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Azione negatoria e onere probatorio

Cassazione 28.3.2019 n 8694 Se l’attore, sostenendo di essere proprietario di un’immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto sul medesimo, e quest’ultimo, a sua volta, pur riconoscendo il titolo di proprietà dell’attore, opponga di essere comproprietario del bene stesso, l’azione va qualificata negatoria servitutis, in quanto la proprietà dell’attore non è oggetto di controversia.
A cura di Paolo Giuliano
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Cortile d'Onore, Università Statale di Milano
Cortile d'Onore, Università Statale di Milano

L'azione negatoria ex art. 949 cc

L'art. 949 cc stabilisce che il proprietario ha il diritto di richiedere al giudice di accertare che non esistono diritti affermati da altri sulla cosa (ad esempio si potrebbe chiedere di accertare l'inesistenza del diritto di installare un'antenna sul lastrico solare). Dal tenore dell'art. 949 cc si evince che l'azione negatoria ha una portata generale ed amplia ed è diretta ad affermare inesistenza di qualsiasi diritto vantato da terzi sul bene.

Per razionalizzare il sistema (cd economia processuale)  il legislatore permette al soggetto che intende accertare l'inesistenza di ogni diritto sul proprio bene di presentare, contemporaneamente, un'ulteriore domanda diretta a far cessare il comportamento che turba il proprio diritto sul bene.

La configurazione dell'azione negatoria

Come si è detto l'azione negatoria ha una porta amplia tale da comprendere ogni contestazione che comporta una limitazione del diritto esercitato sul bene.

Per comprendere meglio la portata dell'art. 949 cc si può osservare che la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che ove l'attore, sostenendo di essere proprietario di un'immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto sul medesimo, e quest'ultimo, a sua volta, pur riconoscendo il titolo di proprietà dell'attore, opponga di essere comproprietario del bene stesso, l'azione va qualificata "negatoria servitutis", in quanto la proprietà dell'attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto.

La configurazione tipica o usuale dell'azione negatoria riguarda l'inesistenza di una servitù (di solito di passaggio) su un bene.

Onere probatorio dell'attore e del convenuto nell'azione negatoria

Nell'azione negatoria  mentre l'attore adempie al suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto, incombe sul convenuto dimostrare i fatti (usucapione) o i titoli (contratto) costitutivi del suo preteso diritto sul bene.

Sul punto è opportuno precisare che, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà – neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte – essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività.

In questo modo si distingue l'azione negatoria dall'azione di rivendica.

Infatti, il diverso rigore probatorio tra azione di rivendica e azione negatoria può essere anche spiegato osservando che l'azione di rivendica mira ad ottenere il riconoscimento del diritto sul bene di cui è titolare colui che esercita l'azione di rivendica (di solito l'attore del procedimento giudiziario). L'azione negatoria  è volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da terzi sulla cosa.

Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. n. 24028/2004 e, da ultimo, Cass. n. 472/2017) ha inteso anche puntualizzare che l'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo.

Cass., civ. sez. II, del 28 marzo 2019, n. 8694       

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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