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Appalto e responsabilità del direttore dei lavori

La Cassazione del 3.5.2016 n. 8700 ha stabilito che Il principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di un soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (cd “nudus minister”) si attaglia, ricorrendone determinate condizioni, alla figura dell’appaltatore, ma non a quella del direttore dei lavori il quale assume, per le sue peculiari capacità tecniche, precisi doveri di vigilanza correlati alla particolare diligenza richiestagli.
A cura di Paolo Giuliano
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Responsabilità dell'appaltatore per gli edifici

L'art. 1669 cc stabilisce che quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata se l'opera rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa. Si tratta della responsabilità dell'appaltatore verso il committente (da non confondere con la responsabilità del committente verso terzi per i danni procurati dall'esecuzione dell'opera o dall'opera stessa).

Responsabilità degli altri soggetti convolti nella realizzazione dell'opera o nell'appalto

Come è evidente, l'art. 1669 cc concentra la propria attenzione solo sull'appaltatore e non considera la responsabilità di altri soggetti che sono coinvolti nel procedimenti realizzativo (dal progettista dei lavori al direttore de lavori ecc.).

Il mancato riferimento al direttore dei lavori o ad altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera non significa che l'art. 1669 cc esclude la responsabilità verso il committente del direttore dei lavori (o del progettista) quando ne sussistono i presupposti.

Infatti,  l'art. 1669 c.c. configura una sorta di responsabilità extracontrattuale, (diversa dalla responsabilità contrattuale per inadempimento).

La responsabilità prevista dall'art. 1669 cc è analoga a quella aquiliana, e, in questa responsabilità, possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro attività nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione

Ecco, quindi, che occorre integrare la norma relativa alla responsabilità dell'appaltatore con i principi elaborati in materia di responsabilità degli appalti del direttore de lavori e del progettista, ecc. (cioè di tutti quegli altri soggetti che a vario titolo partecipano alla realizzazione dell'opera).

Descrizione e compiti della figura di direttore dei lavori

Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, nell'ambito della direzione lavori, e pertanto delle obbligazioni a carico del direttore, sono da ricomprendersi precisi obblighi, quali quello di vigilanza dei lavori, di controllo della conformità dell'opera al progetto anche nelle fasi progressive, di rispetto delle modalità di esecuzione dell'opera rispetto al capitolato, ed altresì il vaglio circa l'adozione delle regole della tecnica nel rispetto della normativa vigente (Cass. civ. sez. III del 5 ottobre 2018 n. 24555).

Più specificamente, l'attività del direttore dei lavori si concreta nella diligente sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento delle operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi (Cass. 24/04/2008, n. 10728). (Cass. civ. sez. III del 5 ottobre 2018 n. 24555)

E', dunque, obbligo del professionista quello di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna fase dei lavori, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass.21/05/2012, n. 8014). Ancora, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il direttore dei lavori è la persona di fiducia del committente, incaricata di sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall'appaltatore e dal personale di cui questi si avvalga intervenendo per tempo anche solo a fermarne l'esecuzione, qualora queste manifestino vizi o difetti (Cass.29/08/2013, n. 19895).Cass. civ. sez. III del 5 ottobre 2018 n. 24555

In sintesi, rientra negli obblighi (e nell'attività) del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

Da quanto detto, risulta evidente che la figura del direttore dei lavori presuppone una presenza sul cantiere.

Impossibilità del direttore dei lavori degradato a mero esecutore di ordini

In presenza di compiti così specifici a carico del direttore dei lavori, che configurano il medesimo direttore dei lavori come una figura apicale o di vertice nell'appalto, occorre chiedersi se è possibile che il direttore dei lavori sia degradato ad una figura di esecutore materiale di ordini o direttive altrui (riducendo di conseguenza anche le responsabilità del direttore dei lavori).

Il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (cd. "nudus minister") si attaglia, ricorrendone determinate condizioni, alla figura dell'appaltatore, ma non a quella del direttore dei lavori il quale assume, per le sue peculiari capacità tecniche, precisi doveri di vigilanza correlati alla particolare diligenza richiestagli: ragionare diversamente significa negare in radice la figura del direttore dei lavori.

Responsabilità del direttore dei lavori per omesse direttive e controlli

Dai chiari compiti e responsabilità del direttor e dei lavori, deriva che il direttore dei lavori risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte.

Responsabilità del direttore dei lavori in presenza di subappaltatori e di responsabile di cantiere

L'obbligo di controllo a carico del direttore dei lavori non si attenua (e di conseguenza non si riduce la sua responsabilità) in presenza di subappaltatori o del responsabile del cantiere.

Infatti, non può sostenersi una minore incisività della attività di controllo del direttore dei lavori sull'andamento degli stessi solo perché sono presenti, oltre all'appaltatore, ditte subappaltatrici.

Inoltre, la presenza di un responsabile di cantiere non spoglia  il direttore di lavori di ogni responsabilità nella verifica della corretta esecuzione dell'opera.

Cass., civ. sez. II, del 3 maggio 2016, n. 8700

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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