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Opinioni

Azione di reintegra della quota di legittima, di riduzione e divisione dell’eredità

La Cassazione del 10.4.2017 n. 9192 ha stabilito che per ragioni di economia processuale, viene consentito che le azioni di reintegra della quota di legittima, di riduzione e l’azione di divisione siano proposte cumulativamente nello stesso processo, la seconda (divisione) in subordine all’accoglimento della prima (reintegra e riduzione), la quale ha carattere pregiudiziale.
A cura di Paolo Giuliano
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Legittimari

Il legislatore individua alcuni eredi i quali hanno diritto ad avere una parte dell'eredità. Si tratta,  sostanzialmente, del coniuge, dei figli del defunto (ed in alcune ipotesi dei genitori del defunto se non ci sono figli).

Occorre precisare che anche se si tratta di un diritto riconosciuto per legge, la scelta relativa all'esercizio del diritto è sempre demandata al legittimario che non ha avuto nulla oppure che ritiene di avere avuto meno di quanto previsto ex lege.

In altri termini, un testamento che esclude completamente un legittimario dalla successione o che lascia al legittimario una quota minore rispetto quella dovuta è valido e spetterà decidere al legittimario se agire per conseguire quanto previsto dalla legge o restare inerte e accettare le disposizioni del testatore (anche se lesive della quota prevista per legge dal legittimario).

Discrezionalità dell'azione diretta a reintegrare la quota dei legittimari e rapporti con la comunione ereditaria

Da quanto detto discendono una serie di corollari molto importanti:

a) se un legittimario non riceve nulla dell'eredità, le disposizioni testamentarie lesive restano valide fino all'accoglimento dell'azione di reintegra del legittimario (se il legittimario decide di esercitare l'azione di reintegra potendo fare acquiescenza al testamento lesivo);

b) il legittimario totalmente leso non partecipa alla comunione ereditaria che si instaura tra gli eredi al momento della morte del de cuius, ma per poter far parte della comunione ereditaria (e avere il diritto di chiedere la divisione dell'eredità) deve attendere che l'azione di reintegra sia accolta. Quindi, se de cuius attribuisce con testamento tutto il suo patrimonio, pretermettendo alcuni legittimari, questi non partecipano, de jure, alla comunione per il semplice fatto che si sia aperta la successione, giacché il loro diritto sui beni ereditari può realizzarsi soltanto mediante l'esperimento dell'azione di riduzione.

Quantificazione della quota spettante ai legittimari

Se il legittimario decide di attivarsi per conseguire quanto previsto dalla legge, occorre valutare se il legittimario ha effettivamente avuto meno di quanto previsto. Per eseguire un tale calcolo occorre, prima di tutti valutare il c.d. relictum, cioè il patrimonio lasciato dal de cuius al momento della morte, sottrarre i debiti del defunto  e, poi, procedere alla riunione delle donazioni che il defunto ha effettuato durante la propria vita.  Sul valore così ottenuto si dovrà valutare quale sarebbe stata la quota spettante al legittimario.

Le strade per tutelare i legittimari

Nel momento in cui il legittimario (totalmente escluso dall'eredità o parzialmente escluso dall'eredità) decide di avere quanto previsto dalla legge, può ottenere la reintegrazione della quota di legittimario in sede stragiudiziale mediante degli accordi (contratto) con gli altri eredi (diretti a reintegrare la quota) oppure mediante l'esercizio dell'azione giudiziaria.

Le azioni a tutela dei legittimari e la divisione ereditaria

Se la partecipazione alla comunione ereditaria del legittimario leso è subordinata all'accoglimento dell'azione di reintegra della legittima, risulta evidente che la tale ultima azione è prioritaria rispetto l'eventuale domanda di divisione ereditaria.

Questa affermazione logica nell'ara del diritto sostanziale, deve essere valutata anche nel contesto del diritto processuale.

Quindi, da un lato, ci si chiede se è possibile esercitare l'azione di reintegra e contemporaneamente chiedere la divisione dei beni ereditari (oppure occorre procedere con due giudizi separati e successivi), dall'altro, ci si chiede se intrapreso un giudizio di divisione sul presupposto di far parte della comunione ereditaria (in quanto la successione è ab intestato), è possibile esercitare l'azione di reintegra nel medesimo procedimento divisionale se gli altri eredi eccepiscono l'esistenza di un testamento che esclude il legittimario dall'eredità.

Ammissibilità di una domanda di divisione subordinata all'accoglimento dell'azione di reintegra della legittima

L'azione di divisione e l'azione di reintegrazione di quota legittima o di riduzione presentano una netta differenza sostanziale, perchè l'esercizio della prima ha come condizione imprescindibile l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredità, comunione che non sussiste, invece, quando il de cuius abbia esaurito il suo patrimonio a favore di alcuni di costoro con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o con disposizioni testamentarie.

Perciò, il legittimario, che sostenga di essere stato leso nei suoi diritti, deve, in tal caso, domandare anzitutto la riduzione del testamento o delle donazioni, mentre, nell'eventualità che l'istanza sia accolta, può poi essere presa in esame la domanda di divisione, che egli abbia anche proposto; domanda che, pur non essendo incompatibile con la prima, costituisce, tuttavia, un posterius rispetto a questa, dato che, soltanto nella menzionata eventualità, viene a stabilirsi una comunione tra il legittimario ed i beneficiari delle predette attribuzioni patrimoniali relativamente a quei beni che, oggetto di tali attribuzioni, sono in tal modo ricondotti nel patrimonio ereditario.

Per ragioni di economia processuale, viene tuttavia consentito che le azioni di riduzione e di divisione siano proposte cumulativamente nello stesso processo, la seconda in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha di certo carattere pregiudiziale.

Da tali premesse di carattere sostanziale inevitabilmente discende, sotto il versante processuale, che la domanda di reintegrazione della quota di riserva non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di divisione e, se proposta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, essa va considerata come domanda nuova, per diversità di causa petendi e di petitum rispetto a quella di divisione che sia stata inizialmente sperimentata.

Cass. civ. sez. II del 10 aprile 2017 n 9192

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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