (o alcune) delle quote o azioni da questo detenute.
Il conferimento in una società di capitali
In termini molto semplificati il conferimento è l'atto (il contratto) con il quale, a fronte del trasferimento di denaro o beni, un soggetto (concorre a formare il capitale di una società) e riceve dalla società delle azioni o quote (che rappresentano la parte di capitale sociale da lui sottoscritta) acquisendo, così la qualità di socio (con conseguenti diritti amministrativi e patrimoniali).
Il conferimento di un bene in comproprietà
Il conferimento può riguardare un bene in proprietà esclusiva o un bene in comproprietà, in caso di conferimento di bene in comproprietà le azoni o le quote saranno attribuite ai diversi comproprietari in proporzione alle quote di comproprietà del bene di ogni contitolare.
Il conferimento, quando ha ad oggetto beni in natura, si attua attraverso il trasferimento della proprietà (artt. 2254, comma 1 e 2342, comma 3, c.c.) esclusiva o di una quota di un bene in comproprietà o dell'intero bene in comproprietà e vede, in quest'ultimo caso, i comproprietari quali parti alienanti, della proprietà indivisa, ciascuno per la rispettiva quota ed entrambi per l'intero.
Ciascuna parte alienante riceverà in cambio un numero di azioni rappresentative di una frazione di partecipazione al capitale sociale corrispondente al valore del bene conferito: le azioni che spettano, quindi, a ciascun singolo conferente corrispondono alla rispettiva quota di proprietà trasferita alla società.
Anche in queste ipotesi sorge il problema di comprendere se si è in presenza di un conferimento (trasferimento) di un bene considerato inscindibile e scindibile e, soprattutto, occorre affrontare il questione dell'applicabilità al conferimento dell'azione revocatoria (e quali possono essere gli effetti dell'azione revocatoria sul capitale sociale e sulla società).
Ammissibilità dell'azione revocatoria avente ad oggetto un conferimento in una società
L'azione revocatoria è un istituto di carattere generale diretto ad evitare che i beni che compongono il patrimonio del debitore siano sottratti alla garanzia dei creditori.
In quanto azione di carattere generale, l'azione revocatoria è applicabile ad ogni atto che persegue tale fine, indipendentemente dal tipo di contratto posto in essere, ovviamente nei limiti previsti dal legislatore, quindi, può applicarsi anche al conferimento di un bene in una società se ne sussistono i presupposti.
La legittimazione passiva dell'azione revocatoria avente ad oggetto un conferimento in una società
I conferintenti di beni in natura dei soci integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali, la quale nella veste di parte acquirente, è l'unico necessario e legittimo contraddittore della domanda avente ad oggetto l'azione revocatoria e volta a renderli inopponibili, salvo l'interesse dei primi (venditori) all'intervento adesivo in ragione dell'affidamento riposto nel conferintento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all'attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell'azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società.
L'effetto dell'azione revocatoria sul conferimento di un bene in società
La dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. (pro quota) della cessione di un bene immobile in comproprietà indivisa (comunione ordinaria) conferito nel capitale sociale, non determina alcuna incidenza sul controvalore di tutte le nuove azioni emesse dalla società in seguito all'aumento di capitale sociale.
Il vittorioso esperimento di un‘azione revocatoria ordinaria non è idoneo a determinare alcun effetto restitutorio nel patrimonio del disponente (contitolari del bene), ne', tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in favore del creditore, comportando soltanto la declaratoria di inefficacia (relativa) dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, e rendendo, conseguentemente, il bene trasferito al terzo (società) assoggettabile ad azioni esecutive, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta alienazione in capo all'acquirente (società).
Quindi l'esito vittorioso dell'azione revocatoria non incide sul conferimento o sul capitale della società.
La revocatoria avrà effetto sulla società solo se e quando il bene conferito sarà oggetto di esecuzione forzata a favore del creditore che ha esperito vittoriosamente l'azione revocatoria.
Infatti, eventuali operazioni societarie che si dovessero rendere opportune o necessarie successivamente alla espropriazione forzata del bene (modifiche inerenti al capitale sociale), afferiscono a scelte di natura economica ed imprenditoriale della società, indirettamente incidenti sul patrimonio dei singoli soci che, pertanto, in quanto tali, non costituiscono parti necessarie del giudizio concernente il distinto ed autonomo rapporto obbligatorio tra uno dei soci ed il suo creditore in funzione del ripristino della garanzia patrimoniale generica dovuta dal primo per assicurare la soddisfazione del credito.
Infatti i conferintenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali, la quale, pertanto, nella veste di parte acquirente, è l'unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, salvo l'interesse dei primi all'intervento adesivo in ragione dell'affidamento riposto nel conferintento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all'attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell'azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società.
Cass., civ. sez. III, del 15 novembre 2019, n. 29716