Vari aspetti della responsabilità nell'ambito dell'appalto
Quando si stipula un contratto di appalto non si pensa alle difficoltà che possono sorge, basta pensare alla qualificazione del contratto come appalto o vendita oppure al fatto che che il committente o l'appaltatore sono responsabili degli eventi che si verificano in conseguenza dell'esecuzione del contratto di appalto.
Responsabilità del committente e appaltatore verso terzi
Quando si parla di responsabilità derivante dall'esecuzione del contratto di appalto, di solito, si pensa al danno che potrebbe subire un terzo (diverso da appaltatore e committente) dall'esecuzione dell'opera data in appalto e, soprattutto, non si pensa alla successiva (necessaria) ripartizione della responsabilità tra appaltatore e committente e al fatto che sussiste sempre un obbligo di vigilanza del committente sull'appaltatore.
Se già in questo momento la situazione appare complicata, occorre osservare che il tema della responsabilità nell'ambito dell'appalto può essere reso ancora più controverso se ai due protagonisti principali si aggiunge una terza figura, quella del direttore dei lavori. Il quale oltre ad avere una responsabilità professionale sua propria per l'attività svolta nell'ambito del rapporto che lo lega al committente, si aggiunge alla posizione del committente condividendone la responsabilità.
Responsabilità dell'appaltatore o del committente per la cattiva esecuzione dell'appalto
Ovviamente, per avere una responsabilità per la cattiva esecuzione del contratto di appalto è necessario che un contratto di appalto sia giuridicamente esistente, ad esempio è necessario, in caso di appalto per la costruzione di un immobile che siano stati ottenuti i titoli edilizi abilitativi opportuni.
La responsabilità per una cattiva esecuzione dell'appalto o realizzazione dell'opera appaltata potrebbe anche non coinvolgere soggetti terzi (estranei al contratto) ma essere limitata solo ai protagonisti della vicenda, cioè alle parti contrattuali.
Quando i problemi dell'appalto riguardano solo il rapporto tra committente e appaltatore (per la cattiva esecuzione dell'opera), di solito, la responsabilità grava sull'appaltatore (mentre e a carico del committente sussiste l'obbligo della tempestiva denuncia del vizio dell'opera).
Responsabilità dell'appaltatore quando il progetto è fornito dal committente
La responsabilità dell'appaltatore verso il committente sussiste anche nell'ipotesi in cui è il committente che fornisca all'appaltatore il progetto dell'opera da eseguire. Infatti, l'appaltatore, che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente, è responsabile verso quest'ultimo, per i vizi dell'opera derivanti da errori dello stesso progetto,
- sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al committente,
- sia se non li abbia rilevati, ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche.
Responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera derivanti dalla non idoneità del suolo e/o dall'omissione di indagini geologiche sul suolo
Ci si chiede fino a dove si estende la responsabilità dell'appaltatore, in particolare ci si chiede se l'appaltatore è responsabile per i vizi dell'opera edilizia derivanti dall'inidoneità del suolo o derivanti da una omessa o inesatta indagine geologica sull'idoneità del suolo.
In altre parole, ci si chiede se l'indagine geologica e geotecnica sul suolo dove dovrà sorgere la costruzione edilizia deve essere eseguita dalla parte committente e, di conseguenza, non c'è responsabilità dell'appaltatore per quei vizi dell'opera dovuti ad una situazione geologica e/o geotecnica dei luoghi.
Con specifico riferimento all'attività di costruzione di opere edilizie, in mancanza di diversa previsione contrattuale, l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra propriamente tra i compiti dell'appaltatore, trattandosi di indagine implicante una attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici, che al medesimo appaltatore – quale soggetto obbligato a realizzare l'opera commessagli – spetta assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione.
Il settore in cui rientra l'attività esercitata (costruzioni edilizie) richiede come onere a carico dell'appaltatore la predisposizione di un'organizzazione della sua impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l'obbligazione di eseguire l'opera immune da vizi e difformità (artt. 1667, 1668, 1669 c.c.) e l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra anch'essa tra gli obblighi dell'appaltatore, in quanto l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende dall'adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le relative fondazioni.
E poiché la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, il controllo da parte dell'appaltatore va esteso anche in ordine a tale aspetto. Ne consegue che l'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti (pure) da vizi ed inidoneità del suolo.
Esonero da responsabilità
La responsabilità dell'appaltatore è da escludere solo nel caso in cui egli risulti essere passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico
L'appaltatore è esentato da responsabilità se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto, come nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio del medesimo.
Cass., civ. sez. II, del 21 novembre 2016, n. 23665 in pdf