Funzione della divisione
La divisione pone fine alla comunione, di conseguenza è evidente che con la divisione i beni compresi nella comunione devono essere attribuiti ad un soggetto specifico rispetto lo stato di partecipazione pro quota vigente nella comunione.
Beni indivisibili al momento della divisione
Durante la divisione possono sorgere molte complicazioni o difficoltà. Infatti, è possibile che nella comunione siano presenti beni indivisibili (oggettivamente in quanto non possono essere materialmente oggetto di divisione) oppure soggettivamente indivisibili (in quanto una loro divisione materiale determinerebbe una riduzione del valore del bene oppure sarebbe troppo costosa).
Il legislatore predispone una regola per il caso in cui sono presenti beni indivisibili durante la divisione e risolve la questione riconoscendo ai condividenti il diritto di chiedere l'attribuzione del bene indivisibile salvo conguaglio da versare agli altri condividenti se l'attribuzione determina una sperequazione di posizioni tra i condividenti.
L'attribuzione ad un singolo condividente dell'intero bene non divisibile comodamente è un'eccezione al principio in virtù del quale ciascun condividente ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti, trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., nel caso di "non divisibilità" dei beni, come anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili, vale a dire quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.
Natura giuridica della richiesta di attribuzione del bene non divisibile
La non comoda divisibilità di un immobile integra un'eccezione al diritto potestativo (principio) di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura e può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento o di costi eccessivi, o dall'impossibilità di formare in concreto porzioni autonome.
Se la richiesta di attribuzione del bene discende dall'accertamento dell'indivisibilità del bene occorre valutare come tale principio di coordina con le preclusioni processuali.
Preclusioni processuali e domanda di attribuzione del bene non divisibile
Proprio perché l'accertamento dell'indivisibilità del bene è un presupposto della domanda di attribuzione dell'intero bene indivisibile è evidente che le preclusioni processuali non sono applicabili.
Infatti, si è ritenuto che nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati ai sensi dell'art. 720 c.c. attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, della quale costituisce una mera specificazione, non costituisce domanda nuova e può essere, dunque, proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado
Oppure l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva e qualitativa della massa denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l'extrema ratio voluta dal legislatore) e, per la prima volta, perfino in appello.
La composizione delle quote, infatti, non modifica né la causa petendi, né l'oggetto del giudizio, ma attiene solo alle modalità di scioglimento della comunione in base alla stima dei beni, rimessa alla valutazione del giudice di merito.
Bene non divisibile e attribuzione ad un unico proprietario o a più comproprietari
Di solito, la domanda di attribuzione del bene indivisibile proviene da un solo soggetto, ma nulla esclude che tale domanda possa pervenire da più soggetti che decido di chiedere l'attribuzione congiunta del bene indivisibile.
Lo scioglimento della comunione non è, infatti, incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario in divisione.
Va, dunque, rimarcato che, in tema di divisione l'art. 720 c.c. consente al giudice di attribuire un bene non comodamente divisibile, per l'intero, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione come titolari della maggioranza delle quote a prescindere dal fatto che altri coeredi si oppongano in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione).
Cass., civ. sez. II, del 4 giugno 2019, n. 15182