La legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013 n. 147 art. 606 e 607), aumenta ad euro 27 il versamento "forfettario" (la marca da bollo di € 8, per capirci, passa ad € 27 ) per chi iscrive l'atto di citazione a ruolo o deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita di beni pignorati.
L'aumento sarà dovuto per le cause iscritte a ruolo successivamente all'entrata in vigore della legge (quindi, l'aumento sarà operativo dal 01 gennaio 2014).
La medesima legge riduce gli onorari di alcuni professioni in presenza di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.
La riduzione sarà effettuata sugli onorari liquidati dopo l'entrata in vigore della legge (quindi, la riduzione colpirà le liquidazioni effettuate dopo il 01 gennaio 2014). anche se il procedimento pendeva prima del 01 gennaio 2014.
Risulta evidente che saranno scoraggiate le cause di basso valore, (qualcuno potrebbe parlare di negata giustizia), infatti, per comprendere la situazione basta fare un esempio banale pensando ad un ricorso contro una multa per divieto di sosta (importo sanzione euro 49.50) se per poter presentare il ricorso si deve pagare il contributo unificato euro 37.00 e il bollo da 27 euro risulta evidente che è economicamente opportuno non contestare la sanzione in sede giudiziaria (tralasciare, quindi, la parte giuridica) e tenersi solo il danno (economicamente) minore, pagando la multa eventualmente illegittima.
LEGGE 27 dicembre 2013 n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
in G.U. Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014
606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;
b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 e' aggiunto il seguente:
«Art. 106-bis. (L) — (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). — 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».
607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.