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Atto di regolarizzazione della società di fatto e i conferimenti

Cassazione 15.10.2018 n. 25754 L’atto di regolarizzazione di una società di fatto, che includa nel patrimonio sociale anche beni immobili in precedenza acquistati, realizza il conferimento in proprietà alla società dei cespiti immobiliari, con conseguente efficacia incrementativa – e non meramente ricognitiva – del patrimonio sociale.
A cura di Paolo Giuliano
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Società irregolari, di fatto, apparenti

Le società irregolari sono società non iscritte nel registro delle imprese (anche se esistenti, in quanto la loro costituzione è sancita da un atto scritto tra i soci). 

Nell'ambito delle società irregolari sono comprese anche le società di fatto e le società apparenti.

Le società di fatto, non sono iscritte nel registro delle imprese, ma esistono, in quanto sono costituite da un accordo tacito (di fatto) dai soci (dunque l'atto costitutivo non è formalizzato in un atto scritto).

Sono società apparenti quelle società, non iscritte nel registro delle imprese, che non presentano un atto costitutivo scritto, ma che non esistono neppure tra i soci, ma che ai terzi appaiono esistenti, perché alcuni soggetti (i presunti soci) agiscono e si comportano come se la società esistesse.

Risulta evidente che per una caratteristica comune a tutte le società sopra indicate è l'esercizio dell'attività economica o di impresa.

Inoltre, per le società di fatto o apparenti diventa importane riuscire a provare l'esistenza della società.

L'atto di regolarizzazione della società di fatto

Risulta evidente che la regolarizzazione delle società irregolari o di fatto necessità dell'iscrizione della società nel registro delle imprese (società meramente irregolare) e della redazione dell'atto costitutivo formale e della registrazione nel registro delle imprese (per le società di fatto).

La regolarizzazione di una società di fatto passa dalla redazione di un atto che viene definito "atto di regolarizzazione", in concreto, si tratta della redazione in forma scritta dell'atto costitutivo della società o dell'accordo relativo alla costituzione della società già raggiunto dai soci.

L'atto di regolarizzazione della società di fatto ha la natura di atto costitutivo della società (che si vuole regolarizzare) di conseguenza, l'elenco dei beni che comprendono il patrimonio sociale (indicati nell'atto di regolarizzazione) non ha un'efficacia meramente ricognitiva, ma è un atto equiparabile al conferimento (trasferimento) del bene nella società.

Per cui si può dire che l'atto di regolarizzazione di una società di fatto in società in nome collettivo, che includa nel patrimonio sociale anche beni immobili in precedenza acquistati, realizza il conferimento in proprietà alla società dei cespiti immobiliari, con conseguente efficacia incrementativa – e non meramente ricognitiva – del patrimonio sociale.

L'interpretazione di tali atti di autonomia privata costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione.

Il conferimento nella società di fatto

Anche in sede di regolarizzazione di una società di fatto, occorre dotare la società di un patrimonio per operare (costituito tramite i conferimenti dei socie) anche in sede di regolarizzazione della società la natura dell'atto di conferimento rimane immutato, quindi, il conferimento resta un atto di straordinaria amministrazione, soprattutto quanto l'atto di conferimento ex art. 2253 cod. civ. in una società di persone riguarda un bene immobile.

Il conferimento in una società di fatto e la comunione legale dei beni

Di conseguenza, se il bene conferito nella società (anche in sede di regolarizzazione) è in comunione legale, è necessaria la partecipazione o il consenso dell'altro, in mancanza l'atto di conferimento di un bene in comunione legale dei beni in assenza del consenso dell'altro coniuge non è inefficace, ma solo annullabile ex art. 184 cc  da parte del coniuge non consenziente nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, termine decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione; con la conseguenza che, finché l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi.

Cass., civ. sez. II, del 15 ottobre 2018, n. 25754  

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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