Natura giuridica dell'associazione professionale
I singoli professionisti possono riunirsi in singole associazioni professionali, questa associazioni hanno la natura di associazioni non riconosciute (come quelle regolate dal codice civile).
Queste associazioni possono avere due funzioni: 1) al prima essere solo un raggruppamento di professionisti creato al fine di contenere i costi, finalizzato alla suddivisione delle spese e alla suddivisione dei proventi derivanti dalla collaborazione tra diversi professionisti; 2) oppure i professionisti associati possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati; questo in base all'art. 36 c.c., il quale stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati i quali possono conferire all'associazione il potere di ricercare clienti, assumere incarichi professionali poi delegati ai singoli professionisti associati e da essi personalmente curati.
Nulla esclude che la singola associazione professionale abbia entrambe queste funzioni.
Legittimazione al recupero dell'onorario professionale dell'associazione professionale
Anche in presenza di una associazione professionale può capitare che l'onorario professionale non sia pagato, in tale situazione occorre individuare quale soggetto (tra associazione e singolo professionista associato) è titolare del credito derivante dall'omesso pagamento dell'onorario e, di conseguenza, quale soggetto è legittimato a richiedere il pagamento dell'onorario.
Del resto, si potrebbe dire che quando il credito è del singolo professionista, quest'ultimo rimane unico titolare dell'attività affidatagli ed esclusivo responsabile della stessa nei confronti del cliente ed il professionista è l'unico titolare della remunerazione derivante della prestazione lavorativa svolta, in tale ipotesi il credito professionale avrebbe natura personale. Mentre nel caso di credito attribuito all'associazione professionale, nella quale il professionista è inserito, il credito derivante dall'omesso pagamento è dell'associazione, inoltre, si potrebbe giungere a sostenere che il lavoro del professionista è solo una voce del costo complessivo di un'attività che è essenzialmente imprenditoriale. In altri termini, l'onorario professionale, per il fatto che il professionista è inserito nello studio associato, verrebbe ad essere la mera remunerazione dell'attività organizzata, sì da perdere il carattere originario di credito professionale tanto da divenire credito d'impresa.
Di conseguenza, quando il credito professionale è del singolo professionista, l'associazione non può agire per il recupero dell'onorario non pagato salva la prova di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale svolta dal singolo associato.
In concreto l'importanza di tali elementi incide non solo sulla questione relativa al diritto di richiedere il pagamento dell'onorario non pagato, ma anche sulla diversa applicazione dell'art. 2751 bis cc n.2, infatti, l'art. 2751 bis n. 2 cc stabilisce che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti […] 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, risulta evidente che la diversa natura giuridica del credito, in un caso credito professionale (avrebbe il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc), in un altro mero credito di impresa (non avrebbe il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc).
Criterio per determinare la titolarità del credito professionale nell'associazione tra professionisti
Per poter trovare una soluzione al problema sopra evidenziato, dipende anche dalla risposta ad un altra questione: per individuare il titolare del rapporto ci deve basare su un dato formale (il mero conferimento dell'incarico) oppure su un elemento sostanziale (il rapporto professionale). In realtà, quest'ulteriore complicazione, può essere espressa anche in un altro modo: lo svolgimento dell'attività professionale all'interno di una associazione di professionisti muta la natura del credito derivante dal mancato pagamento della prestazione professionale (anche se questa è solo una voce del costo dell'associazione) ?.
E' evidente che ci si basa solo sul dato formale (criterio del conferimento dell'incarico), quando l'incarico è conferito formalmente al professionista, il credito dell'onorario non pagato ha natura personale e sarà privilegiato ex art. 2751 bis cc, l'associazione non potrà agire per il recupero salvo la cessione del credito dal professionista all'associazione. Quando invece ci si basa sull'elemento sostanziale del rapporto professionale (svolgimento dell'incarico) il credito derivante dall'onorario non pagato rimane credito personale anche se inserito in un contesto più ampio di costi di impresa, anche se del credito resta titolare l'associazione che potrà agire per il recupero direttamente, il credito dell'associazione, per la parte dell'onorario, rimane professionale, personale e privilegiato ex art. 2751 bis cc.
Il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc può essere riconosciuto anche all'associazione professionale
La ricostruzione che ritiene di dare prevalenza al dato organizzativo ed economico (affermando che il credito professionale, per il fatto di essere inserito in un contesto di studio associato, viene a confondersi con la remunerazione dell'attività organizzata, e perde il carattere originario di credito personale e professionale tanto da divenire credito d'impresa) – di fatto – afferma che la legittimazione ad agire dell'associazione può mutare la causa stessa del credito.
In realtà, alla mera legittimazione ad agire (o all'elemento meramente organizzativo dell'associazione professionale) non può riconoscersi l'idoneità ad incidere in maniera così determinante sulla causa del credito, che è e resta ancorata all'attività riferibile direttamente al professionista, per cui, deve ritenersi, ai sensi dell'art.2751 bis n.2 c.c., la domanda di insinuazione al passivo in via privilegiata da parte dello studio associato faccia presumere che non spetti il privilegio, a meno che l'istante non provi che il credito si riferisca alla prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione.
Ne conseguirà la rigorosa indagine sul concreto espletamento della prestazione professionale, tenendosi anche conto della dimensione dell'associazione e professionale, ed il riconoscimento del privilegio in oggetto limitatamente al credito o alla parte di esso per il quale sarà stata data dalla parte la prova rigorosa in oggetto.
Cass., civ. sez. I, del 31 marzo 2016, n. 6285 in pdf