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Azione di rivendica, negatoria servitutis e usufrutto, diritto d’uso

La Cassazione del 31.3.2016 n. 6293 ha stabilito che all’usufruttuario (e all’usuario), va riconosciuto il potere di esercitare da solo l’azione di rivendica nei confronti di chiunque possieda la cosa. La necessità del litisconsorzio tra usufruttuario, usuario e proprietario ricorre ex art. 1012 comma 2 cc solo per le liti in materia di servitù attive e passive promosse dall’usufruttuario o usuario nei confronti di terzi.
A cura di Paolo Giuliano
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I diritti reali limitati di godimento

Oltre al diritto di proprietà, il legislatore regola anche alcuni diritti reali minori, come l'usufrutto, l'uso, l'abitazione tralasciando il rapporto tra diritto di proprietà e tutti questi (ulteriori) diritti reali, (che può essere descritto, in modo molto semplificato, come l'attribuzione ad un altro soggetto di alcune facoltà insiste nel diritto di proprietà), se, da un lato, il titolare del diritto reale di godimento esercita alcune facoltà comprese nel diritto di proprietà. dall'altro, non sempre viene evidenziato che il titolare del diritto d'usufrutto o di uso o di abitazione ha le identiche esigenze di tutala verso i terzi che può avere il proprietario e può subire le identiche molestie al suo diritto che può ricevere il proprietario.

Le azioni giudiziarie intraprese dal titolare del diritto reale limitato di godimento

Con una piccola differenza il legislatore non si preoccupa di identificare quali possono essere le azioni che può esercitare il titolare del diritto reale di godimento e non si preoccupa di stabilire se le azioni giudiziarie intraprese dall'usufruttuario, dal titolare del diritto d'uso o dal titolare del diritto di abitazione richiedono (o meno) la presenza del nudo proprietario come litis consorte necessario.

Le fonti normative 1012 cc e 1026 cc

Prima di trovare una soluzione al problema è opportuno ricordare che il legislatore con l'art. 1026 cc stabilisce che al diritto d'uso e al diritto di abitare si applicano le stesse norme applicabili all'usufrutto, quindi, non occorre avere norme specifiche per ogni diritto reale, ma basta trovare la norma o il principio applicabile all'usufrutto che può essere steso all'uso o all'abitazione in base al disposto dell'art. 1026 cc.

In questo ambito è opportuno ricordare che l'art. 1012 cc (in materia di usufrutto) stabilisce che "l'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo, ma in questi casi chiamare in giudizio il proprietario". Ecco, quindi, che oltre ad identificare le azioni che può intraprendere il titolare del diritto reale di godimento a tutale del suo diritto occorre anche comprendere se l'art. 1012 cc (che impone la presenza del nudo proprietario per l'azioni riguardanti la servitù) è una norma di carattere generale oppure è una norma che riguarda solo le azioni aventi ad oggetto le servitù.

Differenza tra azione di rivendica e azione negatoria servitutis

L'azione di rivendica (è applicabile anche ai diritti reali di godimento come l'usufrutto, l'uso e l'abitazione) e mira  ad ottenere il riconoscimento del diritto di usufrutto, uso o abitazione di cui è titolare colui che esercita l'azione di rivendica (di solito l'attore del procedimento giudiziario), al fine di conseguire la restituzione della res illegittimamente posseduta o detenuta da terzi.

L'azione negatoria servitutis  è volta a far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da terzi sulla cosa e a far cessare le eventuali molestie o turbative che si accompagnino alla pretesa di tali diritti, e non ha, invece, per oggetto la restituzione della cosa.

Ora, è evidente che se si riconosce all'art. 1012 cc una portata generale il titolare del diritto di usufrutto o di uso per esercitare l'azione di rivendica del loro diritto o l'azione negatoria servitutis dovrebbero sempre citare anche il nudo proprietario. Al contrario, se l'art. 1012 cc non ha portata generale solo in materia di negatoria servitutis sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del nudo proprietario.

L'azione di rivendica esercitata dall'usufrutto o dal titolare del diritto d'uso non richiede il litisconsorzio con il nudo proprietario

In generale può dirsi che relativamente alle ingerenze di terzi che ledono le ragioni sia dell'usufruttuario sia nel nudo proprietario, l'usufruttuario, se, da un lato, è tenuto a farne denuncia al nudo proprietario, dall'altro, è legittimato ad agire da solo per la tutela del suo diritto, ma soltanto in nome proprio e non anche nell'interesse del nudo proprietario.

Quindi, deve riconoscersi all'usufruttuario il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto dell'usufrutto e, quindi, la legittimazione ad agire non solo nella vindicatio usufructus, ma in tutte le azioni, possessorie e petitorie, dirette a conservare il possesso nella sua sfera originaria e a recuperarlo, se perduto in tutto o in parte, e, comunque, dirette a difendere e a realizzare l'uso e il godimento della cosa.

In altre parole, l'usufruttuario, come il titolare del diritto d'uso,  ha il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto del suo diritto, e quindi egli è legittimato alle azioni possessorie ed a quelle petitorie dirette a tutelare l'uso ed il godimento della cosa .

La necessità del litisconsorzio tra usufruttuario e nudo proprietario è prevista solo  riguardo alle liti in materia di servitù attive e passive promosse dall'usufruttuario, al fine di evitare la formazione di giudicati aventi efficacia solo temporanea.

Analoghi principi vanno affermati anche in materia di diritto di uso, in relazione al quale, in forza del rinvio disposto dall'art. 1026 c.c., trova applicazione la disciplina dettata in materia di difesa dell'usufrutto.

All'usuario, quale titolare del diritto di godimento sul bene, pertanto, va riconosciuto il potere di agire giudizialmente da solo a tutela del suo diritto, mediante proposizione di azione di rivendicazione nei confronti di chiunque possieda la cosa. La necessità del litisconsorzio tra usuario e proprietario della cosa ricorre, al contrario, ai sensi dell'art. 1012 secondo comma c.c., applicabile anche al diritto di uso in forza del rinvio disposto dall'art. 1026 c.c., solo in relazione alle liti in materia di servitù attive e passive promosse dall'usuario nei confronti di terzi.

Cass., civ. sez. II, del 31 marzo 2016, n. 6293

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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