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Azione generale di risarcimento del danno per lite temeraria svincolata dal processo

Cassazione 19.7.2018 n. 19179 L’azione di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 commi 1 e 2 cpc è proponibile in un giudizio separato ed autonomo, rispetto a quello in cui si è verificato l’abuso, ove il danneggiato alleghi e provi che tale scelta sia dipesa, non già da una sua mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all’altrui responsabilità aggravata.
A cura di Paolo Giuliano
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I rimedi del legislatore per ridurre i tempi del processo

Per ridurre i tempi dei processi il legislatore ha agito su tre strade diverse: a) modifiche del codice di procedura civile (dal 1990 ad oggi ci sono state una serie infinita di riforme); b) predisposizione di riti conciliativi (mediazione e negoziazione), che hanno portato a scarsi risultati; c) l'aumento dei costi del processo in generale; d) l'inasprimento delle sanzioni per i procedimenti giudiziari intrapresi sapendo della infondatezza delle proprie ragioni.

Lite temeraria ex art. 96 cpc

Per eliminare processi palesemente infondati il legislatore ha inasprito (ampliando) i casi nei quali è possibile chiedere il risarcimento del danno per una lite temeraria.

Infatti, all'art. 96 cpc è stato aggiunto il 3 comma, nel quale è prevista la sanzione per la lite temeraria (diversa da quella prevista dal I e II comma) svincolata dall'elemento soggettivo (dolo o colpa) e che colpisce l'abuso dello strumento.

Di solito si ritiene che l'istanza di lite temeraria può essere presentata entro (e non oltre) i termine del 183 cpc all'interno del procedimento nel quale si è verificato l'abuso

Ratio della norma che vincola l'azione di risarcimento del danno per lite temeraria all'interno del procedimento che ha causato l'abuso

Nella più recente ricostruzione, il fondamento della previsione normativa di cui agli artt. 96, primo e secondo comma, che impongono la proposizione dell'azione per responsabilità processuale all'interno dello stesso processo in cui si è prodotto il comportamento scorretto è individuato, più che nella competenza funzionale del giudice adito, in ragioni di economia processuale, peraltro dotate di un preciso fondamento costituzionale nel principio del giusto processo..

Azione (speciale) per lite temeraria all'interno del procedimento, azione (generale) per lite temeraria all'esterno del procedimento (o svincolata dal singolo procedimento)

Risulta evidente che l'art. 96 cpc è stato concepito per essere applicato al singolo procedimento, ma il legislatore non si pone il problema se è possibile o ammissibile un'unica azione generale di risarcimento danni da plurime liti temerarie, svincolata dal procedimento.

In altri termini, ad esempio, occorre valutare se in presenza di plurime condotte che si traducano nell'agire o resistere in più di un giudizio nei confronti di una medesima persona, assumendo linee difensive inutilmente defatigatorie è possibile, ed entro in quali limiti, la proposizione di un'(unica) azione generale di responsabilità civile per lite temeraria  nei confronti del danneggiante, ovvero se la condotta processuale scorretta del danneggiante possa esser fatta valere solo all'interno dei singoli giudizi, proponendo la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

Presupposti per l'ammissibilità dell'azione generale di risarcimento del danno da lite temeraria svincolata dal singolo procedimento

La stessa domanda può essere posta se è possibile ipotizzare un'azione generale di risarcimento del danno (svincolata) dal singolo procedimento giudiziario.

In teoria se il legislatore ammette una singola (e specifica) azione per il risarcimento del danno da lite temeraria, in concreto dovrebbe essere ammissibile un'azione generale (e comulativa)  per più procedimenti) di risarcimento del danno per lite temeraria trattandosi di un rapporto tra azione speciale (la singola all'interno del procedimento) con il genus più ampio ()d azione generale svincolato dal singolo procedimento).

Per logica, quindi, sussiste uno spazio autonomo per l'utilizzabilità dell'azione generale di responsabilità civile anche la lite temeraria (a fronte di comportamenti caratterizzati dall'aver avventatamente agito o dall'aver ingiustificatamente e pervicacemente resistito in giudizio) scisso dalla proposizione dell'azione processuale di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 1 c.p.c., ma  il limite che  legittima la  proponibilità della domanda risarcitoria in via autonoma è circoscritto alle situazioni in cui esista un apprezzabile interesse alla proposizione autonoma dell'azione.

L'azione di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. è proponibile in un giudizio separato ed autonomo, rispetto a quello in cui si è verificato l'abuso, ove il danneggiato alleghi e provi che tale scelta sia dipesa, non già da una sua mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l'effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante".

Prova dell'interesse specifico alla proposizione di un'azione generale di risarcimento del danno svincolata dal singolo procedimento

La proposizione di una autonoma azione risarcitoria, volta a sanzionare il comportamento processuale scorretto di una delle parti, e la conseguente deviazione dal principio dell'economia processuale, può giustificarsi, con accertamento riservato al giudice del caso concreto, qualora si alleghi l'esistenza di un interesse specifico a ciò, che può consistere anche nell'indicare l'esistenza di una strategia emulativa complessiva, che leghi l'una causa all'altra consentendone una lettura coordinata in termini di abuso del processo e che valorizzi il complessivo comportamento processuale ostativo come causa di un danno.

In altri termini, la proposizione di più azioni per uno stesso fatto, o di più azioni nei confronti di una medesima persona, o anche la pervicace resistenza in giudizio a fronte di più azioni proposte da una medesima persona, potrebbe giustificare la proposizione di un'azione risarcitoria scissa dai singoli giudizi e che ad essi faccia riferimento come elementi della fattispecie, qualora si assuma l'esistenza di un vero e proprio abuso del processo. In questo caso, comportamenti processuali (non giustificati che dalla volontà di ostacolare il conseguimento di una posizione giuridica più favorevole, o l'indisturbato godimento di un diritto) che, ove autonomamente considerati potrebbero non superare la soglia del legittimo esercizio del diritto di difesa, ove letti congiuntamente come componenti di un unico disegno emulativo, consentirebbero di far emergere una autonoma ed unitaria fattispecie di danno.

Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19179

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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