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Ape: è necessaria solo la dichiarazione di aver ricevuto il certificato

Decreto Legge del 23.12.2013 n. 145 L’attestazione di prestazione energetica: dall’allegazione a pena di nullità nei contratti di vendita e a locazione alla dichiarazione dell’acquirente o del compratore di aver ricevuto le informazioni e la documentazione energetica (questo prevede il decreto destinazione Italia)
A cura di Paolo Giuliano
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Il decreto legge (pubblicato in gazzetta ufficiale il 23 dicembre 2013) prevede che l'attestato di prestazione di energetica non vada più allegato ai contratti di locazione e agli atti di trasferimento immobiliare a pena di nullità, ma nei contratti di locazione e trasferimento dovrà essere inserita una specifica clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto l'attestato di prestazione energetica.

La mancata  presenza della dichiarazione nel contratto (in una apposita clausola) sarà sanzionata con una multa tra

–  3000 e  18000 euro per i trasferimenti immobiliari

– 1000 e  4000 euro per le locazioni (superiori a 3 anni)

– 500 e gli 2000 euro per le locazioni (inferiori a 3 anni)

la presenza della clausola sarà controllata dall'Agenzia delle Entrate al momento della registrazione del contratto di vendita o di locazione e la sanzione sarà emessa dalla stessa Agenzia delle Entrate, di conseguenza, un contratto di locazione orale (ammesso che possano ancora esistere) sarà sotto posto al pagamento dell'imposta di registro e della sanzione per mancata dichiarazione relativa all'ape.

Obbligati a pagare la sanzione saranno le parti contrattuali  (venditore-acquirente; locatore-conduttore) solidalmente, in parti uguali tra loro.

Le parti contrattuali o i loro aventi causa possono optare per la sanzione amministrativa, nei casi in cui il contratto era per la previgente normativa nullo, l'opzione per la sanzione amministrativa non può essere usata se c'è stata una sentenza passata in giudicato che ha dichiarato nullo in contratto. (art. 1 comma 8)

Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145 "destinazione Italia"

in G.U. del 23 dicembre 2013 n. 300

in vigore dal 24 dicembre 2013

art. 1 comma 7 e 8.

All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti  di  compravendita  immobiliare,  negli  atti  di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi  contratti  di locazione di edifici o  di  singole  unita'  immobiliari  soggetti  a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver  ricevuto  le  informazioni  e  la documentazione,   comprensiva   dell'attestato,   in   ordine    alla attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici;   copia dell'attestato  di  prestazione  energetica  deve   essere   altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di  locazione  di  singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in  solido  e  in  parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti  di locazione di  singole  unita'  immobiliari  e,  se  la  durata  della locazione non  eccede  i  tre  anni,  essa  e'  ridotta  alla  meta'.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti  dalla Guardia di  Finanza  o,  all'atto  della  registrazione  di  uno  dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del  procedimento  sanzionatorio  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3  dell'articolo  6 del decreto legislativo n.  192  del  2005  si  applica  altresi'  ai richiedenti,  in  luogo  di  quella  della  nullita'  del   contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma  3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in  vigore del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia  gia' stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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