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Annullamento per dolo del contratto e danno alla parte

Cassazione 5.7.2019 n 18183 L’art 1439 cc che regola l’annullamento del contratto per dolo di un contraente, quando i raggiri usati siano tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato, non richiede nessun danno o pregiudizio al patrimonio del contraente derivato dal contratto stipulato, quale elemento condizionante l’azione di annullamento.
A cura di Paolo Giuliano
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L'invalidità del contratto

Le sanzioni comminate per l'invalidità del contratto sono di due tipi: la nullità e l'annullabilità, sorvolando sulle differenze tra le due sanzioni, si può dire che l'annullabilità del contratto comprende il vizo del consenso (di una delle parti), l'errore (di una delle parti) e il dolo (compiuto da una delle parti a carico dell'altra).

Il dolo del contratto ex art. 1434 cc

L'art. 1439 cc regola il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

L'elemento caratteristico del dolo sono i raggiri messi in atto dall'altra parte del contratto (o da un terzo) e tali raggiri sono stati l'elemento che ha spinto alla stipula del contratto, in altri termini, i raggiri sono stati l'emento necessario a spingere la controparte a stipulare il contratto.

Se, in teoria, l'istituto del dolo è chiaro, in pratica occorre valutare quando sussiste realmente, infatti, supponiamo che due soci voglio sciogliere o uscire dalla società e decidono che l'azioni di uno dei due (della società di cui sono soci) saranno attribuite (ceduto) a quello tra i due soci che offrirà il prezzo più alto in un'asta privata, in altri termini in un contratto atipico era stato pattuito che sarebbe divenuto unico socio colui che, all'esito di reciproche libere offerte secondo progressivi rilanci effettuati nel corso dell'asta, fosse prevalso offrendo il prezzo più alto, con l'obbligo del versamento del prezzo all'altro socio entro 180 minuti dalla chiusura della c.d. asta (così descrive il meccanismo negoziale la sentenza impugnata).

In questa situazione si dovrebbe valutare se sussiste il dolo nel momento in cui si scopre che il prezzo è stato pagato con denaro appartenente alla stessa società, mediante il prelievo da una riserva di utili degli esercizi precedenti, appostati al passivo di bilancio in un fondo di riserva straordinario, e l'esistenza di tale fondo non solo non era stata resa nota all'altro contrente (quello escluso dalla società in quanto non aggiudicatario all'asta), ma, soprattutto,  di fatto, il socio cedente viene pagato con denaro della società (che era ab origine già suo in quanto socio della società) con un evidente danno patrimoniale.

Il pregiudizio o il danno come elemento non necessario del dolo contrattuale ex art. 1434 cc

La fattispecie sopra evidenziata pone il problema se per avere l'annullamento per dolo ex rt. 1434 cc è sufficiente solo l'aver occultato la fattispecie relativa all'esistenza del fondo usato per pagare le azioni oppure (in aggiunta) è anche necessario che l'altro contraente subisca un danno o un pregiudizio dai raggiri usati (nel caso specifico, di fatto, è stato pagato con una somma che era già – in parte – sua in quanto compresa nella società).

Se si seguisse la tesi che l'annullamento del dolo del contratto è anche necessario il pregiudizio o il danno all'altra parte si dovrebbe procedere all'individuazione del giusto valore o del giusto prezzo di vendita o delle azioni.

Quindi si dovrebbe individuare se il metodo più idoneo per valutarne il "giusto prezzo" delle azioni in relazione all'oggetto ed al tipo della singola società – è un metodo diretto (che valutano le azioni in quanto tali, come titoli prezzo di borsa; ma anche efficienza dell'organizzazione, prestigio aziendale, competenze del management, qualità dei dipendenti, ecc.) e metodi indiretti (valutazione del patrimonio e dell'azienda sociale), oppure un metodo misto. Inoltre, si dovrebbe considerare che, per il socio uscente, il pacchetto azionario potrebbe avere un valore aggiuntivo, persino non patrimoniale o affettivo, al di là del mero valore intrinseco.

Tutta questa indagine è inutile, in quanto il danno o il pregiudizio non è un elemento costitutivo dell'annullamento del contratto per dolo.

Infatti, la fattispecie ex art. 1439 c.c. prevede solo che il dolo di un contraente è causa di annullamento del contratto, quando i raggiri usati siano tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Come si vede, nessun cenno al pregiudizio che dal contratto possa essere derivato, in altri termini, il pregiudizio o il danno derivante dal dolo non è elemento condizionante l'azione di annullamento.

Del resto, anche l'annullamento del contratto per gli altri vizi del consenso prescindono dal danno o pregiudizio  al patrimonio del contraente:  l'induzione in errore o l'esercizio della violenza o la falsa rappresentazione della realtà, nota all'altro contraente, producono il vizio di annullamento del contratto, indipendentemente dal danno o dal pericolo di danno, che non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie di tale invalidità negoziale.

Ciò, in ossequio alla nostra tradizione giuridica millenaria, che dal diritto romano trasmigra nelle moderne costituzioni, secondo cui la buona fede deve necessariamente improntare ogni momento del rapporto tra i contraenti, pena il disvalore ricollegato dall'ordinamento a condotte che da essa si discostino.

Cass., civ. sez. I, del 5 luglio 2019, n. 18183

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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