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Anagrafe nazionale assistiti (ANA)

La Legge di stabilità (legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 231) istituisce l’ANA (anagrafe nazionale assistiti) al fine di razionalizzare risorse ed evitare abusi nel sistema sanitario nazionale.
A cura di Paolo Giuliano
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LEGGE 27 dicembre 2013 n. 147 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

in  G.U. Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014

art. 1 comma 231

231. Nel  capo  V,  sezione  II,  del  codice  dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  dopo l'articolo 62-bis e' aggiunto il seguente:
  «Art. 62-ter. — (Anagrafe nazionale degli assistiti).  —  1.  Per rafforzare gli interventi in tema di  monitoraggio  della  spesa  del settore   sanitario,   accelerare   il   processo   di    automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le  pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito  del  sistema  informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

  2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e  delle  finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza  (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62  del presente decreto, subentra, per tutte  le  finalita'  previste  dalla normativa vigente, alle  anagrafi  e  agli  elenchi  degli  assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che  mantengono  la  titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

  3.  L'ANA  assicura  alla  singola  azienda  sanitaria  locale   la disponibilita' dei dati e degli strumenti per  lo  svolgimento  delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni  per  le  relative finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

  4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria  locale  cessa  di fornire  ai  cittadini  il  libretto  sanitario  personale   previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.  833.  E'  facolta' dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti  nell'ANA, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6  del  presente decreto, ovvero  di  richiedere  presso  l'azienda  sanitaria  locale competente copia cartacea degli stessi.

  5. In caso di trasferimento di residenza del  cittadino,  l'ANA  ne da' immediata comunicazione  in  modalita'  telematica  alle  aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento.  L'azienda  sanitaria locale nel cui territorio e' compresa  la  nuova  residenza  provvede alla  presa  in  carico  del  cittadino,  nonche'   all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino  alle aziende sanitarie locali interessate.

  6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario  nazionale realizzato  dal  Ministero  della  salute  in  attuazione  di  quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  con le modalita' definite dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai  dati  e  la  disponibilita' degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di  cura  erogate  al  cittadino,  nonche'  per  le finalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del  decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135.

  7. Entro  il  30  giugno  2014,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
    a) i contenuti dell'ANA, tra i quali  devono  essere  inclusi  il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;  

    b) il piano per il graduale subentro  dell'ANA  alle  anagrafi  e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole  aziende  sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
    c) le garanzie e le misure di sicurezza da  adottare,  i  criteri per  l'interoperabilita'  dell'ANA  con  le  altre  banche  dati   di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello  regionale  per  le medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema  pubblico  di  connettivita',  ai sensi del presente decreto».

  232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e'  aggiunta  la seguente:
  «f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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