Le diverse problematiche che derivano dal contratto di appalto
Le difficoltà connesse allo svolgimento dei rapporti giuridici tra le persone possono dipendere dal problemi relativi all'identificazione del rapporto che intercorre tra la medesime persone (ad esempio si potrebbe discutere se il contratto stipulato è un appalto o una vendita), oppure le difficoltà possono dipendere dal comportamento delle parti contrattuali (come, ad esempio, inadempimenti nell'esecuzione delle opere o nel pagamento del corrispettivo).
Nell'appalto le difficoltà possono anche derivare dal fatto che terzi estranei al contratto di appalto subiscono le conseguenze (spiacevoli) del medesimo contratto (basta pensare ai danni subiti dai passanti per la presenza di un cantiere edile).
Dal contratto di appalto possono derivare anche responsabilità a carico di soggetti che non sono parti del contratto, ma che affiancano le medesime parti contrattuali, (basta pensare) al direttore dei lavori.
L'appalto e i diversi tipi di danni e il connesso risarcimento del danno
Dalla complessità del contratto di appalto discende anche una numerosa tipologia di danni (basta pensare al danno per la non idoneità del suolo scelto per l'esecuzione dell'opera oppure al danno derivante da una cattiva esecuzione dell'opera)
Tutti i danni sono risarcibili, occorre solo identificare il soggetto responsabile, nulla esclude che il responsabile sia lo stesso appaltatore o il committente o del direttore dei lavori e occorre valutare se è possibile nell'appalto risarcire in forma specifica o per equivalente.
Le formalità della denuncia dei vizi dell'opera appaltata
Il risarcimento del danno derivante dai vizi dell'opera appaltata è regolata dall'art. 1667 cc e richiede alcuni presupposti, infatti, il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
La contestazione del vizio non deve essere (per forza) formale, ma la forma scritta agevola nella prova della denunzia. La precisazione è importante perché la conseguenza per l'omessa o ritardata denunzia è la decadenza dalla garanzia per il vizio.
Il codice non stabilisce se il termine entro cui contestare il vizio (60 giorni dalla scoperta) si riferisce ai vizi palesi e ai vizi occulti oppure solo ai vizi occulti e non anche ai vizi palesi. Le differenze che derivano dalle due interpretazioni portano a creare un sistema unico di denunzia (e decadenza) dei vizi (sia palesi sia occulti) oppure ad un sistema diverso per la denunzia dei vizi palesi e occulti.
Il termine entro cui effettuare la denuncia dei vizi palesi o occulti nell'appalto
La ricostruzione prevalente ritiene che la disposizione dell'art 1667 secondo comma cod civ, (in base alla quale, si ripete, il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera entro sessanta giorni dalla scoperta), si riferisce soltanto alle difformità ed ai vizi occulti, non anche a quelli palesi e riconoscibili, che possono essere fatti valere in sede di verifica e collaudo dell'opera stessa, (oppure immediatamente durante la realizzazione dell'opera)
Valutazione sulla riconoscibilità immediata (o meno) del vizio
Il giudizio sulla riconoscibilità immediata (o meno) delle difformità e dei vizi è una valutazione di fatto rimessa al giudice
Una volta che il giudice ha ritenuto che vizi riscontrati nell'opera fossero da considerarsi occulti, la valutazione del rispetto del termine di denuncia dei vizi non poteva essere effettuato in base alla data di effettuazione del collaudo, posto che i vizi erano emersi, ed erano quindi divenuti palesi, solo dopo il collaudo e, cioè, al momento del verificarsi dell'eventuale mal funzionamento dell'impianto.
Necessità di una verifica tecnica per il vizio occulto
Quanto poi alla individuazione del momento della scoperta del vizio occulto è opportuno sottolineare che per la conoscenza del vizio (occulto) è acquisita anche senza la necessità di una verifica tecnica.
Cass., civ. sez. II, del 14 novembre 2017, n. 26912