Decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 interessi per il ritardato pagamento
L'art. 3 del decreto legislativo del 9.10.2002 n. 231 stabilisce che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile.
Ratio del decreto legislativo del 9.10.2002 n. 231
In concreto, il decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale.
Il decreto legislativo 2002/231 è stato emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE al fine di combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed è espressione di una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche l'appalto.
Disciplina del decreto legislativo 2002/231 in generale
L'obbligo di corrispondere gli interessi automaticamente quando c'è un ritardo nel pagamento sorge in presenza di ogni omesso pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1).
Per ritardo di pagamento si intende "l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali" (art. 2).
Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ovvero, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza, del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (art. 4).
Sono considerate transazioni commerciali "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art. 2),
Gli interessi moratori non sono dovuti se il debitore dimostra che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3).
Appalto e interessi moratori ex decreto legislativo 9.10.2002 n. 231
Come si è detto l'art. 2 del decreto legislativo 2002/231 fa rientrare nell'ambito delle transazioni commerciali i contratti, comunque denominati, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.
Occorre valutare se nella locuzione contratti di servizi è limitato solo ai contratti con oggetto prestazioni di servizi oppure può essere estesa ad ogni contratto avente ad oggetto una generica prestazione di fare (come, ad esempio, l'appalto).
Nel decreto legislativo 2002/231 è compatibile con la definizione dell'appalto specificata dall'art. 1655 c.c., dovendosi intendere l'espressione prestazione di servizi come riferibile a tutte le prestazioni di fare (e, quindi, anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento in denaro.
Appalto e pagamento a rate o al momento del collaudo
L'applicabilità del decreto legislativo 2002/231 all'appalto presuppone anche la necessità di individuare l'obbligo del pagamento degli interessi alle diverse tipologie di pagamento che possono sorgere nell'appalto.
Se il corrispettivo dell'appalto deve essere pagato a scadenze contrattuali (gli interessi decorrono da tale scadenza) se, invece, in difetto di pattuizione, il pagamento deve avvenire quando l'opera è accettata dal committente, è da tale momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli.
Difetti dell'opera e interessi moratori ex decreto legislativo 2002/231
E' possibile che l'opera realizzata presenti dei vizi e, di solito, il committente chiede all'appaltatore di eliminare i vizi dell'opere, ora, in presenza di vizi dell'opera occorre valutare se sono dovuti gli interessi per il ritardato pagamento.
Sul punto si può affermare che il corrispettivo diviene inesigibile se vengono riscontrati nell'opera difetti legittimanti l'exceptio inadimpleti contractus: tale inesigibilità si protrae finché i vizi non vengano eliminati, ovvero il committente non opti per la riduzione del corrispettivo.
Cass., civ. sez. II, del 27 febbraio 2019, n. 5734