DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194
Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente. (15G00002)
in G.U. Serie Generale n.5 del 8-1-2015
note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2015
L'art. 62 del Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) creava la c.d. Anagrafe nazionale della popolazione residente, l'Anpr andava a sostituire Ina e Aire. In particolare l'art. 62 del Decr. Lesl. del 7 marzo 2005 n. 82 stabiliva che "E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), (ex 5 comma articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE) (ex legge 27 ottobre 1988, n. 470).
Con il regolamento del 10 novembre 2014 n. 194 l'Anpr diventa operativa.
L'art.1 comma 1 del regolamento del 10.11.2014 individua le modalità temporali del subentro. Prevedendo che l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di subentro e le modalità, idonee a garantire l'integrità, l'univocità e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.
L'art. 1 comma 2 prevede i controlli a cui devono essere sottoposti i dati inviati dai comuni. I controlli formali sono i seguenti: a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; b) verifica di congruità con i dati contenuti nell'ANPR al momento del subentro.
L'art. 2 del regolamento del 10.11.2014 n. 194 prevede il contenuto concreto dei dati e indica quali dati vanno conservati in caso di variazione. Infatti, è stabilito che nell'ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza (ex articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) e i dati dei cittadini italiani residenti all'estero, (ex Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323) oltre il domicilio digitale (ex articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
Sempre l'art. 2 comma 2 e 4 del regolamento del 10.11.2014 n. 194 regola la conservazione dei dati in presenza di modifiche o variazioni. Infatti, è stabilito che l'Anpr conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse. Sono anche conservati, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.
L'art. 3 del regolamento del 10.11.2014 m. 194 individua le misure di sicurezza a cui è sottoposta la conservazione dei dati (i dati contenuti nell'ANPR sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell'Allegato B). Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR, è il Ministero dell'interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati e all'adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 1.
L'art. 4 regola i servizi che l'Anpr rende disponibili ai comuni (allegato C).
L'art. 5 regola i servizi che l'Anpr mette a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie funzioni. (allegato D)
L'art. 6 regola l'accesso ai dati dell'Anpr del cittadino. Il cittadino registrato nell'ANPR puo' esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali (ex art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003) presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell'ANPR, in modalità diretta e sicura.