Il decreto legge (pubblicato in gazzetta ufficiale il 23 dicembre 2013) prevede che l'attestato di prestazione di energetica non vada più allegato ai contratti di locazione e agli atti di trasferimento immobiliare a pena di nullità, ma nei contratti di locazione e trasferimento dovrà essere inserita una specifica clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto l'attestato di prestazione energetica.
La mancata presenza della dichiarazione nel contratto (in una apposita clausola) sarà sanzionata con una multa tra
– 3000 e 18000 euro per i trasferimenti immobiliari
– 1000 e 4000 euro per le locazioni (superiori a 3 anni)
– 500 e gli 2000 euro per le locazioni (inferiori a 3 anni)
la presenza della clausola sarà controllata dall'Agenzia delle Entrate al momento della registrazione del contratto di vendita o di locazione e la sanzione sarà emessa dalla stessa Agenzia delle Entrate, di conseguenza, un contratto di locazione orale (ammesso che possano ancora esistere) sarà sotto posto al pagamento dell'imposta di registro e della sanzione per mancata dichiarazione relativa all'ape.
Obbligati a pagare la sanzione saranno le parti contrattuali (venditore-acquirente; locatore-conduttore) solidalmente, in parti uguali tra loro.
Le parti contrattuali o i loro aventi causa possono optare per la sanzione amministrativa, nei casi in cui il contratto era per la previgente normativa nullo, l'opzione per la sanzione amministrativa non può essere usata se c'è stata una sentenza passata in giudicato che ha dichiarato nullo in contratto. (art. 1 comma 8)
Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145 "destinazione Italia"
in G.U. del 23 dicembre 2013 n. 300
in vigore dal 24 dicembre 2013
art. 1 comma 7 e 8.
All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresi' ai richiedenti, in luogo di quella della nullita' del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia gia' stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.