Associazione professionale e studio professionale
L'associazione professionale o lo studio professionale è stato ricondotto nella tipologia dell'associazione (non riconosciuta) ex art. 36 cc.
L'articolo 36 c.c., stabilendo che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, di fatto permette che all'associazione possa essere la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.
Quindi, l'associazione può avere la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico.
In altri termini, in presenza di uno studio professionale il contratto d'opera professionale può essere stiopulato dall'associazione (la quale diventa titolare anche del relativo credito rappresentato dall'onorario professionale), mentre la prestazione deve essere effettua personalmente dal singolo professionista.
Del resto, che l'associazione professionale, quale manifestazione del complessivo fenomeno associativo, possa risultare dotata di una propria soggettività, distinta da quella degli associati, anche in ordine alla titolarità dei crediti derivanti dall'attività svolta dai singoli professionisti associati, è già stato affermato.
Associazione professionale e fallimento
La prestazione dello studio professionale può essere effettuata anche nei confronti di un soggetto che poi fallirà, in questa situazione si pone il problema di chi (tra studio professionale e singolo professionista) è legittimato a chiedere l'ammissione nel passivo onde recuperare l'onorario professionale e di chi (tra studio professionale e singolo professionista) può opporsi allo stato del passivo (se, ad esempio, la domanda di ammissione al passivo è stata – in tutto o in parte – respinta).
Sulla prima questione (chi tra associazione professionale e singolo professionista) può chiedere di essere ammesso allo stato del passivo (onde cercare di recuperare l'onorario professionale), la risposta è relativamente semplice l'associazione professionale come titolare del rapporto professionale e del credito per il pagamento dell'onorario può chiedere di essere ammessa allo stato del passivo.
Opposizione dello stato del passivo fallimentare
L'art. 98 secondo comma della legge fallimentare, stabilisce che con l'opposizione il creditore contesta che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta, aggiungendo che detta opposizione è proposta nei confronti del curatore.
Il procedimento di ammissione al passivo si articola in una duplice fase, la prima a cognizione sommaria, la seconda, quella dell'opposizione, a cognizione piena, vicina o simile alle due fasi prevista per il decreto ingiuntivo e l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Legittimazione all'opposizione allo stato del passivo fallimentare
L'opposizione allo stato passivo del fallimento, prevista dall'articolo 98, possiede natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, pur non avendo in senso stretto i caratteri del giudizio di appello.
Il diritto di impugnare spetta esclusivamente a chi è stato parte del giudizio a quo, fatti salvi, ovviamente, i casi di successione a titolo universale o particolare. In particolare, la legittimazione ad appellare compete soltanto alle parti tra le quali risulti essere stata emessa la decisione impugnata alla stregua dei soli dati desumibili dal testo di essa ed a nulla rilevando che l'effettivo titolare del rapporto sostanziale dedotto in causa sia un soggetto diverso, trovandosi questi pur sempre nella posizione di terzo rispetto ad una pronuncia resa inter alios.
In tale prospettiva è stato detto che l'impugnazione proposta da persona diversa dalle parti, nel senso indicato, va dichiarata inammissibile, con la conseguente preclusione di ogni indagine sui motivi con essa proposti .
Effettuata la domanda di insinuazione al passivo da un soggetto A, l'opposizione non poteva essere proposta da un diverso soggetto B, quale che fosse la sua posizione in ordine al credito contestato.
-) ai sensi dell'articolo 98 della legge fallimentare, contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione da parte del creditore il quale contesti che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta, sicché, essendo stata proposta la domanda di insinuazione dalla associazione, l'opposizione non poteva essere proposta da un soggetto diverso, quale la persona fisica della professionista;
-) la situazione non varia (e non può essere consentito effettuare l'opposizione al singolo professionista) soprattutto quanto v'è prova documentale che l'incarico è stato conferito all'associazione professionale, unico soggetto portatore della ragione di credito tanto che, coerentemente, la domanda di ammissione allo stato passivo non è stata proposta dal professionista in proprio.
Cass., civ. sez. I, del 12 luglio 2019, n. 18774