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Azione revocatoria del fondo patrimoniale e litisconsorzio necessario dei coniugi

Cassazione 9.4.2019 n 9798 La costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Nel giudizio promosso dal creditore di uno dei coniugi per l’inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario con il coniuge non debitore.
A cura di Paolo Giuliano
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Il fondo patrimoniale

L'art. 167 cc regola il fondo patrimoniale stabilendo che Ciascuno o ambedue i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

Fondo patrimoniale e soddisfacimento dei debiti

La caratteristica peculiare del fondo patrimoniale è quella di destinare determinati beni al soddisfacimento solo di alcuni debiti (in particolare i debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia) e, di conseguenza, i beni conferiti nel fondo patrimoniale non possono essere destinati al pagamento di debiti diversi (in particolare i debiti  non diretti a soddisfare i bisogni della famiglia).

Infatti, l'art. 170 cc prevede espressamente che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Risulta evidente che i creditori vedono con sfavore la creazione di un fondo patrimoniale, in quanto potrebbe essere un mezzo per impedire ai creditori di soddisfare i propri crediti

Individuazione della natura giuridica dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale

Occorre accertare l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è un atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, in quanto solo se l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è a titolo oneroso non potrà essere oggetto di revocatoria e, di conseguenza, i beni oggetto del fondo patrimoniale non potranno essere aggrediti per soddisfare i crediti non diretti a soddisfare i bisogni della famiglia.

L'atto costitutivo del fondo patrimoniale è a tiolo gratuito

E' un atto dispositivo a titolo gratuito la costituzione di fondo patrimoniale – stante l'assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei disponenti –  anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi.

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponesti.

Applicabilità della revocatoria ordinaria e fallimentare all'atto costitutivo del fondo patrimoniale

Ai fini dell'esperimento della revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui all'art. 2901 c.c.

L'azione revocatoria non persegue difatti scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori del disponente , inclusi quelli meramente eventuali.

La nozione lata di "credito" accolta nell'art. 2901 cc non è  limitata, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, bensì si estende fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione posta a generale tutela del credito.

Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore  a far dichiarare inefficace ogni atto dispositivo che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell' incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.

Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore  e pertanto anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.

Sicché il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone una valutazione sul pregiudizio effettivo arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.

Non essendo quindi richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, secondo i principi generali, incombe sul convenuto che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni "

Inoltre, la costituzione del fondo patrimoniale è anche è suscettibile di revocatoria fallimentare ex art. 64 L.fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto.

Litisconsorzio necessario tra i coniugi

Nel giudizio promosso dal creditore di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario con il coniuge non debitore, ancorché non risulti proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria.

Cass., civ. sez. III, del 9 aprile 2019, n. 9798

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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