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Associazione non riconosciuta e prorogatio amministratore

Cassazione 30.9.2019 n 24214 Il soggetto che ha il potere di agire in giudizio a nome dell’ente associativo in mancanza di norma statutaria o delibera assembleare contraria o che regolamenti diversamente il trasferimento di poteri alla scadenza dell’incarico, non decade automaticamente dall’incarico e non perde i poteri allo scadere del periodo per il quale è stato nominato, ma rimane in carica (prorogatio) fino alla sua sostituzione.
A cura di Paolo Giuliano
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Amministrazione dell'associazione non riconosciuta

Agli accordi degli associati è riservato il potere e il diritto di stabilire o regolare le modalità dell'amministratore dell'associazione (consiglio di amministrazione oppure unico amministratore) e il tempo di durata dell'incarico (un anno, due , tre ecc.) sempre agli accordi degli associati è demandata anche la scelta relativa alla persona dell'amministratore alle modalità di nomina dell'amministratore.

Si tratta, in altri termini, di modalità operative, non tipizzate dal legislatore e non imposte dal legislatore, ma demandate al libero accordo tra gli associati.

L'art. 36 cc prevede che le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Associazione non riconosciuta e scadenza del termine di  amministrazione

Come si è già detto i partecipanti all‘associazione sono liberi de decidere se far amministrate l'associazione ad un unico amministratore oppure ad un collegio di amministratori, come possono stabilire la durata dell'organo amministrativo.

Associazione non riconosciuta e il periodo di tempo tra la scadenza dell'incarico di amministratore e la nomina effettiva del nuovo amministratore.

Anche se lo statuto dell'associazione può regolare la durata dell'incarico di gestione dell'amministratore, è possibile che non sia previsto cosa accade tra la scadenza del termine di durata dell'amministratore e l'effettiva nomina di un nuovo amministratore.

In altri termini, può capitare che il nuovo amministratore sia nominato prima della scadenza del termine del vecchio amministratore, è anche possibile che il nuovo amministratore sia nominato dopo la scadenza del termine di durata del vecchio amministratore.

In queste situazioni occorre comprendere se il vecchio amministratore, decorso il periodo di durata dell'incarico, ha ancora i poteri di gestire l'associazione oppure se allo scadere del termine di durata dell'incarico perde ogni potere di gestione e l'associazione, di fatto, rimane, senza gestione.

Risulta evidente che se si ritiene che scaduto il termine di durata dell'incarico l'amministratore perde ogni potere, è necessario che la nomina del nuovo amministratore deve avvenire prima della scadenza del termine di durata del vecchio amministratore, altrimenti, si corre il rischio di lasciare l'associazione priva di amministrazione.

Principio della prorogatio dell'amministratore

Il legislatore per evitare che gli enti restino privi di amministrazione (tra il momento della scadenza del termine di durata dell'incarico dell'amministratore e la nomina dell'amministratore successivo) ha regolato l'isitutto della prorogatio in base al quale l'amministratore uscente conserva i poteri di gestione dell"ente anche dopo la scadenza del termine di durata dell'incarico fino alla nomina del successivo amministratore, questo onde evitare che l'ente resti privo di gestione.

Occorre valutare se tale principio (regolato dall'art. 2385 cc è applicabile anche alle associazioni non riconosciute.

Associazione non riconosciuta e prorogatio dell'amministratore

In materia di associazioni non riconosciute, una volta, fornita la prova della nomina dell'amministratore i poteri di gestione perdurano anche dopo la scadenza del periodo di durata dell'incarico soprattutto quando non sono previste decadenze immediate  in applicazione analogica dell'art. 2385 c.c..

Deve ritenersi che nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società 2385 cc , compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto.

Per cui nelle associazioni non riconosciute come per le società, in applicazione dell'arc. 2385 c.c., salvo diversa volontà dell'ente fissata dallo statuto o espressa dall'assemblea degli associati, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica finchè le persone che li incarnano non sono sostituite da altre, sulla base di una presunzione di conformità della  "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà degli associati, in quanto volta a consentire il normale funzionamento della associazione.

L’operatività degli organi delle associazioni non riconosciute in regime di prorogatio è già stata affermata in riferimento alla fase di scioglimento dell'associazione non riconosciuta.

Medesimo principio è stato affermato, in virtù delle analoghe esigenze di continuità gestionale, a proposito del condominio.

Ne consegue che il soggetto cui sia conferito il potere di agire in giudizio a nome dell'ente associativo (nel caso di specie, il segretario generale) in mancanza di norma statutaria o delibera assembleare contraria o che regolamenti diversamente il trasferimento di poteri alla scadenza dell'incarico conferitogli, non decade automaticamente dall'incarico e non perde i poteri da esso discendenti allo scadere del periodo per il quale è stato nominato, ma al contrario rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Cass., civ. sez. II, del 30 settembre 2019, n. 24214

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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